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Sorvegliare e punire Capitolo secondo.
Lo splendore dei supplizi.

L'ordinanza del 1670 aveva retto, fino alla Rivoluzione, le forme generali della pratica penale. Ecco la gerarchia dei castighi che essa prescriveva: «La morte, la "quaestio" (25) con riserva di prove, le galere a tempo, la frusta, la confessione pubblica, il bando». Parte considerevole dunque, di pene fisiche. Le consuetudini, la natura dei delitti, lo "status" dei condannati, le variavano ancora. «La pena di morte naturale comprende tutti i tipi di morte: gli uni possono essere condannati ad essere impiccati, altri ad avere la mano tagliata o la lingua tagliata o bucata ed in seguito ad essere impiccati; altri, per delitti più gravi, ad essere rotti vivi ed a morire sulla ruota, dopo aver avuto le membra rotte; altri ad essere rotti fino a morte naturale, altri ad essere strangolati e in seguito rotti, altri ad essere bruciati vivi, altri ad essere bruciati dopo essere stati preventivamente strangolati, altri ad avere la lingua tagliata o bucata e in seguito ad essere bruciati vivi, altri ad essere tirati da quattro cavalli, altri ad avere la testa tagliata, altri infine ad avere la testa spaccata» (26). E Soulatges aggiunge, di passata, che esistono anche pene leggere, di cui l'Ordinanza non parla: soddisfazione alla persona offesa, ammonizione, biasimo, prigione per un certo tempo, interdizione di un luogo, e infine le pene pecuniarie - ammende o confische.
Non bisogna tuttavia ingannarsi. Tra questo arsenale di spavento e la pratica quotidiana della penalità, il margine era ampio. I supplizi propriamente detti non costituivano le pene più frequenti, tutt'altro. Senza dubbio, ai nostri occhi, la proporzione dei verdetti di morte nella penalità dell'età classica può apparire notevole: le decisioni dello Châtelet durante il periodo 1755-85 comportano dal 9 al 10 per cento di pene capitali - ruota, forca o rogo (27); il Parlamento di Fiandra dal 1721 al 1730, aveva pronunciato 39 condanne a morte su 260 sentenze (e 26 su 500 tra il 1780 e il 1790) (28). Non bisogna dimenticare che i tribunali trovavano numerose vie per stornare i rigori della penalità regolare, sia rifiutando di perseguire infrazioni troppo pesantemente punite, sia modificando la qualifica del crimine; talvolta lo stesso potere reale indicava di non applicare con rigore quell'ordinanza particolarmente severa (29). In ogni modo, la maggior parte delle condanne comportava o il bando o l'ammenda: in una giurisprudenza come quella dello Châtelet (che era competente solo per delitti relativamente gravi), il bando ha rappresentato, tra il 1755 e il 1785, più della metà delle pene inflitte. Ora, gran parte di queste pene non corporali era accompagnata a titolo accessorio da pene che comportavano una dimensione di supplizio: esposizione al palo, gogna, esposizione con collare di ferro, frusta, marchio; era la regola per tutte le condanne alle galere o a ciò che ne era l'equivalente per le donne - la reclusione all'ospizio; il bando era spesso preceduto dalla esposizione e dal marchio; l'ammenda talvolta accompagnata dalla frusta. E' non solo nelle grandi e solenni esecuzioni capitali, ma anche in questa forma annessa che il supplizio manifestava la parte significativa che aveva nella penalità: ogni pena un po' grave doveva portare con sé qualcosa del supplizio.
Ma cos'è un supplizio? «Pena corporale, dolorosa, più o meno atroce», diceva Jaucourt; e aggiungeva: «E' un fenomeno inesplicabile l'estensione dell'immaginazione degli uomini in fatto di barbarie e di crudeltà» (30). Inesplicabile, forse, ma certamente non privo di regole né selvaggio. Il supplizio è una tecnica e non dev'essere assimilato all'estremismo di una rabbia senza legge. Una pena, per essere un supplizio, deve rispondere a tre criteri principali: deve, prima di tutto, produrre una certa quantità di sofferenza che si possa, se non misurare esattamente, per lo meno valutare, comparare e gerarchizzare; la morte è un supplizio nella misura in cui non è semplicemente privazione del diritto di vivere, ma occasione e termine di una calcolata graduazione di sofferenze: dalla decapitazione - che le riconduce tutte ad un sol gesto e in un solo istante: il grado zero del supplizio - fino allo squartamento che le porta quasi all'infinito, passando per l'impiccagione, il rogo, la ruota sulla quale si agonizza lungamente; la morte-supplizio è l'arte di trattenere la vita nella sofferenza, suddividendola in «mille morti» e ottenendo, prima che l'esistenza cessi, «the most exquisites agonies» (31). Il supplizio riposa su tutta un'arte quantitativa della sofferenza. Ma c'è di più: questa produzione è calibrata. Il supplizio mette in correlazione il tipo di danno corporale, la qualità, l'intensità, la lunghezza delle sofferenze con la gravità del crimine, la persona del criminale, il rango delle vittime. Esiste un codice del dolore; la pena, quando è suppliziante, non si abbatte a caso o in blocco sul corpo; è calcolata secondo regole dettagliate: numero dei colpi di frusta, posto del ferro rovente, lunghezza dell'agonia sul rogo o sulla ruota (il tribunale decide se ci sia luogo a strangolare subito il paziente invece di lasciarlo morire, e dopo quanto tempo debba intervenire questo gesto di pietà), tipo di mutilazione da imporre (mano tagliata, labbra o lingua bucate). Tutti questi elementi diversi moltiplicano le pene e si combinano secondo i tribunali e i delitti: «La poesia di Dante messa in leggi», diceva Rossi; un lungo sapere psico-penale, in ogni caso. Inoltre, il supplizio fa parte di un rituale. E' un elemento della liturgia punitiva, e risponde a due esigenze. Deve, in rapporto alla vittima, essere marchiante: è destinato, sia per la cicatrice che lascia sul corpo, sia per la risonanza da cui è accompagnato, a rendere infame la vittima; il supplizio, anche se ha la funzione di «purgare»il delitto, non riconcilia; traccia intorno, o, meglio, sul corpo stesso del condannato dei segni che non devono cancellarsi; la memoria degli uomini, in ogni caso, serberà il ricordo dell'esposizione al palo, della gogna, della tortura, della sofferenza dovutamente constatate. E da parte della giustizia che l'impone, il supplizio deve essere clamoroso, deve essere constatato da tutti, un po' come il suo trionfo. L'eccesso stesso delle violenze esercitate è uno degli elementi della sua gloria: che il colpevole gema e urli sotto i colpi, non è un corollario vergognoso, è il cerimoniale della giustizia che si manifesta in tutta la sua forza. Di qui, senza dubbio, quei supplizi che si prolungano oltre la morte: cadaveri bruciati, ceneri gettate al vento, corpi trascinati sui graticci, esposti ai bordi delle strade. La giustizia perseguita il corpo al di là di ogni sofferenza possibile.
Il supplizio penale non ricopre indiscriminatamente le punizioni corporali: è una produzione differenziata di sofferenze, un rituale organizzato per il marchio delle vittime e la manifestazione di potere di chi punisce; non è per nulla la esasperazione di una giustizia che, dimentica dei suoi principi, perda ogni ritegno. Negli «eccessi» dei supplizi, è investita tutta una economia del potere.

Il corpo del suppliziato si inscrive prima di tutto nel cerimoniale giudiziario che deve produrre, in piena luce, la verità del crimine.
In Francia, come nella maggior parte dei paesi europei -con l'importante eccezione dell'Inghilterra -, tutta la procedura penale, fino alla sentenza, rimaneva segreta; vale a dire oscura non solo al pubblico, ma allo stesso accusato. Essa si svolgeva senza di lui, o almeno senza che egli potesse conoscere l'accusa, le presunzioni a carico, le deposizioni, le prove. Nell'ordine della giustizia criminale, il sapere era privilegio assoluto dell'accusa. «Il più diligentemente e il più segretamente che si possa», diceva, a proposito dell'istruttoria, l'editto del 1498. Secondo l'ordinanza del 1670, che riassumeva, e su certi punti rafforzava, la severità dell'epoca precedente, era impossibile, per l'accusato, l'accesso agli atti processuali; impossibile conoscere l'identità dei denunciatori, impossibile sapere il senso delle deposizioni prima di ricusare i testimoni, impossibile far valere, fino alle ultime fasi del processo, i fatti giustificativi, impossibile avere un avvocato, sia per verificare la regolarità della procedura, sia per partecipare sostanzialmente alla difesa. Da parte sua, il magistrato aveva diritto di accettare denunce anonime, di nascondere all'accusato la natura della causa, d'interrogarlo in modo capzioso, di utilizzare insinuazioni (32). Egli costruiva da solo e con pienezza di potere, una verità con cui investiva l'accusato; e questa verità, i giudici la ricevevano compiuta, sotto forma di reperti e di rapporti scritti; per loro, solo questi elementi facevano prova; essi non incontravano l'accusato che una volta, per interrogarlo prima di emettere la sentenza. La forma segreta e scritta della procedura rinvia al principio, che, in materia criminale lo stabilire la verità era per il sovrano e i suoi giudici un diritto assoluto e un potere esclusivo. Ayrault supponeva che questa procedura (stabilita nell'essenziale già nel secolo Sedicesimo) avesse come origine «la paura dei tumulti, delle grida e delle acclamazioni che il popolo fa d'abitudine, la paura che ci fossero disordine, violenza e impetuosità contro le parti o addirittura contro i giudici»; il re avrebbe voluto mostrare con questo mezzo, che «la potenza sovrana» da cui deriva il diritto di punire non può, in nessun caso, appartenere «alla moltitudine» (33). Davanti alla giustizia del sovrano, tutte le voci devono tacersi.
Ma il segreto non impediva che, per stabilire la verità, non si dovesse obbedire a certe regole. Il segreto implicava anche che si dovesse definire un modello rigoroso di dimostrazione penale. Tutta una tradizione, che risaliva alla metà del Medioevo, ma che i grandi giuristi della "Renaissance" avevano largamente sviluppata, prescriveva ciò che doveva essere la natura e l'efficacia delle prove. Ancora nel secolo Diciottesimo, troviamo distinzioni come queste: prove vere, dirette o legittime (le testimonianze ad esempio) e prove indirette, congetturali, artificiali (per l'argomento); o ancora prove manifeste, prove considerevoli, prove imperfette o leggere (34); o ancora: prove «urgenti e necessarie» che non permettono di dubitare della verità del fatto (sono prove «piene»: così due testimoni irreprensibili che affermino di aver visto l'accusato con in mano una spada nuda e insanguinata, uscire dal luogo dove, qualche tempo dopo, il corpo del defunto era stato trovato colpito di spada); gli indizi prossimi o prove semipiene, che possono essere considerate come veritiere finché l'accusato non le distrugga con una prova contraria (prova «semipiena», un solo testimone oculare, o minacce di morte precedenti l'assassinio); infine gli indizi lontani o «ammenicoli» che consistono solo nell'opinione degli uomini (la voce pubblica, la fuga del sospetto, il suo turbamento quando lo si interroga, eccetera) (35). Ora, queste distinzioni non sono semplici sottigliezze teoriche. Esse hanno una funzione operativa. Prima di tutto perché ciascuno di questi indizi, preso in se stesso e nel caso resti isolato, può avere un tipo definito di effetto giudiziario: le prove piene possono condurre a qualsiasi condanna; le semipiene possono condurre a pene afflittive, ma non mai alla morte; gli indizi imperfetti e leggeri sono sufficienti a provocare un «decreto» contro il sospettato, a prendere contro di lui una misura per una più ampia istruttoria, o ad imporgli una ammenda. In secondo luogo, perché si combinano fra loro secondo regole di calcolo precise; due prove semipiene possono fare una prova completa; gli ammenicoli, purché numerosi e concordanti fra loro, possono combinarsi per formare una mezza prova; mai, da soli, per quanto numerosi siano, possono equivalere a una prova completa. Esiste dunque un'aritmetica penale, meticolosa in molti punti, ma che lascia ancora margine ad ampie discussioni: ci si può limitare, per decretare una sentenza capitale, ad una sola prova piena o è necessario che sia accompagnata da altri indizi più leggeri? Due indizi prossimi sono sempre equivalenti a una prova piena? Non bisognerebbe ammetterne tre o combinarli con gli indizi lontani? Esistono elementi che possono essere indizi solo per alcuni crimini, in certe circostanze e in rapporto a certe persone (così una testimonianza viene annullata se proviene da un vagabondo; è al contrario rinforzata se si tratta «di persona considerevole» o di un maestro, a proposito di un delitto domestico). Aritmetica modulata da una casistica, che ha la funzione di definire come una prova giudiziaria possa essere costruita. Da una parte, questo sistema di «prove legali» fa della verità in campo penale il risultato di un'arte complessa; obbedisce a regole che solo gli specialisti possono conoscere; e rinforza, di conseguenza, il principio del segreto. «Non è sufficiente che il giudice abbia la convinzione che può avere ogni uomo ragionevole... Niente è più colpevole del ritenere che nella verità non c'è che una opinione più o meno fondata». Ma d'altra parte il sistema è per il magistrato una costrizione severa; in mancanza di obbedienza alle regole «ogni giudizio di condanna sarebbe temerario, e possiamo dire in qualche modo ingiusto, quando anche, in verità, l'accusato sia colpevole» (36). Verrà un giorno in cui la singolarità di questa verità giudiziaria apparirà scandalosa; come se la giustizia non dovesse obbedire alle regole della verità comune: «Cosa diremmo di una semiprova nelle scienze suscettibili di dimostrazione? Cosa sarebbe una semiprova geometrica o algebrica» (37)? Ma non bisogna dimenticare che queste costrizioni formali per la prova giuridica erano un modo di regolamentazione interna del potere assoluto ed esclusivo di sapere.
Scritta, segreta, sottoposta, per costruire le sue prove, a regole rigorose, l'istruttoria penale è una macchina che può produrre la verità in assenza dell'accusato. E, di conseguenza, benché in stretto diritto non ne abbia bisogno, questa procedura tende necessariamente alla confessione. Per due ragioni: prima di tutto perché costituisce una prova così forte che non è più necessario né aggiungerne altre, né entrare nel difficile e incerto calcolo combinatorio degli indizi - la confessione, purché fatta nelle forme dovute, scarica quasi l'accusatore dalla preoccupazione di fornire altre prove (in ogni caso, le più difficili). Inoltre, la sola via per cui la procedura perda tutto ciò ch'essa ha di autorità univoca e divenga una vittoria effettivamente riportata sull'accusato, il solo modo perché la verità eserciti tutto il suo potere è che il criminale prenda su di sé il proprio delitto, e dichiari lui stesso ciò che è stato sapientemente e oscuramente costruito dall'istruttoria. «Non è tutto, - come diceva Ayrault, che non amava per nulla le procedure segrete, - che i malvagi siano giustamente puniti. Bisogna, se è possibile, che essi si giudichino e si condannino da loro stessi» (38). All'interno del crimine ricostruito per iscritto, il criminale che confessa viene a giocare il ruolo della verità vivente. La confessione, atto del soggetto criminale, responsabile e parlante, è l'indizio complementare di un'istruttoria scritta e segreta. Di qui l'importanza che tutta questa procedura di tipo inquisitorio accorda alla confessione.
Di qui anche l'ambiguità del suo ruolo. Da una parte si cerca di farla entrare nel calcolo generale delle prove; si sostiene che essa non è niente di più che una di esse: non è la "evidentia rei"; non più della più forte delle prove essa non può condurre da sola alla condanna, deve essere accompagnata da indizi annessi e da presunzioni, poiché si sono ben visti degli accusati dichiararsi colpevoli di crimini che non avevano commesso. Il giudice dovrà dunque fare ricerche complementari, se non è in possesso che della regolare confessione del colpevole. Ma, d'altra parte, la confessione ha il sopravvento su qualunque altra prova. Fino a un certo punto, le trascende; elemento nel calcolo della verità, è anche l'atto con cui l'accusato accetta l'accusa e ne riconosce il giusto fondamento; egli trasforma una istruttoria fatta senza di lui in una affermazione volontaria. Per mezzo della confessione, l'accusato prende egli stesso posto nel rituale di produzione della verità penale. Come già diceva il diritto medievale, la confessione rende la cosa notoria e manifesta. A questa prima ambiguità se ne sovrappone una seconda: prova particolarmente forte, che non richiede, per comportare la condanna, altro che qualche indizio supplementare, che riduce al minimo il lavoro di istruzione e la meccanica di dimostrazione, la confessione è dunque cercata con interesse; tutte le coercizioni possibili saranno utilizzate per ottenerla. Ma se dev'essere, nella procedura, la contropartita vivente e orale della istruttoria scritta, se dev'esserne la replica e come l'autentificazione da parte dell'accusato, dev'essere anche circondata da garanzie e da formalità. Essa conserva qualcosa della transazione: per questo si esige che sia «spontanea», che sia formulata davanti al tribunale competente, che sia fatta in tutta coscienza, che non si riferisca a cose impossibili, eccetera (39). Con la confessione l'accusato si vincola rispetto alla procedura, attesta la verità dell'istruttoria.
Questa doppia ambiguità della confessione (elemento di prova e contropartita dell'istruttoria; effetto di costrizione e transazione semivolontaria) spiega i due grandi mezzi che il diritto criminale classico utilizza per ottenerla: il giuramento che si chiede all'accusato di prestare prima del suo interrogatorio (minaccia per conseguenza d'essere spergiuro davanti alla giustizia degli uomini e davanti a quella di Dio, e nello stesso tempo atto rituale di impegno); la tortura (violenza fisica per strappare una verità che, in ogni modo, per fare prova, deve essere in seguito ripetuta davanti ai giudici, a titolo di confessione «spontanea»). Alla fine del secolo Diciottesimo, la tortura sarà denunciata come residuo di barbarie di un'altra età: marchio di una ferocia, che verrà denunciata come «gotica». E' vero che la pratica della tortura ha origini lontane: l'Inquisizione, naturalmente, ed anche, senza dubbio, più in là, i supplizi degli schiavi. Ma non figura nel diritto classico come una cicatrice o una macchia. Ha un suo posto rigoroso in un meccanismo penale complesso in cui la procedura di tipo inquisitorio è nutrita di elementi del sistema accusatorio, in cui la dimostrazione scritta ha bisogno di un correlativo orale, in cui le tecniche della prova prodotta dai magistrati si mescolano a procedimenti di prove con le quali si sfida l'accusato, in cui gli si domanda - all'occorrenza con la più violenta delle costrizioni - di giocare nella procedura il ruolo del partner volontario, in cui si tratta insomma di far produrre la verità da un meccanismo a due elementi - quello dell'inchiesta condotta in segreto dall'autorità giudiziaria e quello dell'atto compiuto ritualmente dall'accusato. Il corpo dell'accusato, corpo parlante e, se è necessario, sofferente, assicura l'ingranarsi dei due meccanismi; per questo, fin tanto che il sistema punitivo classico non sarà stato riconsiderato da cima a fondo, ci saranno solo pochissime critiche radicali alla tortura (40). Molto più spesso, semplici consigli di prudenza: «La tortura è un mezzo pericoloso per giungere alla conoscenza della verità; e per questo i giudici non devono ricorrervi senza rifletterci sopra. Niente è più equivoco. Ci sono dei colpevoli che hanno abbastanza fermezza per nascondere un vero crimine... altri, innocenti, cui la forza dei tormenti ha fatto confessare crimini di cui non erano colpevoli» (41).
Possiamo, partendo di qui, ritrovare il funzionamento della "quaestio" come supplizio di verità. Prima di tutto la "quaestio" non è un mezzo per strappare la verità a qualunque costo; non è la tortura scatenata degli interrogatori moderni; è crudele, certo, ma non selvaggia. Si tratta di una pratica che ha le sue regole, che obbedisce ad una procedura ben definita; momenti, durata, strumenti utilizzati, lunghezza delle corde, pesantezza dei pesi, numero dei cunei, interventi del magistrato che interroga, tutto questo, secondo le differenti consuetudini, è accuratamente codificato (42). La "quaestio" è un gioco giudiziario rigoroso. E, a questo titolo, al di là delle tecniche dell'Inquisizione, si riallaccia alle antiche prove che avevano luogo nelle procedure accusatorie: ordalie, duelli giudiziari, giudizio di Dio. Tra il giudice che ordina la "quaestio" e il sospettato che è torturato si svolge ancora quasi una sorta di combattimento cavalleresco; il «paziente» - è il termine con cui si designa il suppliziato - è sottomessso ad una serie di prove, graduate in severità, e nelle quali egli vince «tenendo» e perde confessando (43). Ma il giudice non impone la "quaestio" senza correre, da parte sua, dei rischi (e non è solo il pericolo di veder morire il sospettato); egli pure mette nella partita una posta, gli elementi di prova che ha già riuniti; poiché la regola vuole che se l'accusato «tiene» e non confessa, il magistrato sia costretto ad abbandonare l'accusa. Il suppliziato ha vinto. Di qui l'abitudine che era stata introdotta per i casi più gravi, d'imporre la "quaestio" «con riserva di prova»: in questo caso il giudice poteva, dopo le torture, far valere le presunzioni che aveva riunite; l'accusato non veniva scagionato dalla sua resistenza, ma perlomeno doveva alla sua vittoria di non poter più essere condannato a morte. Il giudice teneva in mano tutte le sue carte, salvo la principale. "Omnia citra mortem". Di qui la raccomandazione spesso rivolta ai giudici di non sottomettere alla "quaestio" un sospetto sufficientemente carico di prove, per i crimini più gravi, poiché se avesse resistito alla tortura, il giudice non avrebbe più avuto il diritto di infliggergli la condanna a morte, che tuttavia meritava; in questo scontro, la giustizia sarebbe stata perdente: se le prove sono sufficienti «per condannare un tal colpevole a morte», non bisogna «azzardare la condanna alla sorte ed all'avvenimento di una "quaestio", sentenza provvisoria che spesso non conduce a niente; poiché infine è proprio della salute e dell'interesse pubblico fare degli esempi di crimini gravi, atroci, capitali» (44).
Sotto l'apparente ricerca accanita di una verità non maturata poco a poco, ritroviamo nella tortura classica il meccanismo ben regolato di una competizione: una sfida fisica che deve decidere della verità; se il paziente è colpevole, le sofferenze che essa impone sono ingiuste; ma essa è anche segno di discolpa se egli è innocente. Affrontamento, sofferenza e verità sono, nella pratica della tortura, legate fra loro: lavorano in comune il corpo del paziente. La ricerca della verità per mezzo della "quaestio" è pur sempre un modo di far apparire un indizio, il più grave di tutti - la confessione del colpevole; ma è anche battaglia, ed è la vittoria di un avversario sull'altro che «produce» ritualmente la verità. Nella tortura, per far confessare, c'è inchiesta, ma c'è anche duello.
Nello stesso modo vi si mescolano un atto istruttorio ed un elemento di punizione. E non è questo uno dei suoi paradossi minori. Essa viene in effetti definita come un modo per completare la dimostrazione allorché «non esistono nel processo prove sufficienti». Viene classificata fra le pene; ed è pena così grave che, nella gerarchia dei castighi, l'Ordinanza del 1670 la inscrive subito dopo la morte. In qual modo una pena può essere impiegata come un mezzo, ci si chiederà più tardi? Come si può far valere a titolo di castigo quello che dovrebbe essere un processo di dimostrazione? La ragione sta nel modo in cui la giustizia criminale, nell'epoca classica, faceva funzionare la produzione della verità. Le diverse parti della prova non costituivano un tutto come altrettanti elementi neutri, non attendevano di essere riunite in un unico fascicolo per apportare la certezza finale della colpevolezza. Ogni indizio portava con sé un grado di abominio. La colpevolezza non iniziava dopo che tutte le prove fossero riunite; pezzo a pezzo, essa veniva costituita da ciascuno degli elementi che permettevano di riconoscere un colpevole. Così una semiprova non lasciava il sospettato innocente, finché non fosse completata: ne faceva un semicolpevole; l'indizio, anche lieve, di un crimine grave, segnava qualcuno come «un po'» criminale. In breve, la dimostrazione in materia penale non obbediva ad un sistema dualista: vero o falso; ma ad un principio di graduazione continua: un grado raggiunto nella dimostrazione formava già un grado di colpevolezza e implicava per conseguenza un grado di punizione. Il sospettato, in quanto tale, meritava sempre un certo castigo; non si poteva essere innocentemente oggetto di un sospetto. Il sospetto implicava, nello stesso tempo, da parte del giudice un elemento di dimostrazione, da parte del prevenuto il segno di una certa colpevolezza e da parte della punizione una forma limitata di pena. Un sospettato, che rimanesse tale, non era per questo scagionato, ma parzialmente punito. Quando si era pervenuti ad un certo grado di presunzione, si poteva dunque legittimamente mettere in gioco una pratica che aveva un doppio ruolo: cominciare a punire in virtù delle indicazioni già raccolte e servirsi di questo inizio di pena per estorcere il resto di verità ancora mancante. La tortura giudiziaria, nel secolo Diciottesimo, funziona in questa strana economia in cui il rituale che produce la verità va di pari passo col rituale che impone la punizione. Il corpo interrogato nel supplizio è il punto di applicazione del castigo e il luogo di estorsione della verità. E come la presunzione è solidamente un elemento della inchiesta ed un frammento di colpevolezza, la sofferenza regolata dalla tortura è insieme una misura per punire ed un atto istruttorio.

Ora, curiosamente, questo ingranaggio dei due rituali attraverso il corpo prosegue, fornita la prova e formulata la sentenza, nell'esecuzione della pena. E il corpo del condannato è di nuovo un elemento essenziale nel cerimoniale del castigo pubblico. Tocca al colpevole portare in piena luce la sua condanna e la verità del crimine che ha commesso. Il suo corpo, mostrato, portato in giro, esposto, suppliziato, deve essere come il supporto pubblico di una procedura che era rimasta finora nell'ombra; in lui, su di lui, l'atto della giustizia deve divenire visibile per tutti. Questa manifestazione, attuale e clamorosa, della verità nella esecuzione pubblica delle pene assume, nel secolo Diciottesimo, diversi aspetti.
1. Prima di tutto fare del colpevole il pubblico ufficiale della sua propria condanna. Lo si incarica, in qualche modo, di proclamarla e di attestare così la verità di quello che gli è stato addebitato: passeggiata attraverso le vie, cartello appeso alla schiena o al petto o alla testa, per ricordare la sentenza; fermate ai differenti incroci, lettura del decreto di condanna, confessione pubblica alla porta delle chiese, nel corso della quale il condannato riconosce solennemente il suo crimine: «I piedi nudi, in camicia, portando una torcia, in ginocchio, dire e dichiarare che malignamente, orribilmente proditoriamente e con disegno premeditato, aveva commesso il detestabilissimo crimine, eccetera»; esposizione ad un palo dove sono ricordati i fatti e la sentenza; lettura, ancora una volta, del decreto, ai piedi del patibolo; che si trattasse semplicemente della gogna oppure del rogo o della ruota, il condannato rende pubblici il suo crimine e la giustizia che gli è resa, portandoli fisicamente sul suo corpo.
2. Perseguire, una volta ancora, la scena della confessione. Doppiare la forzata proclamazione della confessione pubblica con un riconoscimento spontaneo. Instaurare il supplizio come momento di verità. Fare che quegli ultimi istanti in cui il colpevole non ha più niente da perdere siano acquisiti alla piena luce del vero. Il tribunale poteva decidere, dopo la condanna, una nuova tortura per strappare i nomi degli eventuali complici. Era ugualmente previsto che al momento di salire al patibolo, il condannato potesse chiedere un indugio per fare nuove rivelazioni. Il pubblico attendeva questa nuova peripezia della verità. Molti ne approfittavano per guadagnare un po' di tempo, come quel Michel Barbier, colpevole di rapina a mano armata: «Guardò sfrontatamente il patibolo, dicendo che non era certo per lui che era stato innalzato, visto che era innocente; chiese prima di tutto di salire in camera dove non fece che menare il can per l'aia per mezz'ora, cercando sempre di volersi giustificare; poi, inviato al supplizio, sale sul patibolo con aria decisa, ma quando si vede spogliato dei suoi abiti e attaccato alla croce, pronto a ricevere i colpi di sbarra, chiede di risalire una seconda volta in camera e vi fa infine la confessione del suo crimine e dichiara anche di essere colpevole di un altro assassinio» (45). Il vero supplizio ha la funzione di far prorompere la verità; e per questo persegue, fin sotto gli occhi del pubblico, il travaglio della "quaestio". Esso apporta alla condanna la firma di colui che la subisce. Un supplizio ben riuscito giustifica la giustizia nella misura in cui rende pubblica la verità del crimine nel corpo stesso del suppliziato. Esempio del buon condannato, Franois Billiard, che era stato cassiere generale delle poste e che, nel 1772, aveva assassinato la moglie: il boia voleva nascondergli il viso per farlo sfuggire agli insulti: «Non mi è stata inflitta questa pena che ho meritato, - disse, - perché non sia visto dal pubblico... - Egli era ancora vestito dell'abito da lutto per la sua sposa... portava ai piedi scarpini nuovissimi, era arricciato e incipriato di bianco, aveva un contegno così modesto e imponente che le persone che si erano trovate a vederlo più da vicino dicevano che bisognava che fosse o il cristiano più perfetto o il più grande di tutti gli ipocriti. Il cartello che portava sul petto essendosi spostato, si è notato che lo risistemava lui stesso, senza dubbio perché si potesse leggerlo più facilmente» (46). La cerimonia penale, se ciascuno degli attori gioca bene il suo ruolo, ha l'efficacia di una lunga confessione pubblica.
3. Congiungere il supplizio al delitto: stabilire tra l'uno e l'altro relazioni decifrabili. Esposizione del cadavere del condannato sul luogo del crimine, o ad uno degli incroci più vicini. Esecuzione nel luogo stesso in cui il crimine era stato commesso - come quello studente che nel 1723 aveva ucciso diverse persone e per il quale il tribunale di Nantes decide di innalzare un patibolo davanti alla porta dell'albergo dove egli aveva commesso gli assassini (47). Utilizzazione dei supplizi «simbolici» in cui la forma dell'esecuzione rinvia alla natura del crimine: si buca la lingua del bestemmiatore, si bruciano gli impuri, si taglia la mano a chi ha ucciso; talvolta si fa brandire al condannato lo strumento del suo misfatto - così a Damiens il famoso piccolo coltello, che era stato spalmato di zolfo e attaccato alla mano colpevole perché bruciasse insieme ad essa. Come diceva Vico, questa vecchia giurisprudenza «fu tutta una poetica».
Al limite, troviamo alcuni casi di riproduzione quasi teatrale del crimine nell'esecuzione del colpevole: stessi strumenti, stessi gesti. Agli occhi di tutti, la giustizia fa riprodurre il crimine dai supplizi, rendendolo pubblico nella sua verità e annullandolo, nello stesso tempo, nella morte del colpevole. Ancora nel tardo secolo Diciottesimo, nel 1772, troviamo sentenze come queste: una serva di Cambrai, che ha uccisa la sua padrona, viene condannata ad essere condotta al luogo del supplizio dentro una carretta «servente a togliere le immondizie ad ogni crocicchio»; ci sarà là «un patibolo ai piedi del quale sarà posta la medesima poltrona in cui era assisa la detta de Laleu, sua padrona, quando essa l'aveva assassinata; e, essendovisi seduta, l'esecutore di giustizia le taglierà la mano destra e la getterà in sua presenza nel fuoco, e le darà immediatamente dopo quattro colpi della mannaia di cui essa si è servita per assassinare la detta de Laleu, di cui il primo e il secondo sulla testa, il terzo sull'avambraccio sinistro, e il quarto sul petto; ciò fatto ad essere appesa e strangolata al detto patibolo fino a che morte non segua; e a due ore di intervallo il suo corpo sarà staccato, e la testa separata da questo ai piedi della detta forca sul detto palco, con la stessa mannaia di cui si è servita per assassinare la sua padrona, e la testa esposta su un palo di venti piedi fuori della porta della detta Cambrai, in vicinanza della strada che porta a Douai, e il resto del corpo messo in un sacco e sotterrato presso la detta picca, a dieci piedi di profondità» (48).
4. Infine, la lentezza del supplizio, le sue peripezie, le grida e le sofferenze del condannato giocano, alla fine del rituale giudiziario, il ruolo d'un'ultima prova. Come ogni agonia, quella che si svolge sul patibolo dice una certa verità: ma con maggior intensità, nella misura in cui il dolore la serra; con maggior rigore poiché essa è esattamente nel punto di giunzione fra il giudizio degli uomini e il giudizio di Dio; con maggior splendore perché si svolge in pubblico. Le sofferenze del supplizio prolungano quelle della tortura preparatoria; in questa, tuttavia, il gioco non era fatto e la vita poteva essere salvata; ora la morte è sicura, si tratta di salvare l'anima. Il gioco eterno è già cominciato: il supplizio anticipa le pene dell'aldilà, mostra ciò ch'esse sono, è il teatro dell'inferno; le grida del condannato, la sua rivolta, le sue bestemmie significano già il suo irrimediabile destino. Ma i dolori di qui in terra possono valere anche come penitenza per alleggerire i castighi dell'aldilà: di un tale martirio, se sopportato con rassegnazione, Dio non mancherà di tener conto. La crudeltà della punizione terrestre si iscrive a deduzione della pena futura: vi si disegna la promessa del perdono. Ma si può anche dire: sofferenze così terribili, non sono il segno che Dio ha abbandonato il colpevole nelle mani degli uomini? E, lungi dal garantire una futura assoluzione, non prefigurano la dannazione imminente, mentre se il condannato muore in fretta, senza agonia prolungata, non è la prova che Dio ha voluto proteggerlo e impedire che cada nella disperazione? Ambiguità dunque di questa sofferenza che può altrettanto bene significare la verità del crimine o l'errore dei giudici, la bontà o la cattiveria del criminale, la coincidenza o la divergenza fra il giudizio degli uomini e quello di Dio. Di qui la straordinaria curiosità che preme gli spettatori intorno al patibolo e alle sofferenze che dà in spettacolo; vi si decifrano il delitto e la innocenza, il passato e il futuro, il terreno e l'eterno. Momento di verità che tutti gli spettatori interrogano: ogni parola, ogni grido, la durata dell'agonia, il corpo che resiste, la vita che non vuole distaccarsene, tutto ciò è segno: c'è quello che ha vissuto «sei ore sulla ruota, e non voleva che l'esecutore, che lo consolava e l'incoraggiava, senza dubbio di sua volontà, lo lasciasse un solo istante»; c'è quello che muore «in sentimenti molto cristiani, e che testimonia il pentimento più sincero»; quello che «spira sulla ruota un'ora dopo esservi stato messo, si dice che gli spettatori del supplizio sono stati inteneriti dalle testimonianze di religione e di pentimento ch'egli aveva date»; quello che aveva dato i segni più vivi di contrizione lungo tutto il tragitto verso il patibolo, ma che posto vivo sulla ruota, non cessa di «lanciare urla spaventevoli»; o ancora quella donna che «aveva conservato il suo sangue freddo fino al momento della lettura del giudizio, ma di cui la testa aveva cominciato allora a alterarsi; essa è nella più totale follia quando la impiccano» (49).
Il ciclo è chiuso: dalla "quaestio" all'esecuzione, il corpo ha prodotto e riproduce la verità del crimine. O piuttosto, costituisce l'elemento che attraverso tutto un gioco di rituali e di prove confessa che il crimine ha avuto luogo, afferma che lo ha commesso lui stesso, mostra che egli lo porta iscritto in sé e su di sé, sopporta l'azione del castigo e manifesta, nella maniera più clamorosa, i suoi effetti. Il corpo molte volte suppliziato assicura la sintesi della realtà dei fatti e della verità dell'informazione, degli atti di procedura e del discorso del criminale, del delitto e della punizione. Elemento essenziale, di conseguenza, nella liturgia penale, in cui deve costituire il partner di una procedura ordinata intorno ai diritti formidabili del sovrano, della incriminazione e del segreto.

Il supplizio giudiziario deve essere inteso anche come rituale politico. Fa parte, sia pur in modo minore, delle cerimonie con cui il potere si manifesta.
L'infrazione, secondo il diritto dell'età classica, al di là del danno che può eventualmente produrre, perfino al di là della regola che infrange, reca offesa al diritto di colui che fa valere la legge: «Supposto anche che non ci sia né torto né ingiuria dell'individuo, se si è commesso qualcosa che la legge abbia vietato, è un delitto che chiede riparazione, perché il diritto del superiore è violato e perché è portare ingiuria alla dignità del suo carattere» (50). Il delitto, oltre la vittima immediata, attacca il sovrano; l'attacca personalmente perché la legge è la volontà del sovrano; l'attacca fisicamente perché la forza della legge è la forza del principe. Infatti, «perché una legge potesse essere in vigore nel regno, bisognava necessariamente che venisse emanata direttamente dal sovrano, o per lo meno che fosse confermata dal sigillo della sua autorità» (51). L'intervento del sovrano non è dunque un arbitrato fra due avversari; è anche molto di più di un'azione tendente a far rispettare i diritti di ciascuno; è una replica diretta a colui che l'ha offeso. «L'esercizio della potenza sovrana nella punizione dei delitti costituisce senza dubbio una delle parti più essenziali dell'amministrazione della giustizia» (52). Il castigo non può dunque identificarsi e neppure commisurarsi alla riparazione del danno; nella punizione deve sempre aversi almeno una parte che è del principe: e anche quando si combina con la riparazione prevista, essa costituisce l'elemento più importante della liquidazione penale del delitto. Ora questa parte del principe, in se stessa, non è semplice: da un lato implica la riparazione del torto che è stato fatto al suo regno (il disordine instaurato, l'esempio dato; questo torto considerevole è senza comune misura rispetto a quello che è stato commesso nei riguardi di un singolo qualunque), ma implica anche che il re persegue la vendetta di un affronto che è stato fatto alla sua persona.
Il diritto di punire è dunque un aspetto del diritto che il sovrano detiene di fare la guerra ai suoi nemici: castigare discende da quel «diritto di spada, da quel potere assoluto di vita e di morte di cui si parla nel diritto romano sotto il nome di "merum imperium", diritto in virtù del quale il principe fa eseguire la sua legge, ordinando la punizione del criminale» (53). Ma il castigo è anche un modo di perseguire una vendetta che è insieme personale e pubblica, poiché nella legge la forza fisico-politica del sovrano si trova in qualche modo presente: «Si vede dalla definizione della stessa legge, che essa non tende a difendere solamente, ma ancora a vendicare il disprezzo della sua autorità, con la punizione di quelli che vengono a violare le sue difese» (54). Nella esecuzione della pena anche secondo le regole, nel rispetto anche il più esatto delle forme giuridiche, regnano le forze attive della vendetta.
Il supplizio ha dunque una funzione giuridico-politica. Si tratta di un cerimoniale per ricostituire la sovranità, per un istante ferita. La restaura manifestandola in tutto il suo splendore. L'esecuzione pubblica, per quanto frettolosa e quotidiana, s'inserisce in tutta la serie dei grandi rituali del potere eclissato e restaurato (incoronazione, ingresso del re in una città conquistata, sottomissione dei sudditi ribelli); al di sopra del crimine che ha disprezzato il sovrano, ostenta agli occhi di tutti una forza invincibile. Il suo scopo è meno di ristabilire un equilibrio, che non di far giocare, fino al suo punto estremo, la disimmetria fra il suddito che ha osato violare la legge e l'onnipotente sovrano che fa valere la legge. Se la riparazione del danno privato causato dal delitto deve essere proporzionata, se la sentenza deve essere equa, l'esecuzione della pena è fatta per dare non lo spettacolo della misura, ma quello dello squilibrio e dell'eccesso; deve esserci, in questa liturgia della pena, un'affermazione enfatica del potere e della sua superiorità intrinseca. Superiorità che non è semplicemente quella del diritto, ma quella della forza fisica del sovrano che si abbatte sul corpo dell'avversario e lo domina: infrangendo la legge, il trasgressore ha attentato alla stessa persona del principe; è questa - o per lo meno coloro ai quali egli ha affidato la sua forza - che si impadronisce del corpo del condannato per mostrarlo marchiato, vinto, spezzato. La cerimonia punitiva è dunque «terrorizzante» al massimo. I giuristi del secolo Diciottesimo, all'inizio della polemica coi riformatori, daranno della crudeltà fisica delle pene una interpretazione restrittiva e «modernista»: se sono necessarie pene severe, è perché l'esempio deve inscriversi profondamente nel cuore degli uomini. In effetti, tuttavia, ciò che era stato fino ad allora sotteso alla pratica dei supplizi, non era un'economia dell'esempio, nel senso in cui verrà intesa all'epoca degli ideologi (la rappresentazione della pena sopravanza l'interesse del crimine), ma una politica del terrore: rendere sensibile a tutti, sul corpo del criminale, la presenza scatenata del sovrano. Il supplizio non ristabiliva la giustizia, riattivava il potere. Nel secolo Diciassettesimo, e ancora all'inizio del Diciottesimo, esso non era dunque, con tutto il suo spettacolo di terrore, il residuo non ancora cancellato di un'altra età. I suoi accanimenti, il suo splendore, la violenza corporale, un gioco smisurato di forze, un cerimoniale accurato, in breve tutto il suo apparato, si inscriveva nel funzionamento politico della penalità.
Possiamo capire, partendo di qui, alcuni dei caratteri della liturgia dei supplizi. E prima di tutto l'importanza di un rituale che doveva ostentare il suo fasto in pubblico. Niente doveva essere nascosto, di questo trionfo della legge. Gli episodi erano tradizionalmente sempre gli stessi e tuttavia le sentenze di condanna non mancavano di enumerarli, tanto erano importanti nel meccanismo penale; sfilate, soste ai crocevia, fermata alla porta delle chiese, lettura pubblica della sentenza, inginocchiamento, dichiarazione ad alta voce di pentimento per l'offesa fatta a Dio e al re. Accadeva che le questioni di presenza e di etichetta fossero regolate dal tribunale stesso: «Gli ufficiali monteranno a cavallo secondo l'ordine seguente: cioè, in testa i due sergenti di polizia; poi il paziente, dopo il paziente marceranno insieme alla sua sinistra Bonfort e Le Corre, i quali faranno posto al cancelliere che li seguirà e in questo modo andranno nella piazza pubblica del grande mercato, nel quale luogo il giudizio sarà eseguito» (55). Ora, questo meticoloso cerimoniale è, in modo molto esplicito, non solo giudiziario, ma militare. La giustizia del re si mostra come una giustizia armata. La spada che punisce il colpevole è anche quella che distrugge i nemici. Tutto un apparato militare contorna il supplizio: cavalieri di guardia, arcieri, ufficiali di polizia, soldati. Certamente si tratta d'impedire ogni evasione o colpo di forza; si tratta anche di prevenire un movimento di simpatia, da parte del popolo, per salvare il condannato o uno scatto di rabbia per metterlo immediatamente a morte, ma si tratta anche di ricordare che in ogni crimine c'è come una sollevazione contro la legge e che il criminale è un nemico del principe. Tutte queste ragioni - siano esse di precauzione in una determinata circostanza o di funzione nello svolgimento di un rituale - fanno dell'esecuzione pubblica più che un'opera di giustizia una manifestazione di forza; o piuttosto, è la giustizia come ostentazione della forza fisica, materiale e temibile del sovrano. La cerimonia del supplizio fa risplendere in piena luce il rapporto di forza che dà alla legge il suo potere.
Come rituale della legge armata, in cui il principe si mostra insieme, e in modo indissociabile, sotto il doppio aspetto di capo della giustizia e di capo della guerra, l'esecuzione pubblica ha due facce: una di vittoria, l'altra di lotta. Da un lato conclude solennemente, tra il criminale e il sovrano, una guerra il cui esito era scontato in partenza; essa deve manifestare il potere smisurato del sovrano su quelli che egli ha ridotto all'impotenza. La disimmetria, l'irreversibile squilibrio di forze facevano parte delle funzioni del supplizio. Un corpo cancellato, ridotto in polvere e gettato al vento, un corpo distrutto pezzo a pezzo dall'infinito del potere sovrano costituisce il limite non solo ideale ma reale del castigo. Ne testimonia il famoso supplizio del Massola, applicato ad Avignone, che fu uno dei primi ad eccitare l'indignazione dei contemporanei; supplizio apparentemente paradossale perché si svolge quasi interamente dopo la morte e la giustizia non fa altro che dispiegare su un cadavere il suo magnifico teatro, la lode rituale della propria forza: il condannato è attaccato a un palo, gli occhi bendati; tutt'attorno, sul patibolo, uomini pii recanti uncini di ferro. «Il confessore parla al paziente all'orecchio e, dopo che gli ha dato l'assoluzione, subito il carnefice, che ha una mazza di ferro uguale a quelle di cui ci si serve nei macelli, dà un colpo con tutta la sua forza sulla tempia dello sventurato, che cade morto: all'istante, "mortis exactor", che ha un grande coltello, gli taglia la gola, il che lo riempie di sangue; ciò fa uno spettacolo orribile da guardare; gli fende i nervi verso i due talloni, e poi gli apre il ventre da dove toglie il cuore, il fegato, la milza, i polmoni, che attacca ad un uncino di ferro e lo taglia e lo disseziona in pezzi che mette sugli altri uncini man mano che li taglia, così come si fa con quelli di una bestia. Guarda chi può guardare una cosa simile» (56). Nella forma esplicitamente ricordata della macelleria, la distruzione infinitesimale del corpo si congiunge allo spettacolo: ogni pezzo è messo in mostra.
Il supplizio si compie in tutto un cerimoniale di trionfo; ma comporta anche, come nodo drammatico nel suo monotono svolgimento, una scena di scontro: è l'azione immediata e diretta del boia sul corpo del «paziente». Azione codificata, certo, perché il diritto consuetudinario e spesso in maniera esplicita, il decreto di condanna, ne prescrivono i principali episodi. Che tuttavia ha mantenuto qualcosa della battaglia. Il carnefice non è semplicemente colui che applica la legge, ma colui che adopera la forza; è l'agente di una violenza che viene applicata, per dominarla, alla violenza del crimine. Di questo crimine, egli è, materialmente, fisicamente, l'avversario. Avversario talvolta pietoso, talvolta accanito. Damhoudère lamentava, insieme a molti suoi contemporanei, che i carnefici esercitino «ogni crudeltà nei riguardi dei pazienti malfattori, trattandoli, malmenandoli e uccidendoli come se avessero una bestia fra le mani» (57). E per un tempo ben lungo, l'abitudine non si perderà (58). C'è sempre qualcosa della sfida e del torneo nella cerimonia del supplizio. Se il boia trionfa, se riesce a far saltare d'un colpo la testa che gli si è chiesto di abbattere, egli «la mostra al popolo, la rimette a terra e saluta poi il pubblico che applaude molto al suo indirizzo battendo le mani» (59). Inversamente, se fallisce, se non riesce ad uccidere come si deve, è passibile di punizione. Fu il caso del boia di Damiens che, per non aver saputo squartare il suo paziente secondo le regole, aveva dovuto tagliarlo a pezzi col coltello: vennero confiscati, a beneficio dei poveri, i cavalli del supplizio, che gli erano stati promessi. Qualche anno dopo, il boia di Avignone aveva fatto troppo soffrire tre banditi, tuttavia temibili, che doveva impiccare; gli spettatori si irritano, lo denunciano; per punirlo, ed anche per sottrarlo alla vendetta popolare, viene messo in prigione (60). Dietro questa punizione del boia maldestro, si profila una tradizione, ancora molto vicina: essa voleva che il condannato fosse graziato quando l'esecuzione fallisse. E' una consuetudine chiaramente stabilita in alcuni paesi (61). Il popolo, spesso, si attendeva che venisse applicata ed accadeva che proteggesse un condannato che finiva così con lo sfuggire alla morte. Per cancellare e la consuetudine e l'attesa, era stato necessario far valere il vecchio adagio «la forca non perde la sua preda»; era stato necessario provvedere ad introdurre nelle sentenze capitali esplicite consegne: «impiccato e strangolato finché morte non segua», «fino all'estinzione della vita». E giuristi come Serpillon o Blackstone insistono, in pieno secolo Diciottesimo, sul fatto che lo scacco del boia non deve significare per il condannato la vita salva (62). C'era qualcosa della prova e del giudizio di Dio, ancora decifrabile nella cerimonia dell'esecuzione. Nel suo scontro con il condannato, il boia era un po' come il campione del re. Campione, tuttavia, inconfessabile e sconfessato: la tradizione voleva, pare, che quando le lettere per il boia fossero state sigillate, non venissero posate sulla tavola, ma gettate a terra. Sono noti tutti gli interdetti che circondavano questo «Ufficio molto necessario» e tuttavia «contro natura» (63). Era bello, in un certo senso, essere la spada del re, ma il boia divideva con l'avversario l'infamia. La potenza sovrana che gl'ingiungeva di uccidere, e attraverso di lui colpiva, non era presente in lui; non si identificava col suo accanimento. E, giustamente, mai essa appariva con maggior splendore di quando interrompeva il gesto del carnefice con una lettera di grazia. Il poco tempo che d'abitudine separava la sentenza dall'esecuzione (spesso qualche ora) faceva sì che la remissione intervenisse in generale all'ultimissimo momento. Ma senza dubbio la cerimonia nella lentezza del suo svolgimento era programmata per far posto a questa eventualità (64). i condannati lo sperano e, per far durare le cose, pretendevano ancora, ai piedi del patibolo, di avere rivelazioni da fare. Il popolo, quando augurava la grazia, la chiedeva gridando, cercava di far ritardare l'ultimo momento, spiava il messaggero che portava la lettera dal sigillo di cera verde, e, talvolta, faceva credere che stava per arrivare (è quello che accadde al momento in cui venivano giustiziati i condannati per la sommossa dei rapimenti di bambini, il 3 agosto 1750). Presente nell'esecuzione il sovrano lo è non solo come potenza che vendica la legge, ma come il potere che può sospendere e la legge e la vendetta. Lui solo deve restare padrone di lavare le offese che gli sono state fatte e se è vero che egli ha affidato ai tribunali il compito di esercitare il suo potere di giustiziare, egli non l'ha alienato; lo conserva integralmente tanto per togliere la pena quanto per lasciarla divenire più grave.
E' necessario concepire il supplizio, quale è ritualizzato ancora nel secolo Diciottesimo, come un operatore politico. Esso si inscrive logicamente in un sistema punitivo, in cui il sovrano, in modo diretto o indiretto, chiede decide e fa eseguire i castighi nella misura in cui è lui che, attraverso la legge, è stato colpito dal crimine. In ogni infrazione c'è un "crimen majestatis" e, nel più infimo dei criminali, un regicida in potenza. E il regicida, a sua volta, non è né più né meno che il criminale assoluto, poiché invece di attaccare, come un qualsiasi delinquente, una decisione o una volontà particolare del potere sovrano, egli ne attacca il principio, nella persona fisica del principe. La Punizione ideale del regicida dovrebbe formare la somma di tutti i supplizi possibili. Sarebbe la vendetta infinita: in ogni caso le leggi francesi non prevedevano una pena fissa per questa sorta di mostruosità. Era stato necessario inventare quella per Ravaillac componendo, le une con le altre, le più crudeli che si fossero praticate in Francia. Si era voluto immaginarne di più atroci ancora per Damiens. Vi furono dei progetti, ma li si giudicarono meno perfetti. Venne ripresa dunque la scena di Ravaillac. E bisogna riconoscere che ci fu della moderazione, quando si pensi come, nel 1584, l'assassino di Guglielmo d'Orange venisse abbandonato, lui sì, all'infinito della vendetta. «Il primo giorno, egli fu condotto nella piazza dove trovò una caldaia d'acqua bollentissima, nella quale venne infilato il braccio di cui si era servito per il colpo. L'indomani il braccio gli fu tagliato, il quale, essendo caduto ai suoi piedi subito lo spinse col piede, dall'alto al basso del patibolo; il terzo fu tenagliato davanti, alle mammelle, e al davanti del braccio; il quarto fu parimenti tenagliato dietro alle braccia e alle natiche; e così consecutivamente quest'uomo fu martirizzato per lo spazio di diciotto giorni». L'ultimo fu arrotato e colpito «a magliate». Dopo sei ore, chiedeva ancora dell'acqua, che non gli venne data. «Infine il tenente criminale fu pregato di finirlo e strangolarlo, affinché la sua anima non disperasse e non si perdesse» (65).

Non c'è dubbio che l'esistenza dei supplizi si riallacciava a ben altro che non a questa organizzazione interna. Rusche e Kirchheimer hanno ragione di vedervi l'effetto di un regime di produzione in cui le forze di lavoro, e dunque il corpo umano, non hanno l'utilità e quindi il valore commerciale che saranno loro conferiti in un'economia di tipo industriale. E' certo anche che il «disprezzo» del corpo si riferisce ad un'attitudine generale nei confronti della morte. E in questa attitudine potremmo decifrare altrettanto bene i valori propri al cristianesimo quanto una situazione demografica e in qualche modo biologica: le devastazioni della malattia e della fame, i massacri periodici delle epidemie, la formidabile mortalità infantile, le precarietà degli equilibri bio-economici - tutto ciò rendeva la morte familiare e le suscitava attorno dei rituali per renderla accettabile, integrarla e dare un senso alla sua permanente aggressione. Sarebbe anche necessario, per analizzare questo lungo perdurare dei supplizi, far riferimento ad alcuni fatti congiunturali. Non dobbiamo dimenticare come l'ordinanza del 1760 che resse la giustizia criminale fino alla vigilia della Rivoluzione, avesse ancora aggravato, in alcuni punti, il rigore degli antichi editti; Pussort, che, fra i commissari incaricati di preparare i testi, rappresentava le intenzioni del re, l'aveva imposta così, in contrasto con alcuni magistrati, come Lamoignon. La molteplicità delle sommosse, ancora in piena età classica, il brontolio cupo, così vicino, delle guerre civili, la volontà del re di far valere il suo potere a spese dei parlamenti, spiegano in gran parte il persistere di un regime penale «duro».
Abbiamo dunque, per render conto di una penalità suppliziante, ragioni generali e in qualche modo esterne, esse spiegano la possibilità e la lunga persistenza di pene fisiche insieme alla debolezza e al carattere abbastanza isolato delle proteste contro il loro impiego. Ma, su questo sfondo, bisogna farne apparire la funzione precisa. Se il supplizio è così fortemente incrostato nella pratica giudiziaria, è perché è rivelatore di verità e operatore di potere. Esso assicura l'articolazione dello scritto sull'orale, del segreto sul pubblico; della procedura di inchiesta sull'operazione della confessione; permette che il delitto si riproduca e ritorni sul corpo visibile del criminale, fa che il crimine, con lo stesso orrore, si manifesti e si annulli. Fa anche del corpo del condannato il luogo di applicazione della vendetta sovrana, il punto di ancoraggio per una manifestazione di potere, l'occasione di affermare la disimmetria delle forze. Vedremo più oltre che il rapporto verità-potere resta al cuore di tutti i meccanismi punitivi e che si ritrova nelle pratiche contemporanee della penalità - ma sotto tutt'altra forma e con effetti molto diversi. I Lumi non tardarono a squalificare i supplizi stigmatizzando la loro «atrocità». Termine con cui questi erano spesso caratterizzati, ma senza intenzione critica, dai giuristi stessi. Forse la nozione di «atrocità» è proprio una di quelle che meglio designano l'economia del supplizio nell'antica pratica penale. L'atrocità è, prima di tutto, un carattere proprio di certi grandi crimini: essa si riferisce al numero di leggi naturali o positive, divine o umane che vengono attaccate, al clamore scandaloso o al contrario all'astuzia segreta con cui sono stati commessi, al rango e allo "status" di quelli che ne sono gli autori o le vittime, al disordine che presuppongono o determinano, all'orrore che suscitano. Ora, la punizione, nella misura in cui deve far risplendere agli occhi di ciascuno il crimine in tutta la sua durezza, deve prendere in carico questa atrocità: deve portarla alla luce, attraverso confessioni, discorsi, inscrizioni che la rendano pubblica; deve riprodurla in cerimonie che l'applichino al corpo del colpevole sotto la forma dell'umiliazione e della sofferenza. L'atrocità è quella parte del crimine che il castigo rivolge in supplizio per farla apparire in piena luce: figura inerente al meccanismo che produce, nel cuore della stessa punizione, la verità visibile del crimine. Il supplizio fa parte della procedura che stabilisce la realtà di ciò che viene punito. Ma c'è di più: l'atrocità di un crimine è anche la violenza della sfida lanciata al sovrano; è ciò che scatenerà da parte sua una replica che ha la funzione di rincarare questa atrocità, di padroneggiarla, di vincerla con un eccesso che l'annulla. L'atrocità che ossessiona il supplizio gioca dunque un doppio ruolo: principio della comunicazione del delitto con la pena, è, d'altra parte, l'esasperazione del castigo in rapporto al crimine. Assicura nello stesso momento lo splendore della verità e quello del potere; è il rituale dell'inchiesta che si compie e la cerimonia dove il sovrano trionfa. Ed essa li riunisce nel corpo del suppliziato. La pratica punitiva del secolo Diciannovesimo cercherà di mettere la maggior distanza possibile tra la ricerca «serena» della verità e la violenza che è impossibile cancellare completamente dalla punizione. Si baderà a mettere in evidenza l'eterogeneità che separa il crimine che bisogna sanzionare e il castigo imposto dal potere pubblico. Tra la verità e la punizione non dovrà più aversi che un rapporto di conseguenza legittima. Che il potere che sanziona non si insozzi più con un crimine più grande di quello che ha voluto castigare. Che rimanga innocente della pena che infligge. «Affrettiamoci a proscrivere simili supplizi. Essi non erano degni che dei mostri coronati che governarono i Romani» (66). Ma, secondo la pratica penale dell'epoca precedente, la vicinanza immediata nel supplizio del sovrano e del crimine, la mescolanza che vi si produceva tra «dimostrazione» e castigo, non derivavano da una confusione barbara; ciò che vi si giocava era il meccanismo dell'atrocità ed i suoi necessari concatenamenti. L'atrocità dell'espiazione organizzava la riduzione rituale dell'infamia da parte dell'onnipotenza.
Che l'errore e la punizione comunichino tra loro e si leghino nella forma dell'atrocità, non era la conseguenza di una legge del taglione oscuramente ammessa. Era l'effetto, nei riti punitivi, di una certa meccanica del potere: di un potere che non solamente non nasconde di esercitarsi direttamente sul corpo, ma si esalta e si rinforza nelle sue manifestazioni fisiche; di un potere che si afferma come potere armato, e di cui le funzioni d'ordine non sono interamente disimpegnate dalle funzioni di guerra; di un potere che fa valere le regole e le obbligazioni politiche come legami personali la cui rottura costituisce un'offesa e un appello alla vendetta; di un potere per il quale la disobbedienza è un atto di ostilità, un inizio di sollevazione, che non è, nei suoi principi, molto diverso dalla guerra civile; di un potere che non deve dimostrare perché applica le sue leggi, ma mostrare quali sono i suoi nemici, e quale scatenamento di forze li minacci; di un potere che, in mancanza di una sorveglianza ininterrotta, cerca il rinnovamento del proprio effetto nello splendore di manifestazioni eccezionali; di un potere che si ritempra facendo risplendere ritualmente la propria realtà di superpotere.

Ora, fra tutte le ragioni per cui, a delle pene che non si vergognavano di essere «atroci», si sostituiranno castighi che, rivendicheranno l'onore di essere «umani», ce n'è una che bisogna analizzare subito, poiché è interna al supplizio stesso: è insieme elemento del suo funzionamento e principio del suo perpetuo disordine.
Nelle cerimonie del supplizio, il personaggio principale è il popolo, la cui presenza reale e immediata è richiesta per il loro compimento. Un supplizio che fosse stato conosciuto, ma il cui svolgimento fosse rimasto segreto, non avrebbe avuto alcun senso. L'esempio veniva ricercato non solamente suscitando la coscienza che la minima infrazione rischiava fortemente di essere punita, ma provocando un effetto di terrore con lo spettacolo del potere scatenato sul colpevole: «In materia criminale, il punto più difficile è l'imposizione della pena: è lo scopo e il fine della procedura, e il solo frutto, attraverso l'esempio e il terrore, quando è ben applicata al colpevole» (67).
Ma in questa scena di terrore il ruolo del popolo è ambiguo. Esso è chiamato come spettatore: lo si convoca per assistere alle esposizioni, alle confessioni pubbliche; le gogne, le forche, i patiboli sono rizzati sulle piazze pubbliche o a lato delle strade; accade che si espongano i cadaveri dei suppliziati, per molti giorni, ben in evidenza presso i luoghi dei loro delitti. Bisogna non solamente che il popolo sappia, ma che veda coi propri occhi. Perché è necessario che abbia paura, ma anche perché deve essere testimone, come garante della punizione, e perché deve, fino ad un certo punto, prendervi parte. Essere testimonio è un diritto che il popolo ha e rivendica; un supplizio nascosto è un supplizio da privilegiati, e spesso si suppone allora che non abbia luogo in tutta la sua severità. Si protesta quando la vittima, all'ultimo momento, viene sottratta agli sguardi. Il cassiere generale delle poste, che era stato esposto per avere ucciso la moglie, viene poi sottratto alla folla; «lo si fa salire su una carrozza di piazza; se non fosse stato ben scortato pensiamo che sarebbe stato difficile garantirlo dai cattivi trattamenti del popolaccio che gridava con rabbia contro di lui» (68). Quando la Lescombat viene impiccata, si prende cura di nasconderle il viso con una «specie di cuffia»; ha «un fazzoletto sul collo e sulla testa, il che fa mormorare molto il pubblico e dire che non era la Lescombat» (69). Il popolo rivendica il diritto di constatare i supplizi, e chi viene suppliziato (70). Ha diritto anche a prendervi parte. Il condannato, a lungo condotto in giro, esposto, umiliato, con l'orrore del suo crimine più volte ricordato, è offerto agli insulti, talvolta agli assalti degli spettatori. Nella vendetta del sovrano, quella del popolo era invitata ad inserirsi. Non che questa ne sia il fondamento e che il re debba tradurre a suo modo la vendetta del popolo; è piuttosto che il popolo deve apportare il suo concorso al re quando questi si mette a «vendicarsi dei suoi nemici», anche e soprattutto quando questi nemici sono in mezzo al popolo. C'è una specie di «servizio di patibolo», che il popolo deve alla vendetta del re. «Servizio» che era stato previsto dalle vecchie ordinanze; l'Editto del 1374 sui bestemmiatori prevedeva che essi sarebbero stati esposti alla gogna «dall'ora prima (71) a quella di morte. E si potrà gettare loro negli occhi fango ed altre lordure, senza pietra né altra cosa che ferisca... La seconda volta, in caso di recidiva, vogliamo che sia messo alla gogna in giorno di mercato grande, che gli si fenda il labbro superiore e che i denti appaiano». Senza dubbio, all'epoca classica, questa forma di partecipazione al supplizio è solamente una cosa tollerata, che si cerca di limitare: a causa delle barbarie che suscita e dell'usurpazione che fa del potere di punire. Ma questa partecipazione apparteneva troppo da vicino all'economia generale dei supplizi perché la si reprimesse in modo assoluto. Ancora nel secolo Diciottesimo vediamo scene come quella che accompagna il supplizio di Montigny: mentre il boia giustizia il condannato, le pescivendole della Halle portano in giro un manichino, di cui tagliano la testa (72). E molte volte si dovettero «proteggere» contro la folla i criminali che venivano fatti sfilare lentamente in mezzo ad essa - a titolo di esempio e insieme di bersaglio, di eventuale minaccia e di preda promessa e nello stesso tempo proibita. Il sovrano chiamando la folla alla manifestazione del suo potere, tollerava un istante di violenze, che egli assumeva come segno di fedeltà e obbedienza, ma alle quali opponeva subito i limiti dei propri privilegi.
Ora è a questo punto che il popolo, attirato ad uno spettacolo fatto per terrorizzarlo, può coagulare il suo rifiuto del potere punitivo, e talvolta la sua rivolta. Impedire un'esecuzione ritenuta ingiusta, strappare un condannato dalle mani del boia, inseguire eventualmente e assalire gli esecutori, maledire in ogni caso i giudici e schiamazzare contro la sentenza, tutto ciò fa parte di consuetudini popolari che investono, travisano, scompigliano sovente il rituale dei supplizi. Di certo, la cosa è frequente quando le condanne puniscono delle sommosse: fu il caso dopo l'affare dei rapimenti di bambini quando la folla voleva impedire l'esecuzione di tre supposti rivoltosi, che furono impiccati al cimitero Saint-Jean, «a causa che ci sono meno uscite e passaggi da sorvegliare» (73); il boia, impaurito, staccò uno dei condannati; gli arcieri tirarono. Fu il caso dopo la sommossa dei grani nel 1775, o ancora nel 1786, quando i facchini, dopo aver marciato su Versailles, tentarono di liberare quelli dei loro che erano stati arrestati. Ma anche al di fuori di questi casi, in cui il processo di agitazione si è scatenato anteriormente e per ragioni che non riguardano una misura di giustizia penale, troviamo molti esempi in cui l'agitazione è provocata direttamente da un verdetto e da una esecuzione. Piccole ma innumerevoli «emozioni da patibolo».
Nelle loro forme più elementari queste agitazioni cominciano con gli incoraggiamenti, talvolta le acclamazioni, che accompagnano il condannato fino all'esecuzione. Durante tutta la sua lunga passeggiata, egli è sostenuto dalla «compassione di quelli che hanno il cuore tenero, e dagli applausi, l'ammirazione, l'invidia di quelli che sono feroci e induriti» (74). Se la folla preme intorno al patibolo, non è semplicemente per assistere alle sofferenze del condannato o eccitare la rabbia del boia: è anche per sentire colui che non ha più niente da perdere maledire i giudici, le leggi, il potere, la religione. Il supplizio permette al condannato questi saturnali di un istante, in cui più niente è vietato o punibile. Al riparo della morte che sta per arrivare, il criminale può tutto dire, e chi l'ascolta acclamarlo. «Se esistessero degli annali cui si consegnassero scrupolosamente le ultime parole dei suppliziati, e si avesse il coraggio di scorrerli, se s'interrogasse solo la vile plebaglia che una crudele curiosità riunisce attorno ai patiboli, essa risponderebbe che non c'è colpevole attaccato alla ruota che non muoia accusando il cielo della miseria che l'ha condotto al crimine, rimproverando ai giudici la loro barbarie, maledicendo il ministro del culto che li accompagna e bestemmiando contro Dio, di cui è organo» (75) in queste esecuzioni, che non dovrebbero mostrare altro che il potere terrorizzante del principe, tutto un aspetto carnevalesco in cui i ruoli sono invertiti, le potenze beffate ed i criminali trasformati in eroi. L'infamia si inverte; il loro coraggio come le loro lacrime e le loro grida non dànno ombra che alla legge. Fielding lo nota con dispiacere: «Quando si vede un condannato tremare, non si pensa alla vergogna. E ancor meno se è arrogante» (76) il popolo che è là e guarda, c'è sempre, anche nella più estrema vendetta del sovrano, pretesto per una rivincita.
A maggior ragione se la vendetta è considerata ingiusta. E quando si vede mettere a morte un uomo del popolo, per un crimine che avrebbe valso a qualcuno meglio nato di lui o più ricco una condanna comparativamente leggera. Sembra che alcune pratiche della giustizia penale non fossero più sopportate nel secolo Diciottesimo - e forse da lungo tempo - dagli strati profondi della popolazione. Il che dava facilmente luogo per lo meno a degli inizi di agitazioni. Poiché i più poveri - è un magistrato a notarlo - non hanno la possibilità di farsi ascoltare dalla giustizia (77), è là dove essa si manifesta pubblicamente, là dove sono chiamati a titolo di testimoni e quasi di coadiutori di questa giustizia, ch'essi possono intervenire, e fisicamente: entrare a viva forza nel meccanismo punitivo e redistribuirne gli effetti; riprendere in un altro senso i meccanismi dei rituali punitivi. Agitazione contro la differenza delle pene secondo le classi sociali: nel 1781, il curato di Champré era stato ucciso dal signore del luogo, che si cerca di far passare per pazzo; «i contadini in furore, poiché erano estremamente attaccati al loro pastore, erano sembrati dapprincipio disposti a giungere agli ultimi eccessi verso il loro signore, di cui avevano fatto l'atto di incendiare il castello... Tutti protestavano con ragione contro l'indulgenza del ministero che toglieva alla giustizia i mezzi per punire un crimine così abominevole» (78). Agitazioni anche contro le pene troppo pesanti che colpiscono delitti frequenti e considerati poco gravi (furto con effrazione); o contro castighi che puniscono certe infrazioni legate a condizioni sociali, come il furterello da parte dei domestici; la pena di morte per questo delitto suscitava molto malcontento, perché i domestici erano numerosi, perché era loro difficile, in simile materia, provare la propria innocenza, perché potevano facilmente essere vittime della malevolenza dei padroni e perché l'indulgenza di certi signori che chiudevano gli occhi, rendeva più iniqua la sorte dei servitori accusati, condannati e impiccati. L'esecuzione di questi domestici dava spesso luogo a proteste (79), Ci fu una piccola sommossa a Parigi, nel 1761, per una serva che aveva rubato un pezzo di tessuto al suo padrone. Malgrado la restituzione e le preghiere, questi non aveva voluto ritirare la denuncia: il giorno dell'esecuzione, gli abitanti del quartiere impediscono l'impiccagione, invadono la bottega del mercante e la saccheggiano; la serva finalmente viene graziata; ma una donna, che per poco non aveva crivellato di colpi di ferro da calza il cattivo padrone, viene bandita per tre anni (80).
Del secolo Diciottesimo, sono stati ricordati i grandi affari giudiziari, in cui l'opinione illuminata interviene coi suoi filosofi e taluni magistrati. Calas, Sirven, il cavaliere de La Barre. Ma si parla meno di tutte le agitazioni popolari nate intorno alla pratica punitiva. In effetti, raramente esse hanno sorpassato la scala di una città, talvolta di un quartiere; tuttavia, hanno avuto un'importanza reale. Sia che questi movimenti, partiti dal basso, si siano propagati, abbiano attirato l'attenzione di persone meglio situate socialmente, che, facendo eco, hanno dato loro una nuova dimensione (così, negli anni che precedettero la Rivoluzione, gli affari di Catherine Espinasse, falsamente convinta di parricidio nel 1785; dei tre condannati alla ruota di Chaumont, per i quali Dupaty aveva scritto il suo famoso memoriale nel 1786; o di quella Marie Franoise Salmon, che il Parlamento di Rouen, nel 1782, aveva condannato al rogo, come avvelenatrice, ma che nel 1786 non era ancora stata giustiziata). Sia, soprattutto, che quelle agitazioni abbiano mantenuto intorno alla giustizia penale, e alle sue manifestazioni che avrebbero dovuto essere esemplari, un'inquietudine permanente. Quante volte, per assicurare la calma intorno ai patiboli, era stato necessario prendere misure «dolorose per il popolo» e «umilianti per l'autorità» (81)? Si vedeva chiaramente che il grande spettacolo delle pene rischiava di essere sovvertito da quelli stessi cui era diretto. Lo spavento dei supplizi accendeva in effetti focolai d'illegalità: nei giorni delle esecuzioni, il lavoro si interrompeva, le osterie si riempivano, si insultavano le autorità, si lanciavano ingiurie o pietre al boia, agli ufficiali di polizia, ai soldati; si cercava di impadronirsi del condannato, sia per salvarlo sia per ucciderlo meglio; ci si picchiava, e i ladri non avevano migliori occasioni dei parapiglia e della curiosità intorno al patibolo (82). Ma soprattutto - ed è qui che gli inconvenienti divenivano un pericolo politico - mai quanto in questi rituali che avrebbero dovuto mostrare abominevole il crimine e invincibile il potere, il popolo si sentiva vicino a quelli che subivano la pena, mai esso si sentiva, quanto loro, minacciato da una violenza legale che era senza equilibrio né misura. La solidarietà di tutto uno strato della popolazione con quelli che noi chiameremmo piccoli delinquenti - vagabondi, falsi mendicanti, poveri infidi, borsaioli, incettatori, spacciatori - si era manifestata con una certa continuità: la resistenza ai picchetti (83) di polizia, la caccia agli informatori, gli attacchi contro la ronda notturna o gli ispettori lo testimoniavano (84). Ora, era proprio la rottura di questa solidarietà che stava per divenire l'obiettivo della repressione penale e di polizia. Perché dalla cerimonia dei supplizi, dalla festa incerta in cui la violenza era istantaneamente reversibile, era questa solidarietà, assai più che non il potere sovrano, a rischiare di uscire rafforzata. Ed i riformatori del secolo Diciottesimo e del Diciannovesimo non dimenticheranno che le esecuzioni, in fin dei conti, al popolo non facevano paura. Uno dei loro primi gridi fu per chiederne la soppressione.
Per individuare il problema politico posto dall'intervento popolare nel gioco dei supplizi, basti citare due scene. L'una data dalla fine del secolo Diciassettesimo e si colloca ad Avignone. Vi ritroviamo gli elementi principali del teatro dell'atroce: l'affrontarsi fisico del boia e del condannato, il rovesciamento della sfida, il boia inseguito dal popolo, il condannato salvato dalla sommossa e l'inversione violenta dell'apparecchiatura penale. Si trattava di impiccare un assassino di nome Pierre du Fort; numerose volte egli «aveva fatto resistenza, coi piedi nei gradini», e non aveva potuto essere spinto nel vuoto. «Ciò vedendo, il boia gli aveva coperto la faccia col suo giustacuore, e gli dava col ginocchio sullo stomaco e sul ventre. Ciò i presenti vedendo, che lo faceva troppo soffrire, e credendo persino che l'avrebbe sgozzato con la sua baionetta... mossi da compassione per il paziente e da furia contro il boia, gli gettarono dei sassi contro e nello stesso tempo il boia apri le due scale e gettò il paziente di sotto, e gli saltò sopra le spalle e lo schiacciò, mentre la moglie del detto boia lo tirava per i piedi da sotto la forca. Essi gli fecero nello stesso tempo uscire il sangue dalla bocca. Ma la gragnuola di sassi rinforzò sopra di lui, ce ne furono anche di quelli che raggiunsero l'impiccato alla testa, il che costrinse il boia a guadagnare la scala, dalla quale discese con una così grande precipitazione che cadde dal mezzo di essa, e arrivò a terra a testa in giù. Ecco una folla di popolo su di lui. Egli si rialza con la sua baionetta in mano, minacciando di uccidere quelli che l'avvicineranno; ma dopo diverse cadute ed essersi rialzato, viene picchiato ben bene, tutto imbrattato e soffocato nel ruscello e trascinato con grande emozione fino all'Università e di là fino al cimitero dei Cordeliers. Il suo servo, picchiato ben bene anche lui, la testa e il corpo ammaccati, fu portato all'ospedale dove è morto qualche giorno dopo. Nel frattempo alcuni stranieri e sconosciuti salirono sulla scala e tagliarono la corda dell'impiccato, mentre altri lo ricevevano di sotto dopo esser rimasto appeso più di un grande Miserere. E nello stesso tempo la forca fu rotta e il popolo fece a pezzi la scala del boia... I ragazzi portarono in grandissima fretta la forca nel Rodano». Quanto al suppliziato, venne trasportato in un cimitero «affinché la giustizia non lo prendesse e di là alla chiesa Saint-Antoine». L'arcivescovo gli accordò la grazia, lo fece trasportare all'ospedale e raccomandò agli addetti di prenderne una cura tutta particolare. Infine, aggiunge il redattore del verbale, «gli abbiamo fatto fare un abito nuovo, due paia di calze, delle scarpe, l'abbiamo vestito di nuovo da capo a piedi. I nostri confratelli hanno dato chi delle camicie, chi dei guanti e una parrucca» (85).
L'altra scena si colloca a Parigi, un secolo più tardi. Era il 1775, all'indomani della sommossa dei grani. La tensione, estrema nel popolo, fa sì che ci si auguri una esecuzione «pulita». Tra il patibolo e il pubblico, accuratamente tenuto a distanza, una doppia fila di soldati veglia da una parte sulla esecuzione imminente, dall'altra sulla possibile sommossa. Il contatto è interrotto: supplizio pubblico, ma nel quale la parte di spettacolo è neutralizzata, o piuttosto ridotta all'intimidazione astratta. Al riparo delle armi, su una piazza vuota, la giustizia esegue la condanna sobriamente. Se mostra la morte che dà, è dall'alto e da lontano: «Non erano state rizzate che alle tre del pomeriggio, le due forche, alte 18 piedi, senza dubbio per un maggior esempio. Dalle due, la piazza di Grve e tutti i dintorni erano stati guarniti con distaccamenti di diverse truppe, a piedi e a cavallo; gli svizzeri e le guardie francesi continuavano il pattugliamento nelle vie adiacenti. Non si tollerava nessuno alla Grve durante l'esecuzione e si vedeva tutto all'intorno una doppia fila di soldati, baionetta al fucile, schierati dorso a dorso, di modo che gli uni sorvegliavano l'esterno e gli altri l'interno della piazza; i due infelici... gridavano lungo il cammino di essere innocenti, e continuavano la stessa protesta salendo la scala» (86). Nell'abbandono della liturgia dei supplizi, quale ruolo ebbero i sentimenti di umanità per i condannati? Ci fu, in ogni caso, dalla parte del potere, una paura politica di fronte all'effetto di questi rituali ambigui.

L'equivoco appariva chiaramente in quello che potremmo chiamare il «discorso del patibolo». Il rito dell'esecuzione voleva che il condannato proclamasse lui stesso la propria colpevolezza con la confessione pubblica che pronunciava, col cartello che inalberava, con le dichiarazioni che senza dubbio lo si spingeva a fare. Al momento dell'esecuzione, sembra che gli venisse data l'occasione di prendere la parola, non per proclamare la sua innocenza, ma per testimoniare il proprio crimine e la giustizia della condanna. Le cronache riportano un buon numero di discorsi del genere. Discorsi autentici? Sicuramente, in un certo numero di casi. Discorsi fittizi, fatti circolare in seguito a titolo di esempio e di esortazione? Fu senza dubbio ancor più frequente. Quale credito accordare, ad esempio, a ciò che viene riferito sulla morte di Marion Le Goff, capobanda celebre, in Bretagna, alla metà del secolo Diciottesimo? Ella avrebbe gridato, dall'alto del patibolo: «Padri e madri che mi ascoltate, curate e ammaestrate bene i vostri figli; io sono stata nella mia infanzia bugiarda e fannullona; ho cominciato rubando un coltellino da sei liards (87)... Poi ho derubato venditori ambulanti e mercanti di buoi; infine ho comandato una banda di ladri ed ecco perché sono qui. Ripetetelo ai vostri figli e che almeno questo serva loro d'esempio» (88). Un discorso simile è troppo vicino, nei suoi stessi termini, alla morale che, tradizionalmente, troviamo nei fogli volanti, i "canards", la letteratura di divulgazione, perché non sia apocrifo. Ma l'esistenza del genere «ultime parole d'un condannato» è significativa in se stessa. La giustizia aveva bisogno che la sua vittima autenticasse in qualche modo il supplizio che subiva. Si domandava al condannato di consacrare egli stesso la propria punizione proclamando l'infamia dei suoi crimini; gli si faceva dire, come a Jean-Dominique Langlade, tre volte assassino: «Ascoltate tutti la mia orribile azione, infame e deplorevole, fatta nella città di Avignone, dove la mia memoria è esecrabile, violando senza umanità i diritti sacri dell'amicizia» (89). Da un certo punto di vista il foglio volante e il canto di morte sono il seguito del processo; o piuttosto, proseguivano quel meccanismo per cui il supplizio faceva passare la verità segreta e scritta della procedura nel corpo, i gesti, i discorsi del criminale. La giustizia aveva bisogno di questi apocrifi per trovare il proprio fondamento nella verità. Le sue decisioni venivano così circondate da «prove» postume. Accadeva inoltre che racconti di delitti e di vite infami fossero pubblicati, a titolo di pura propaganda, prima di ogni processo, anche per forzare la mano ad una giustizia che si sospettava d'essere troppo tollerante. Al fine di screditare i contrabbandieri, la Compagnie des Fermes (90) pubblica dei «bollettini» raccontando i loro crimini: nel 1768, contro un certo Montagne, che era alla testa di una banda, distribuisce dei fogli di cui lo stesso redattore dice: «Sono stati messi sul suo conto alcuni furti la cui verità è piuttosto incerta... Montagne è stato rappresentato come una bestia feroce, una seconda iena alla quale bisognava dare la caccia; le teste d'Auvergne erano calde, e l'idea ha fatto presa» (91).
Ma l'effetto, come l'uso, di questa letteratura era equivoco. Il condannato si trovava eroicizzato dall'ampiezza dei suoi delitti largamente messi in mostra, e talvolta dall'affermazione del suo tardivo pentimento. Contro la legge, contro i ricchi, i potenti, i magistrati, la polizia militare e la ronda di notte, contro l'esattoria ed i suoi agenti egli mostrava di aver condotto un combattimento nel quale ci si riconosceva facilmente. I delitti proclamati amplificavano fino all'epopea lotte minuscole che l'ombra proteggeva tutti i giorni. Se il condannato era presentato in pentimento, accettando il verdetto, chiedendo perdono a Dio e agli uomini dei suoi delitti, lo si vedeva purificato: moriva, a suo modo, come un santo. Ma anche l'irriducibilità faceva la sua grandezza; a non cedere nei supplizi, egli mostrava una forza che nessun potere arrivava a piegare: «Il giorno dell'esecuzione, il che apparirà poco credibile, mi si vide, senza emozione, fare la confessione pubblica; mi assisi infine sulla croce, senza testimoniare alcun timore» (92). Eroe nero o criminale riconciliato, difensore del vero diritto o forza impossibile da sottomettere, il criminale dei fogli volanti, delle notizie alla mano, degli almanacchi, delle "bibliothèques bleues" (93), porta con sé, sotto la morale apparente dell'esempio da non seguire, tutto un ricordo di lotte e di scontri. Si sono visti dei condannati divenire dopo la morte una sorta di santi, di cui si onorava la memoria e si rispettava la tomba (94). Se ne sono visti altri passare quasi interamente dalla parte dell'eroe positivo. Se ne sono visti altri ancora per i quali la gloria e l'abominio non erano dissociati, ma coesistevano a lungo in una figura reversibile. In tutta questa letteratura di delitti, che prolifera intorno ad alcune figure dominanti (95), non dobbiamo, senza dubbio, vedere una «espressione popolare» allo stato puro, ma neppure solo un processo concertato di propaganda e moralizzazione, venuto dall'alto; è un luogo dove si incontravano due implicazioni della pratica penale, una sorta di fronte di lotta attorno al delitto, alla sua punizione, alla sua memoria. Se questi racconti possono venire stampati e messi in circolazione, è perché ci si attende da essi effetti di controllo ideologico (96), favole veridiche della piccola storia. Ma se essi vengono recepiti con tanta attenzione, se fanno parte delle letture di base per le classi popolari, è perché queste vi trovano non solo ricordi, ma punti d'appoggio; l'interesse di «curiosità» è anche interesse politico. Così questi testi possono essere letti come discorsi a doppia faccia, per i fatti che raccontano e per la risonanza che questi assumono, per la gloria che conferiscono ai criminali designati come «illustri» e per le parole stesse che usano (bisognerebbe studiare l'uso di categorie come quelle di «infelicità», «abomini», o i qualificativi «famoso», «lamentevole», in racconti come "Storia della vita, grandi ruberie e astuzie di Guilleri e dei suoi compagni e della loro fine lamentevole e infelice") (97).
Bisogna senza dubbio avvicinare a questa letteratura le «emozioni da patibolo» dove si affrontavano attraverso il corpo del suppliziato il potere che condannava e il popolo che era il testimone, il partecipante, la vittima eventuale ed «eminente» dell'esecuzione. Nella scia di una cerimonia che canalizzava male quei rapporti di potere, che cercava di ritualizzare, è «precipitata» tutta una massa di discorsi, proseguendo il medesimo scontro; la proclamazione postuma dei delitti giustificava la giustizia, ma anche glorificava il criminale. Di qui il fatto che, molto presto, i riformatori del sistema penale chiesero la soppressione dei fogli volanti (98). Di qui il fatto che il popolo dedicasse un interesse tanto vivo a ciò che giocava un po' il ruolo dell'epopea minore degli illegalismi. Di qui il fatto ch'essi abbiano perso d'importanza nella misura in cui si modificava la funzione politica dell'illegalismo popolare.
Ed essi sono scomparsi man mano che si sviluppava tutta un'altra letteratura del crimine: una letteratura in cui il crimine è glorificato, ma perché è una delle belle arti, perché non può essere opera che di nature d'eccezione, perché rivela la mostruosità dei forti e dei potenti, perché la scellerataggine è ancora un modo di essere un privilegiato: dal romanzo nero a Quincev, o dallo "Château d'Otrante" a Baudelaire, c'è tutta una riscrittura estetica del delitto, che è anche l'appropriazione della criminalità sotto forme recepibili. C'è, in apparenza, la scoperta della bellezza e della grandezza del crimine; c'è, di fatto, l'affermazione che la grandezza ha diritto anche al crimine, anzi esso diviene addirittura privilegio di quelli che sono realmente grandi. I bei delitti non sono per i poveracci dell'illegalismo. Quanto alla letteratura poliziesca, a partire da Gaborieau, essa segue questo primo spostamento: con le sue astuzie e sottigliezze, con l'estremo acume della sua intelligenza, il criminale rappresentato si è reso insospettabile; e la lotta fra due ingegni puri - quello dell'assassino e quello del detective - costituirà la forma essenziale dello scontro. Si è quanto mai lontani da quei racconti che seguivano nei dettagli la vita ed i misfatti del criminale; che gli facevano confessare i suoi crimini, e che raccontavano minutamente il supplizio patito: si è passati dall'esposizione dei fatti o dalla confessione al lento processo della scoperta; dal momento del supplizio alla fase dell'inchiesta; dallo scontro fisico col potere alla lotta intellettuale tra il criminale e l'inquirente. Non sono solamente i fogli volanti a scomparire quando nasce la letteratura poliziesca: è la gloria del malfattore popolaresco, è la cupa eroicizzazione attraverso il supplizio. Adesso, l'uomo del popolo è troppo semplice per essere protagonista di verità sottili. In questo nuovo genere non ci sono più né eroi popolari, né grandi esecuzioni; vi si è cattivi, ma intelligenti; e se si è puniti non si deve soffrire. La letteratura poliziesca traspone ad un'altra classe sociale quello splendore da cui il criminale era stato circondato. Saranno i giornali, a riprendere nella loro cronaca quotidiana il grigiore senza epopea dei delitti e delle punizioni. La spartizione è fatta, che il popolo si spogli dell'antico orgoglio dei suoi crimini; i grandi assassini sono divenuti gioco silenzioso dei saggi.

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