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Pene perdute 2

Per quale libertà?





31. Solidarietà

I movimenti che cercano di ridare al detenuto la sua dignità di uomo, "umanizzando" il carcere, trovano di solito la loro radice in un sentimento di solidarietà verso la sorte dei detenuti. Ebbene, colpisce la constatazione che praticamente tali proposte non vanno avanti. Energie considerevoli si perdono così nelle sabbie mobili dell'istituzione penitenziaria. Ho visto persone che volevano riforme vere dispiegare sforzi enormi per risultati assolutamente ridicoli, per ottenere, ad esempio, dopo un anno, che i detenuti avessero un quarto d'ora di televisione.
Non basta cercar di modificare la condizione del detenuto perché qualcosa cambi davvero. L'approccio che concentra gli sforzi su quest'ultima fase del percorso penale si rivela impotente nella pratica. Voler trasformare il carcere, e soltanto il carcere, vuol dire lavorare all'interno di una posizione che non muta, di una prospettiva bloccata. é a monte del percorso che bisogna collocarsi, là dove le persone vengono selezionate per diventare dei detenuti.
D'altra parte, a questo livello dovrebbero intervenire altre forme di solidarietà che sono tutt'altro che incompatibili. Secondo me, si tratta di vivere quattro tipi di solidarietà: la solidarietà con le persone condannate; la solidarietà con le persone vittimizzate; la solidarietà con l'insieme delle persone viventi in una società, che è importante liberare dai falsi timori e dagli errori che commettono collegando sconsideratamente i propri problemi nella società con l'esistenza di un sistema penale; la solidarietà, infine, con la gente che garantisce il funzionamento del sistema penale, e che si ritroverebbe felicemente liberata se potesse smettere di lavorare per la sopravvivenza di una macchina simile.
Quelli che percepiscono e vogliono accettare queste quattro forme di solidarietà non possono accontentarsi di un orientamento volto semplicemente a riformare il carcere Ð neppure della sola abolizione, e nient'altro, della pena carceraria.
Per costoro, dei quali faccio parte, è l'intero sistema che bisogna ribaltare.

32. Circolo vizioso

Diverse scuole di pensiero hanno cercato di limitare gli effetti inumani del sistema penale. Talune, preconizzando una rigorosa limitazione delle pene che privano della libertà, hanno cercato d'influire pure sulla loro applicazione quando il ricorrervi sembrava inevitabile. Esse hanno creduto che trasformando gli scopi della pena Ð facendo in particolare della pena privativa di libertà una misura rieducativa invece che un castigo Ð si sarebbe trasformato il sistema penale e penitenziario. Hanno ritenuto che quest'ultimo potesse diventare una specie di scuola di riadattamento in cui il detenuto sarebbe stato preparato per un miglior inserimento sociale.
Questa corrente umanistica è ben riuscita a introdursi nella formulazione delle leggi, poiché rari sono i codici penali odierni i quali non dicano che la pena ha per fine "il reinserimento sociale del condannato". Sfortunatamente, questo è un pio intento: nella pratica, il sistema in quanto tale è rimasto ovunque repressivo. Il carcere non significa mai altro che castigo, e il marchio che imprime su coloro che tocca si manifesta, contrariamente al princìpio proclamato, con l'emarginazione sociale più o meno definitiva di chi esce di prigione.
Altre correnti di pensiero hanno proposto di eliminare/escludere la pena, sia rimpiazzandola con un intervento medico o pedagogico, sia sopprimendo ogni intervento. Ma c'è da notare che tutti questi approcci, compreso l'ultimo, si riferiscono sempre a qualcuno che è definito come "autore". Questa premessa non è messa in discussione. Si è più o meno comprensivi, più o meno umani, verso chi ha agito; tuttavia si continua a vederlo come l'autore responsabile di un'azione disdicevole.
Ora, l'esperienza dimostra che non basta cercar di trovare una soluzione sociale, piuttosto che giudiziaria, del conflitto, ma che si deve problematizzzare il concetto stesso di reato, e con esso, il concetto di autore. Se ci rifiutiamo di spostare questa pietra angolare del sistema attuale, se non osiamo spezzare questo tabù, ci condanniamo a girare in tondo all'infinito, quali che siano le nostre buone intenzioni.

33. Vocabolario

Eliminare il concetto di "reato" costringe a rinnovare completamente il discorso globale su ciò che viene chiamato fenomeno criminale, e sulla reazione sociale che esso suscita.
Bisogna prima di tutto cambiar linguaggio. Non si potrebbe superare la logica del sistema penale se non si rifiutasse il vocabolario che quella logica sottintende. Le parole: crimine, criminale, criminalità, politica criminale, eccetera appartengono al dialetto penale. Riflettono i presupposti del sistema punitivo statale. L'evento qualificato come "reato", separato in partenza dal suo contesto, estrapolato dalla rete reale delle interazioni individuali e collettive, presuppone un autore colpevole; l'uomo presunto "criminale" considerato come appartenente al mondo dei "cattivi", è proscritto in anticipoÉ
L'importanza della scelta delle parole non deve più esser dimostrata: ognuno sa quanto cambi dall'interno lo statuto sociale di una persona che non sia più una serva, ma una collaboratrice domestica, o che cessi di essere una ragazza madre per diventare una madre nubile. é altrettanto sicuro che anche in un contesto che si vuole scientifico, parole come criminologia, sociologia del crimine, scienza del crimine, eccetera si rifanno in modo negativo ai concetti discriminatori, inconsciamente accettati, del sistema penaleÉ
Ci si dovrebbe abituare a un nuovo linguaggio, capace di esprimere uno sguardo non giudicante sulle persone e sulle situazioni vissute. Così, parlare di "atti spiacevoli", di "comportamenti indesiderabili", di "persone implicate", fa già entrare in una nuova mentalità. Cadono pareti che mettevano da parte l'evento e limitavano le possibilità di risposta; che impedivano per esempio di paragonare, dal punto di vista dell'emozione o del trauma provati, un "furto con scasso" a delle difficoltà sul posto di lavoro, o nella situazione della coppia. Liberato dalla compartimentazione istituzionale, un linguaggio aperto lascia emergere delle possibilità di confronto fino ad oggi sconosciute.

34. Un'altra logica

Cambiar linguaggio non basta se si conservano, sotto nuovi termini, le vecchie categorie. Se ad esempio si definisce "evento indesiderabile" il medesimo contenuto del concetto legale di "reato" Ð un solo atto mirato, una responsabilità addossata al solo attore visibile, eccetera Ð si resta, senza accorgersene, nella logica di fondo del controllo sociale che già conosciamo. Ci si chiede allora con cosa sostituire il sistema penale, si cercano delle soluzioni di ricambio, e questo non è un buon approccio. Perché non si tratta di ricostruire un edificio che vada a combaciare perfettamente col vecchio stampo, ma di guardare la realtà con altri occhi.
In molti casi, un comportamento potrebbe cessare d'essere un crimine senza che nessuna struttura debba sostituirsi al defunto sistema penale. Pensiamo a tutto ciò che ha potuto esser definito come reato nel corso della storia, e che un giorno ha cessato, per volontà di legge, di far parte dei comportamenti presi di mira dalla legge penale. L'omosessualità, cantata da Platone e vissuta liberamente nell'antica Grecia, è stata a lungo condannata penalmente dallo Stato moderno, e lo è ancora in alcuni paesi. La prostituzione ha avuto diverse sorti, dall'interdizione sotto minaccia penale fino alla totale libertà, passando attraverso vari tipi di condizioni controllate amministrativamente. Si può dire altrettanto per il consumo di vini e liquori, non interessandosi la legge penale occidentale che indirettamente al consumo di alcol, quando esso dia luogo a un altro delitto: la guida in stato d'ubriachezza. Per quanto riguarda le sostanze psicotrope, si nota che i vari paesi reagiscono diversamente: gli uni condannano penalmente il consumo e il traffico di droga, altri non fanno rientrare nel sistema penale che il solo traffico, escludendo il consumo personale, altri ancora fanno rientrare nel sistema penale solo le droghe cosiddette "pesanti", escludendo quelle chiamate "leggere"É
Alcuni si spaventano udendo la parola "decriminalizzazione", come se togliere la punibilità di un fatto comporti necessariamente un trauma sociale insopportabile. Ebbene che succede quando si decriminalizzano dei comportamenti? Certuni continuano a creare problemi, e si cerca allora di risolvere questi problemi con dei mezzi che non facciano ricorso alla polizia repressiva, al giudice penale, al carcere. Quando per esempio è stato decriminalizzato il vagabondaggio in Norvegia, si è vista gente ubriaca nei parchi e si sono cercate delle soluzioni per evitare ciò. In Francia, il fatto d'aver decriminalizzato l'interruzione di gravidanza, ha portato alla necessità di fornire un'informazione sistematica alla popolazione, in particolare ai giovani, sulla contraccezione (pubblicità che, in un recente passato, era anch'essa punibile!) e allo sviluppo dell'idea di planning (pianificazione) familiare e di paternità consapevole. Certe altre decriminalizzazioni non pongono alcun problema speciale. I comportamenti che cessano d'essere penalizzati vanno nella categoria degli atti della vita sociale liberamente gestiti dagli interessati, non assoggettati al potere di punire del sovrano. Non si bruciano più, in nome dell'ordine pubblico, persone definite penalmente come "streghe", si lascia la gente credere o non credere ai fenomeni ormai chiamati parapsicologici, e le cartomanti e altri "maghi" dei nostri tempi fanno parte di una categoria socio-professionale riconosciuta: pagano delle tasse, si fanno liberamente pubblicità sulla stampa, eccetera. Sta a ognuno porsi come crede riguardo all'esistenza di queste persone e a ciò che propongono.
In certi casi, infine, è del tutto chiaro che la decriminalizzazione costituisce una liberazione per le persone e i gruppi e un risanamento della vita sociale. In un paese come la Spagna, dove riunirsi, associarsi, esprimere pubblicamente un'opinione contraria all'ideologia ufficiale, sono stati per 40 anni attività punibili come delitti, la scomparsa di questi casi dal codice repressivo è stata salutata, dopo la morte di Franco, come una vittoria della democrazia.
Ai nostri giorni, commissioni di studio nazionali riflettono, in diversi paesi, sulle possibilità di espungere dal codice penale comportamenti che lo Stato riconsegnerebbe in tal modo alla libertà individuale. Ma generalmente queste istanze sono molto restie a farlo. Esse si sentono a loro agio solo quando si sia prodotto, nel ceto sociale cui appartengono i membri delle commissioni stesse, un cambiamento tangibile nel modo di considerare il comportamento che è in esame. é così che hanno avuto luogo delle decriminalizzazioni su certi aspetti della vita sessuale. In altri campi nei quali un tale cambiamento non si è avuto, si esita a decriminalizzare se non si è convinti che sia possibile mettere al suo posto un altro modello istituzionale di controllo del fenomeno.
é chiaro che un simile atteggiamento è contrario al modo di vedere e alla pratica qui sostenuti. Criminalizzare all'interno di un codice nazionale, dato il ruolo che questo codice svolge nella pratica del sistema penale, vuol dire centralizzare e istituzionalizzare. Da parte sua, chi segue o suggerisce una politica di decentralizzazione e di deistituzionalizzazione è animato da una fiducia assai maggiore nei processi di regolazione sociale non formalizzati e non centralizzati, o meno formalizzati e meno centralizzati. E la resistenza verso la decriminalizzazione gli risulta tanto meno comprensibile dato che egli intravede il ruolo che potrebbe svolgere il sistema giuridico civile se gli venissero fornite, attraverso opportuni adattamenti, le possibilità di una tale promozione.

35. Cinque studenti

Chiamare "crimine" un fatto Ð o "delitto" Ð vuol dire limitare straordinariamente le possibilità di comprendere cosa succede e di organizzare la risposta. Se le astratte griglie riduttive che il sistema penale applica agli eventi venissero sostituite da griglie naturali, che partano dalle persone invece di partire dalla struttura socio-statale, potrebbero svilupparsi vari tipi di reazione. Una parabola lo farà capire meglio.
Cinque studenti vivono assieme. A un certo punto, uno di essi si avventa sul televisore e lo manda in frantumi; rompe anche un po' di piatti. Come reagiranno i suoi compagni? Nessuno di loro è contento, ovviamente. Ma ognuno, analizzando l'evento a modo suo, può adottare un diverso atteggiamento. Lo studente numero 2, furente, dichiara che non vuol più vivere col primo, e chiede di cacciarlo via; lo studente numero 3 dichiara: "non ha che da comprare un nuovo televisore e altri piatti, che paghi". Lo studente numero 4, assai traumatizzato da quanto è appena successo, esclama: "é sicuramente malato, bisogna trovare un medico, farlo vedere da uno psichiatra, eccetera". L'ultimo infine sussurra: "Noi crediamo d'intenderci bene, ma qualcosa non deve funzionare nella nostra comunità se un tale gesto si è reso possibileÉ Facciamo tutti quanti un esame di coscienza".
C'è qui quasi tutta la gamma di reazioni possibili di fronte a un dato evento quando esso è attribuito a una persona: il modello punitivo, i modelli compensativo, terapeutico, conciliatorioÉ Se si restituisse alle persone direttamente coinvolte il controllo dei propri conflitti, si vedrebbero spesso applicare, accanto alla reazione punitiva, altri modelli di controllo sociale; misure sanitarie, educative, d'assistenza materiale o psicologica, di riparazione, eccetera.
Chiamare "reato" un fatto, vuol dire escludere in partenza tutte queste altre griglie; vuol dire limitarsi al modello punitivo, e al modello punitivo della griglia socio-statale, cioè un modello punitivo dominato dal pensiero giuridico, esercitato da una rigida struttura burocratica totalmente avulsa dalla realtà. Chiamare "reato" un fatto, vuol dire chiudersi in partenza in questa opzione sterile.
Per me, non ci sono né crimini né delitti, ma delle situazioni-problemi. E al di fuori delle persone direttamente implicate in tali situazioni, è impossibile risolverle umanamente.

36. Appesantitore

La "gravità" del fatto non è un buon criterio per determinare la risposta sociale. Riflettete sulle esperienze da voi vissute. Sapete benissimo che una reazione punitiva non per forza è ciò che possa aggiustare meglio una situazione difficile. Un esempio lo dimostrerà.
In una famiglia regna un certo spirito di disciplina. In particolare, ciascuno deve arrivare in orario per i pasti. Ora, un giovane arriva sempre in ritardo. Come reagirà questa famiglia? In un primo tempo, in modo punitivo: viene soppressa la sua paghetta, lo si priva del pranzo, eccetera. Ma se il giovane, esasperato, lascia questa famiglia, va a vivere altrove, che succede? In molte famiglie, cambia allora il "modello" di reazione. Non viene più applicato il modello punitivo, diventato inefficace, ma il modello terapeutico o conciliatorioÉ Nella vita quotidiana, ci si accorge che molto spesso, il modello punitivo è inefficace quando si tratta di cose serie. La stessa "gravità" della situazione costringe a definirla altrimenti e a inventare altre forme di risposta.
Ciò che è possibile in condizione di libertà non lo è più all'interno del penale. Se si è nel sistema penale, non si può più cambiare reazione. E il discorso penale è innestato sulla nozione di gravità. Si crede che nei casi "gravi", non si possa fare a meno del penale. Io non sono di questo parere.
Che cos'è d'altronde la gravità? In questo termine si mescolano elementi eterogenei che gli impediscono d'essere un criterio operativo dal punto di vista della realtà sociale. Alcuni di questi elementi sono esterni rispetto all'autore: si dice che un atto è grave quando grande è il pregiudizio arrecato. Altri elementi riguardano invece la vita interiore dell'attore: il suo intento di nuocere, la sua colpevolezza. Come pretendere di trovare la misura da adottare nei confronti dell'autore, unendo elementi che non hanno nulla in comune? Bisogna inoltre notare che né gli uni né gli altri di questi elementi, né l'intento di nuocere, né il danno provocato, danno di per se stessi ai decisori la minima indicazione che consenta loro di conoscere la situazione in modo utile per gli interessati.
La gravità dell'atto, che è la piattaforma girevole del sistema penale, deve smettere di determinare la reazione a tale atto. Quando si evita di bloccarsi su questo concetto di gravità, diventa possibile mettere all'opera altri modelli, molto più soddisfacenti, di reazione sociale.

37. Griglie di lettura

In tutti i casi, bisognerebbe ridare alle persone il controllo dei propri conflitti. L'analisi che esse compiono dell'atto indesiderabile, e dei loro interessi reali, dovrebbe essere il punto di partenza necessario della soluzione da trovare. Il confronto dovrebbe sempre essere possibile, perché le reciproche spiegazioni, lo scambio di esperienze vissute e, se ce n'è bisogno, la presenza attiva di persone vicine psicologicamente possono portare, nel confronto, a soluzioni realistiche per l'avvenire.
Nessuno può dire in anticipo quale sia la griglia più adeguata per risolvere una situazione conflittuale, e la legge dovrebbe guardarsi dall'imporre una griglia di valutazione uniforme, così come dal definire le situazioni in cui queste griglie sarebbero automaticamente applicabili. La determinazione della griglia dovrebbe sempre essere un caso a sé.
La griglia applicabile varia necessariamente secondo le caratteristiche della situazione-problema e delle persone in causa, è d'uopo necessario constatare che ogni situazione è unica. La griglia varia anche secondo quanto ci si faccia carico del problema: al figlio che ha commesso contro i vicini degli atti di prevaricazione, un padre potrà rimproverare severamente il suo vandalismo e punirlo. Ma se fatti simili si ripetono in una comunità o in un quartiere, se sono la pratica abituale di tutto un gruppo di giovani, il sindaco della comunità, constatando il generalizzarsi del problema, logicamente cercherà innanzitutto di trovare quali siano i fattori che favoriscono questi eventi, per tentare di agire su quelli ove sia possibile intervenire. Non considererà i giovani individualmente. Egli si interrogherà per esempio sull'esistenza di centri giovanili e sui mezzi loro forniti, oppure ancora dirà qualcosa ai gruppi di giovani per cercare una soluzione ai problemi di quel quartiere.
Uno stesso evento può perciò esser visto in modi differenti, a seconda delle persone o dei gruppi implicati. La scelta della griglia muta con la posizione della persona che solleva una determinata situazione-problema. Qualcuno è entrato a casa mia con lo scasso. Come reagirò? Ho una scelta da fare. Se decido di andare dalla polizia, la polizia a sua volta si trova dinanzi a una decisione da prendere. Dal punto di vista della comunità, o del legislatore, lo stesso comportamento richiama altre opzioni.
Quel che è certo, è che l'opzione "reato" non è mai feconda.

38. Buona salute

Bisogna ammettere in partenza che ad ogni modo, qualunque cosa si faccia, alcuni problemi non saranno mai risolti.
Molti pensano che una vita "normale" sia una vita senza problemi. Sul piano medico, non si dovrebbe mai essere malati. Patire il mal di denti, avere l'appendicite, che sfortuna, che insopportabile perdita di tempo! Ma vivere, è appunto far fronte a delle difficoltà e imparare a farsene carico. Ho conosciuto una giovane donna che aveva avuto la poliomielite e che rivedeva i suoi anni d'immobilità, poi di rieducazione, come fonte in lei di stupefacenti trasformazioni, e diceva d'essere diventata se stessa attraverso questa prova. Sul piano sociale, si tratta parimenti d'imparare a negoziare lo stato conflittuale che è la condizione normale degli uomini in una società.
Ogni vita sociale prevede lo scontro di mentalità, d'interessi, di punti di vista differenti Ð e divergenti. Nessuno somiglia a nessuno. Nessuna situazione è identica a un'altra. Un accordo è sempre il frutto di un riconoscimento e di un'accettazione reciproci delle differenze. E l'accordo lascia sussistere le tensioni. é inevitabile. E utileÉ Le tensioni forzano verso l'incontro, il confronto, il dialogo. Esse stimolano in ognuno la scoperta della propria identità. L'unanimismo è sempre solo un'apparenza e, di solito, il prodotto d'influenze totalitarie.
Cerchiamo di non sopprimere le tensioni, di non ridurre indebitamente le differenze. Impariamo piuttosto a viverle e a viverne. Per il potere politico questo vuol dire: decriminalizziamo; organizziamoci per rendere sopportabili i conflitti latenti. Senza credere con questo che si riesca ad evitare ogni evento doloroso o confronto spiacevole. Rispetto al sistema penale statale, che non padroneggia affatto la situazione, un simile approccio offre certamente maggiori possibilità.

39. Una scelta migliore

In certi casi, la scomparsa del sistema penale potrebbe contribuire a rivitalizzare il tessuto sociale: talvolta, quando il riferimento alla legge penale scompare, è più facile far fronte ai problemi veri.
In un quartiere di Rotterdam, dove da sempre era nota una certa forma di prostituzione, apparve a un certo punto una forma più moderna, quella dei sex-club, che trasformò l'ambiente: una clientela esterna al quartiere affluiva di notte; diventava più difficile trovare alloggio, eccetera. Gli abitanti, che s'erano adeguati alla prima forma di prostituzione, stimarono inaccettabile la seconda. Finirono per scoppiare delle liti. E i promotori della nuova prostituzione, per imporsi, si fecero ben presto accompagnare da "gorilla". La popolazione locale si sentì allora direttamente minacciata nei suoi diritti di precedenza sul territorio e decise di difendersi.
Non fu il sistema penale a risanare la situazione. Fu l'azione degli stessi interessati. Il rappresentante del quartiere coinvolto pose il problema al Consiglio comunale e il Municipio, sotto la pressione della popolazione locale, si mise in moto: 1¼ fece rispettare la legge amministrativa, che esige un'autorizzazione per aprire un locale pubblico, e non concesse la licenza ai sex-club; 2¼ mandò la polizia sul posto per eliminare le minacce dei "gorilla" e assicurare il rispetto delle norme amministrative Ð ove la presenza (intermittente) della polizia rendeva non redditizio un club illecito. Grazie a queste due tattiche, e a una politica parallela di rinnovamento dell'habitat, il problema è stato praticamente risolto in qualche anno. Senza l'intervento Ð diventato inutile Ð del sistema penale.

40. Strutture parallele

Decriminalizzare, vuol dire sottrarre un lembo della realtà sociale al sistema penale. Ciò si può fare con una chiara volontà del potere: nei Paesi Bassi, per esempio, una legge del 1976 ha depenalizzato il consumo di cannabis, situazione che è sfociata in una decriminalizzazione de facto.
Ma ciò si può fare anche empiricamente, con la messa in opera di strutture che rendano inutile l'appello al sistema penale. é quel che accade, di nuovo nei Paesi Bassi, per quanto riguarda i bambini maltrattati. Benché esista nella legge olandese il reato di "percosse e lesioni volontarie", questi eventi oggi non rientrano più nel sistema penale del paese. In ogni regione è stato designato un "medico di fiducia" al quale si rivolge per esempio il medico di famiglia quando sospetta un problema di tale natura. Tutti possono del resto segnalare l'esistenza di questi fatti a tale "medico di fiducia", al quale ora si rivolge normalmente anche la polizia.
Il medico di fiducia ha a propria disposizione un'équipe di operatori sociali, attraverso la quale s'informa della situazione, non nei modi dell'inchiesta poliziesca tradizionale, che stigmatizza la famiglia, ma in maniera discreta e prudente. L'operatore sociale parla di persona con gli interessati, eventualmente con i servizi locali esistenti, ma senza creare legami permanenti, perché questo rapporto rappresenta soltanto un intervento d'emergenza. L'operatore vede se può ottenere un mutamento di situazione con l'informazione, il sostegno psicologico, l'aiuto materiale. Può anche chiedere al servizio di protezione dell'infanzia di adire la via del giudice dei minori, e provocare così l'allontanamento del bambino dalla sua famiglia.
Si vede bene che là dove la messa in moto del sistema penale provocava drammi irrimediabili e di totale inefficacia, la messa in opera di un diverso approccio ha permesso di trovare sbocco in una soluzione, e in una soluzione umana.

41. E la violenza?

Sento dire: sopprimere il sistema penale sarebbe lasciar via libera ai malfattori! Questa riflessione richiede, in ogni caso, due risposte.
In primo luogo, essa tende a limitare il campo della nostra problematica a una piccolissima parte della delinquenza: si pensa all'omicidio, alle aggressioni per strada, al furto con scasso. Ora questi fatti sono relativamente rari. Benché le cifre abbiano un valore relativo molto approssimativo, indichiamo quelle di una statistica realizzata su 1380 persone colte in "flagranza di reato" a Parigi durante l'anno 1980: scippo: 0,82%; rapina semplice: 0,55%; furto con scasso: 0,55%; rapina aggravata: 0,27%; aggressione-violenza contro le persone: 2,75%; percosse e lesioni ad agenti: 0,06%. In tutto: 5% dei casi trattati. D'altronde, studi seri hanno indicato che dal 1900, il numero degli omicidi in Francia non ha avuto variazioni in valore assoluto: si situa sempre intorno a 500 all'anno. Essendo invece la popolazione aumentata assai considerevolmente da allora, il tasso di omicidi volontari è proporzionalmente calato. In rapporto al volume totale dei casi trattati dalla polizia, il numero di omicidi volontari ha rappresentato, nel 1977, un tasso dello 0,09%. Non si può dunque trattare l'insieme dei problemi riguardanti attualmente il sistema penale considerando soltanto i reati citati.
In secondo luogo, dire che la soppressione del sistema penale porterebbe alla moltiplicazione degli atti di violenza dà per acquisito, da un lato che questo sistema protegga efficacemente contro tale genere di rischio, dall'altro che esso sia il solo meccanismo capace di garantire una tale protezione. Nessuna di queste due proposizioni è stata mai dimostrata scientificamente. Ognuno può constatare che l'esistenza attuale del sistema penale non impedisce per niente né gli omicidi, né le rapine, né i furti.
é vano aspettarsi dal sistema penale che sopprima "la criminalità". I lavori degli esperti di statistica indicano che non c'è rapporto tra la frequenza e l'intensità degli eventi "violenti" che si producono in un dato contesto, da un lato, e la repressività ed estensione di un sistema penale, dall'altro. Non si può dire perciò che l'esistenza e l'importanza di un sistema penale vadano di pari passo con una diminuzione del numero di eventi violenti nel contesto preso in considerazione. Al contrario.
La ricerca di soluzioni a livelli altri da quello statale Ð là dove la gente si conosce, s'incontra, può raggrupparsi, riflettere assieme, mettere in comune delle strategie di difesa adeguate ai suoi problemi concreti Ð rappresenta certamente una strada più promettente in vista di una riduzione dei rischi evocati, senza tuttavia credere che possano mai esistere meccanismi di protezione di efficacia assoluta.

42. Statistica

Il senso d'insicurezza si propaga nelle popolazioni come si diffonde un gas nell'atmosfera, senza che lo si possa imbrigliare. é una forza psicologica, praticamente incontrollabile, sulla quale, curiosamente, le informazioni serie hanno scarso effetto. Le idee sviluppate da criminologi e sociologi sulla natura socio-politica delle risposte sociali ai fenomeni di devianza non riescono a sfondare. Molto raramente sono riportate dai media. Bisogna per questo rinunciare a lottare contro l'imponderabile che alimenta questa psicosi collettiva? Certamente no. Si possono almeno combattere certe azioni di disinformazione.
Una volta all'anno, in Francia, il Ministero dell'Interno presenta, secondo i dati forniti dalla polizia, una certa "statistica della criminalità" che pretende di misurare quest'ultima e indicarne le variazioni annuali. Mi trovai di passaggio a Parigi in una sera di novembre, mentre i quotidiani l'avevano appena pubblicata, uno dei quali su due colonne sormontate da un grosso titolo: La criminalità in Francia è aumentata del 13% nel 1980. Un tassista reagì alla notizia con una agitazione incontenibile: "La criminalità sale più in fretta dei prezzi, diceva con febbrile indignazione, è spaventoso. Ho un compagno che lavora soltanto col suo cane lupo accanto sul sedile dell'autoÉ Non ci sono abbastanza poliziottiÉ La gente non osa più uscir di seraÉ Tra poco, si sarà costretti ad armarsi per fronteggiare la situazioneÉ"
Ora, le statistiche di polizia non rappresentano in nessun caso la misura della criminalità di un paese. Conviene soffermarsi in primo luogo su questo punto. Notiamo anzitutto che le cifre fornite dalla polizia corrispondono, non già ai "crimini" o ai "delitti, i quali diventano tali solo dopo un giudizio emesso da un tribunale penale, ma al volume dei verbali trasmessi alla Procura, il che è assai differente. Questo volume è molto più grande perché include le pratiche che saranno archiviate dal Pubblico ministero e il numero degli imputati che verranno prosciolti.
Seconda osservazione: le statistiche della polizia contano le pratiche di cui essa deve occuparsi, non le persone incolpate o i fatti commessi, e un verbale viene redatto per ogni "pratica". Pertanto un solo fatto punibile può generare un gran numero di verbali: secondo il numero d'inchieste cui il fatto dà luogo, il numero di persone che vi si trovano successivamente coinvolte, il numero di denunce consegnate, le diverse incriminazioni sotto le quali vari poliziotti hanno registrato il fatto, eccetera. é vero che una norma limita i conteggi multipli: è il primo SRPJ che si trova a occuparsi di un caso a doverlo conteggiare. Ma questa norma non sempre evita le ripetizioni, nonostante l'informatizzazione degli uffici. Supponiamo che una rapina a mano armata sia stata commessa nella regione parigina da più persone, una delle quali è in fuga, grazie ad un'auto rubata ad Amiens; e che gli oggetti derubati vengano ritrovati 6 mesi più tardi (l'anno dopo) a Bordeaux. Lo stesso evento ha tutte le probabilità d'essere registrato e computato sotto più rubricazioni e nei tre SRPJ. Da una tale contabilizzazione viene fuori una considerevole inflazione statistica. Non si tratta di esprimere un giudizio critico su questo modo di registrare i fatti, che rende conto delle attività della polizia e costituisce per essa uno strumento operativo. Ma è inammissibile far passare una statistica per uso interno come "misura della criminalità" di un paese.
Non è tutto, una terza osservazione s'impone. I fatti trattati dalla polizia sono registrati sotto rubriche che nulla hanno da spartire con la classificazione legale. La statistica parla di "grande criminalità", di "media criminalità" e di "delinquenza", categorie che non si ritrovano nelle statistiche del Ministero della Giustizia che riportano, invece, le condanne archiviandole secondo la divisione legale tra crimini, delitti e multe. Sicché, statistiche di polizia e statistiche giudiziarie in nessun caso possono fornire informazioni confrontabili. Ma questa classificazione fabbricata dalla polizia Ð che per uso interno può avere la sua utilità Ð non corrisponde neppure al concetto di "gravità" presente nella testa del pubblico. La polizia colloca nella "grande criminalità" la criminalità degli "atti violenti a scopo di lucro"; nella "media criminalità" gli "atti senza scopo di lucro"; e nella "delinquenza" tutto il resto. Ne risultano talvolta delle classificazioni stupefacenti. Per esempio, un ragazzo ritornato da un viaggio con 100 grammi di hascisc, o uno scippatore, si ritroveranno registrati nella prima categoria, quella della "grande criminalità" mentre lo stupro di una donna, un infanticidio, l'omicidio di qualcuno al quale non sia stato preso il portamonete saranno registrati nella "media criminalità".
D'altra parte, un'ultima osservazione s'impone, riguardante le rubriche di queste statistiche: alcuni comportamenti vi si trovano sovra-rappresentati mentre altri sono sotto-rappresentati. Tanto per dare un semplice esempio sorprendente: i cosiddetti reati contro il patrimonio, in particolare il furto semplice, e la rapina, sono sovra-rapppresentati, perché le compagnie d'assicurazione esigono che sia presentata una denuncia per prendere in esame il risarcimento richiesto dalla vittima. Non vi figurano invece la criminalità nel campo degli affari, i reati economici, i quali vanno direttamente in Procura senza passare dalla polizia. Si potrebbero fare ancora altre osservazioni su queste statistiche poliziesche, a dimostrazione del fatto che non essendo stilate per valutare la "criminalità", è scorretto presentarle come un indicatore affidabile di questa. Diffonderle al pubblico dando loro un valore che non hanno può soltanto sviluppare angosce e stimolare reazioni fondate sulla paura.
Certamente, non si tratta di negare che esistano delle situazioni di rischio: ma invece di spaventare la gente con cifre avulse dal loro reale contesto, converrebbe farla riflettere sui rischi veri che affronta.
Si dovrebbe cominciare col far capire che tutti i problemi d'insicurezza per strada sono sempre, per quanto riguarda l'evento primario, problemi locali. E quando dico locali, intendo dire, trattandosi di una città, problemi di quartiere. Generalmente, è a livello di due o tre vie che di fatto si presentano situazioni preoccupanti. Dunque, non c'è mai su nessun territorio un'insicurezza per strada al livello nazionale. é perché lo Stato s'impadronisce degli eventi locali (onde trattarli nel sistema penale), e perché la stampa presenta tali fatti come casi modello, che essi sono "nazionalizzati": così, se una signora è stata derubata della sua borsa in qualche posto a Parigi o a Lione, è l'intera Francia ad aver paura.
Se si circoscrivesse il rischio nei suoi limiti reali, le persone implicate potrebbero allora chiedersi come porvi riparo. Per esempio, un gruppo di responsabili locali (funzionari di vari servizi ufficiali, personale di vari servizi sociali, uomini politici locali), o un Comitato di quartiere, può riflettere sulla vera mancanza di sicurezza vissuta dagli abitanti di alcune precise vie: chi crea insicurezza? dei giovani, degli stranieri, gente proveniente da altre zone della città? chi è minacciato? chi è stato realmente aggredito? Partendo da una situazione concreta, il gruppo che vive questa situazione può allora vedere come farvi fronte.
Evitare di generalizzare ciò che è soltanto locale libererebbe certamente un poco da quel senso deleterio di mancanza di sicurezza che intossica la gente.

43. Libertà e sicurezza

L'abolizione del sistema penale in un determinato paese non farebbe aumentare, ne sono convinto, i rischi reali di scontri gravi o di violenze. Da una parte, perché le situazioni corrispondenti verrebbero allora esaminate a livelli di approccio umano. D'altra parte, perché la prospettiva abolizionista prevede la necessità di forme d'intervento d'emergenza capaci di farsi carico dei momenti, o intervalli, di crisi.
Sopprimere la meccanica penale è una cosa. Escludere ogni coercizione è altra cosa, e bisogna lasciare alla polizia la possibilità, nel quadro del mantenimento dell'ordine pubblico, di arrestare un individuo che aggredisca un altro o rifiuti di allontanarsi in certe situazioni Ð come essa fa in altre circostanze a titolo di pronto soccorso.
Bisognerebbe instaurare un controllo giudiziario serio sul potere di coercizione affidato in tal modo alla polizia. Un controllo che si dovrebbe esercitare in tempi molto rapidi e in maniera sistematica. Nelle grandi città, un giudice dovrebbe essere sempre disponibile a tal fine. Dovrebbe esaminare fin dall'arresto le condizioni di legalità in cui è stato compiuto e decidere a brevissimo termine quale seguito dargli. Per ricordare una celebre formula che proprio qui trova la sua esatta collocazione, bisognerebbe cercare come armonizzare, in questo contesto non penale d'intervento d'emergenza, la libertà e la sicurezza dei cittadini.
Ciò del resto costringerebbe a riproporre in maniera più generale, in questa nuova cornice, la questione delle garanzie individuali, che non sempre è risolta in modo soddisfacente dal sistema penale odierno Ð in ogni caso non nei Paesi Bassi. Il discorso ufficiale parla di garanzie individuali in astratto, come d'una cosa un po' magica. Molti pensano che l'esistenza di un dettato costituzionale o legislativo sia di per sé una protezione sufficiente. Ebbene, alcune ricerche empiriche hanno indicato che quando si scende nel concreto, partendo dalla condizione dell'interessato, certe cosiddette garanzie esistono solo sulla carta.
Il problema delle garanzie individuali nel processo penale è attualmente affrontato col fatto che lo stesso giudice è contemporaneamente incaricato di proteggere l'"ordine" e il cittadino. In concreto, gli riesce assai difficile assumere questo duplice ruolo. Un giudice avente una missione di garanzia delle libertà individuali in un sistema non penale potrebbe dare a questo ruolo, rinnovato, tutt'altra dimensione.

44. Dal lato delle vittime: autodifesa

Taluni dicono che il sistema penale assume su di sé la vendetta privata, e che questa risorgerebbe qualora esso scomparisse. Ora, la rinascita delle polizie e delle giustizie private agenti nel segno di un'autodifesa punitiva si verifica per la precisione proprio in contesti nei quali il sistema penale funziona pienamente. Non vi è alcuna ragione per ritenere che un tale fenomeno debba ampliarsi se si decriminalizzassero, del tutto o parzialmente, i comportamenti indesiderabili.
La gente desidera essere protetta dai pericoli, è normalissimo. Ma è troppo semplice interpretare questo desiderio come un appello a favore del mantenimento di un sistema duramente punitivo.
Le vittime della criminalità o le persone che si sentono direttamente minacciate chiedono un aiuto e una protezione efficaci. Ecco cosa chiedono. E a tale riguardo, il loro rapporto con l'attuale sistema repressivo è complesso. Molti sanno Ð alcuni ne hanno fatto l'esperienza Ð che nel suo stato attuale, questo sistema non reca né questo aiuto né quella protezione. Ed essi domandano, questo è certo, un cambiamento nella situazione attuale.
Molti, a causa della accertata inefficacia del sistema penale ufficiale, effettuano spontaneamente dei cambiamenti nel loro stile di vita, per arginare i rischi che corrono (reali o sovrastimati), o per trovare un aiuto. é così che le donne picchiate si sono, qua e là, riunite in associazioni; che alcuni movimenti femministi manifestano la loro solidarietà con le donne violentate; che, nel commercio e nelle aziende, si organizzano dei sistemi antifurto. Il fenomeno dell'autodifesa punitiva non è che un piccolo aspetto di un movimento che si va generalizzando.
é vero che alcuni di questi gruppi, di fronte alla ravvisata carenza del sistema penale, chiedono anche un rafforzamento dell'approccio punitivo. Ma non esprimeranno una simile richiesta perché sono parzialmente condizionati dal messaggio che l'istituzione penale stessa diffonde nella società?
é un'istituzione che crea e sostiene l'idea Ð d'altronde del tutto sbagliata Ð di poter fornire alle vittime l'aiuto e la protezione che queste giustamente reclamano. La fiducia d'alcuni verso il messaggio ufficiale Ð e hanno fiducia perché non sanno fino a che punto questa fiducia sia senza fondamento Ð li conduce in effetti a chiedere un aumento delle espressioni del sistema penale. Non sono in grado di sviluppare da se stessi una visione d'insieme che permetta un discorso alternativo con un diverso approccio.
Tuttavia, la conoscenza dei bisogni profondi delle persone che richiedono un rafforzamento dell'approccio repressivo permette d'affermare che è precisamente l'approccio abolizionista a convenire loro. L'approccio abolizionista raggiunge queste persone in quanto riconosce con esse che il sistema penale non protegge né aiuta nessuno.
Non si può sostenere che un rafforzamento del sistema penale sia in grado di portare maggior aiuto e protezione alle persone che si reputano vittime o si sentono minacciate. Al contrario, un tale rafforzamento non farebbe che aggravare la loro situazione, poiché nel sistema penale, la vittima non ha alcun posto e non può averlo.
Se si dimostrasse alle vittime e alle persone che temono di diventare vittime di azioni illegali che altre vie, diverse da quella penale, sono più utili alle loro aspettative; se queste si accorgessero che quelli che desiderano vedere scomparire il sistema penale lungi dal disinteressarsi della loro sorte, se ne interessano altrimenti e meglio, proponendo un modo migliore per farsi carico del loro problema, non rinuncerebbero in molti a una reazione tanto nociva quanto sterile?

45. Vittime e processo penale

I media, che sempre citano i casi più dolorosi, gli eventi irreparabili, hanno la tendenza a far testimoniare delle vittime Ð soprattutto famiglie di vittime Ð che esigono vendetta. Ce ne sono ovviamente, soprattutto se sono intervistate nel momento in cui hanno appena vissuto l'evento. Ci si deve però guardare dall'impressione che una simile reazione sia generale o durevole.
L'Institut Vera di New York, che su richiesta dei responsabili del sistema penale lavora per il suo miglioramento, si è appunto accorto dello scarso interesse personale che hanno le vittime nel sostenere l'accusa. Esse generalmente evitano di andare a testimoniare. Ora, il sistema americano non può funzionare se non ci sono testimoni a carico. L'Institut Vera si chiese dunque cosa fare perché le vittime andassero alle udienze.
I ricercatori hanno cominciato col fare un'inchiesta per conoscere le ragioni di questo massiccio assenteismo. Gli interessati dissero: "Ci dimentichiamo di venireÉ ci fanno aspettare troppoÉ ci costa soldi, ecc.". Allora, l'Institut Vera ha organizzato un servizio che si incarica gratuitamente di ricordare alle vittime e ai testimoni il giorno e l'ora della convocazione, e di andarli a prelevare per accompagnarli in tribunale; è stato inoltre organizzato un servizio d'accoglienza con un asilo infantile, un bar e altre strutture di supporto.
Anche in queste condizioni, la gente non è andata. L'Institut Vera ha allora capito che, fondamentalmente, la vittima non sente il bisogno di un procedimento penale contro un preciso autore dell'illecito, e ha organizzato, con l'aiuto delle autorità, una sorta di fase di compromesso, per i casi gravi, quando c'era una relazione preesistente tra criminale e vittima. Solo per i casi gravi, dato che in questo sistema i casi minori decadevano da soli per mancanza delle parti.
In un tale contesto, la fase processuale è andata avanti solo nel caso in cui la vittima, dopo il tentativo di risoluzione del conflitto al di fuori del sistema penale, chiedeva che il processo avesse luogo.

46. Vittime: le loro attese

Un Servizio d'accoglienza per le vittime e i testimoni funziona presso il Tribunale di Parigi dal giugno 1980: esso offre un campo d'osservazione assai rivelatore sul comportamento abituale delle "vittime".
In primo luogo, i responsabili di questo Servizio si sono accorti che chi veniva a consultarli non faceva differenza tra causa civile e causa penale. Il Servizio è per princìpio fornito alle vittime del crimine. Questa è la sua ragion d'essere. Ma vi si presenta spontaneamente una quantità di gente che non ha minimamente l'idea di perseguire chicchessia, pur ritenendosi vittima di ogni tipo di fatti, misfatti, comportamenti o situazioni che trova insopportabili. Fondamentalmente, questo Servizio offre la prova Ð senza averla cercata Ð che il pubblico non si ritrova nelle distinzioni puramente giuridiche del sistema. E si capisce. Come sapere, per un determinato danno, se la legge non dà altro che la possibilità di rivolgersi a un giudice civile per chiedere i danni, oppure se dà in più il diritto di far punire il responsabile di quel danno? Neppure il criterio di gravità, almeno secondo il senso comune, serve a operare una distinzione. Quando, per esempio, un ipermercato è "vittima" di un taccheggio, la causa è penale. Ma quando un salariato è vittima di una risoluzione arbitraria del contratto di lavoro, questa sarà sempre una causa civile. Eppure, l'atto dalle conseguenze più gravi sulla vita delle persone, non è forse il secondo? Andate a capire!
Di fatto, gli atti di cui si lamenta la gente che va a chiedere consulenza a questo Servizio non fanno di solito parte dei comportamenti previsti dal codice penale. Sono situazioni la cui soluzione, se dovrà realizzarsi tramite l'intermediazione di un'istanza esterna agli interessati, è attribuita dalla legge alla competenza dei tribunali civili. Si vede sfilare in questi uffici gente che si ritiene vittima dell'incompetenza del proprio dentista, della negligenza del proprio avvocato, delle richieste non legittime dei padroni di casa, di un debitore insolvente o di un agente immobiliare scorretto, della lentezza della giustizia, di un esattore troppo vorace, di un datore di lavoro che non gli versa l'indennità dovutaÉ Qualche volta, ma raramente, alcuni fatti hanno un possibile rilievo penale, non necessariamente visto o sottolineato da chi richiede un consulto, le cui spiegazioni sono magari sorprendenti, come quell'abitante di una villetta in un quartiere residenziale di Parigi che, derubato durante le vacanze, si lamentava meno del furto quanto di ciò che chiamava "il disinteresse del commissario per la sua vicenda".
Seconda osservazione: quelli che vanno in questi uffici non hanno nulla di particolarmente aggressivo. Non nutrono propositi di vendetta. Sono venuti per parlare del danno subìto, semplicemente con la speranza di far cessare la situazione che li sta mettendo alla prova e per riavere eventualmente i loro soldi. Quel che vogliono queste vittime è ottenere una riparazione e ritrovare la pace. Anche trovare qualcuno che li ascolti con pazienza e simpatia.
C'è forse qui la più inattesa rivelazione di questo tipo d'esperienza. La persone in difficoltà e preoccupate hanno bisogno anzitutto di qualcuno che le ascolti. Quando delle persone comprensive e amichevoli permettono loro di esprimersi a lungo, e di situarsi meglio nel proprio conflitto, una parte del problema è già risolta.

47. Dimensione simbolica della pena

é molto grave sul piano dei princìpi affermare che il criminale debba esser punito perché la vittima ritrovi pace. Si tocca qui un problema metafisico che può raggiungere altre questioni come: l'uomo è naturalmente buono o malvagio? L'uomo ha bisogno di vendicarsi, di rispondere alla violenza con la violenza? Se così fosse, i procedimenti pacifici rischierebbero in effetti di non trovare uno sbocco o di essere sopraffatti. A un certo momento, la violenza risorgerebbe.
Non voglio entrare in una discussione teorica. Sta ad ognuno trovare una propria risposta in merito alle questioni di natura filosofica. Ma io dico che se si scommettesse sulla possibilità di fermare la relazione causa-effetto sarebbe possibile ogni innovazione. Dico pure che, se lo spirito di vendetta deve necessariamente esprimersi, può essere canalizzato altrimenti che nell'alveo punitivo di cui soffriamo.
Nel mezzo-livello o nel micro-livello delle relazioni, là dove la gente vive i suoi legami più personali, si potrebbero trovare forme punitive umane, perché capite e accettate dalle persone in causa. E se, in alcuni casi, gli interessati volessero fare appello a una giustizia macro-statale, funzionante sul modello civile, il fastidio, le mortificazioni, le ammende pecuniarie che questo tipo di procedimento impone, e il suo seguito, potrebbero assumere agli occhi del richiedente un significato riparatore soddisfacente.
Quando si crede di legittimare il sistema penale, affermando che esercita la vendetta collettiva, si dimentica che quel sistema non rappresenta che un'espressione storica, ben circoscritta nel tempo e nello spazio, di tale presunta necessità. Nel Medioevo e fino al XIII secolo, la maggior parte dei conflitti tra le persone si risolveva nel quadro della compensazione. Per quanto la gente ci tenesse a vendicarsi, lo faceva all'interno di quel sistema.
Contrariamente a quanto fa credere una certa lettura della storia, non si nota una progressione lineare nel tempo verso forme di reazione più benevole.
Questa tendenza è diventata tanto più crudele quanto più i poteri si sono centralizzati e appare senza legame con un presunto bisogno di vendetta che non spiega affatto le variazioni o i gradi della risposta sociale. La storia e l'antropologia mostrano chiaramente che l'evoluzione della "pratica della punizione" in un contesto statale (è la definizione stessa del sistema penale) poggia in realtà su ben altri fattori che non il bisogno di vendetta della vittima, e che questa evoluzione è stata principalmente giustificata con altre legittimazioni. Esse consentono anche di affermare che non è la durata o l'orrore della sofferenza inflitta a placare colui che eventualmente reclami vendetta, ma la dimensione simbolica della pena, cioè il senso di riprovazione sociale del fatto che ad essa viene collegato.

48. E i colletti bianchi?

Tra coloro che sono inquieti a causa dei problemi della giustizia penale, e che denunciano il funzionamento del sistema penale perché degrada e avvilisce l'uomo, alcuni tuttavia sostengono la necessità di perseguire penalmente le persone che, nei campi ecologico, finanziario, economico, arrechino grandi danni alla collettività. "Mettiamo in prigione, essi dicono, quelli che frodano il fisco o i consumatori, mandano i loro capitali all'estero, inquinano l'ambiente, si rifiutano di attuare nella loro impresa le misure di sicurezza che ridurrebbero gli infortuni sul lavoro". Questo non è il mio modo di vedere.
So bene che chi ha questo genere di propositi è motivato da un'indignazione, che condivido, di fronte allo scandalo di un'organizzazione politico-sociale che utilizza due pesi e due misure, secondo la categoria sociale presa in considerazione e che l'obbiettivo sarebbe quello di ristabilire l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ma il macchinario penale resta un cattivo sistema, quale che sia il giudizio morale e sociale che si ha su un dato comportamento.
Da parte mia, credo che nei settori non ancora criminalizzati, si debba evitare a ogni costo la criminalizzazione. E nell'intento di ritrovare un'uguaglianza di trattamento per tutti, mi auguro piuttosto che ci si ispiri, nei confronti di quelli comunemente chiamati "piccoli criminali", ai procedimenti di conciliazione che si praticano per i "pesci grossi" attraverso il Ministero delle Finanze, la Commissione per le operazioni di Borsa, e altri intermediari, in margine al sistema penale che si cerca d'abolire per tutti.
Procedere con nuove criminalizzazioni nei campi in cui attualmente il sistema penale non funziona mi pare proprio il tipico modello della falsa manovra, atta a risollevare la macchina dandole una nuova legittimità. Ciò non significa che si debbano lasciare privi di controllo giurisdizionale i meccanismi di transazione che alcuni oggi utilizzano a danno d'altri. Ciò non significa neppure che chi ha una parte in situazioni lesive degli interessi di un gran numero di persone non debba essere sanzionato per le sue azioni o debba esserlo solo in modo insignificante.
Non è esattamente questo il luogo per esaminare tali problemi in dettaglio. Si può tuttavia affermare che procedimenti di regolarizzazione o di controllo diversi dal penale sono stati già sperimentati in certi contesti e si sono rivelati estremamente efficaci per le persone giuridiche. Un esempio tratto dalla legislazione del Quebec chiarirà questo aspetto: le imprese che impiegano più di 50 persone devono obbligatoriamente, dopo 5 anni, presentare quello che là si chiama un "certificat de francisation" [certificato di francesizzazione], avere cioè una ragione sociale in lingua francese, registrare le loro operazioni commerciali e di contabilità in tale lingua, eccetera. Quest'obbligo non è accompagnato da una minaccia penale, ma da una sanzione che agisce in altro modo: le imprese che non si sottomettono a questa norma si ritrovano il divieto di commerciare con lo StatoÉ
Non sono i procedimenti non penali di controllo a mancare, ma una volontà politica chiara e decisa di metterli in opera. Il blocco delle relazioni commerciali è un ottimo mezzo di persuasione. Ce ne sono altri. A livello ecologico per esempio, non si otterrebbero forse dei risultati immediati se si dicesse: le imprese che non si sottometteranno al tale obbligo di risanamento non avranno sovvenzioni dallo Stato?
Da parte mia, affermo che il princìpio della necessaria abolizione del sistema penale, del macchinario penale così come lo definisco, non prevede alcuna eccezione.

49. Uno sguardo alla storia

L'antica Francia conosceva procedure non penali di regolazione dei conflitti. Se ne trovano tracce in un certo Règlement des assemblées de Mme de La Moignon, Première Présidente du Parlement de Paris, pour assister les prisonniers, les pauvres honteux et les malades.
Questo regolamento, apparentemente, è del 1671. Sotto la rubrica: processi e dispute, si parla delle "assemblee" che, a Parigi, sono state incaricate di "pacificare le controversie", "Assemblee illustri" composte da "duchi, pari, cordons-bleus, ufficiali del Re, abati, dottori della Sorbona, presidenti, consiglieri, referendari del Consiglio di Stato, consiglieri di Stato, avvocati, procuratori, notai, gentiluomini, mercanti e altri d'ogni qualità". Vi si fa anche allusione all'invito che l'Assemblea generale del clero ha rivolto a tutti i vescovi del Regno di "lavorare per la mediazione in tutti i processi e dispute".
Nell'ordine civile come nell'ordine religioso, questo Règlement indica che esisteva in quell'epoca, tra i responsabili di collettività, un orientamento a convincere la gente a evitare le istanze ufficiali. In tal senso si legge: "i nostri re hanno invitato tutti i loro sudditi, coi loro editti, a porre termine ai loro processi in modo amichevole e con la parola di arbitriÉ" e ancora: "gran numero di vescovi hanno ordinato ai loro parroci di lavorare per questo raccolto di pace, tramite loro e la gente onesta dei luoghi".
L'epoca non conosce la separazione tra Chiesa e Stato. Sicché viene detto nel documento: "Il nostro Principe felicemente regnante ha pure ordinato con le sue lettere circolari ai Vescovi, marescialli di Francia e governatori di provincia, d'impedire i duelli e di pacificare le controversie che ne son causa". Il Re comanda i vescovi, e nelle istruzioni riguardanti anche i marescialli di Francia e i governatori delle province, dice a tutti: "lavorare per l'accordo nei processi, vuol dire seguire le massime del Vangelo e obbedire agli ordini di Sua Maestà".
Luigi XIV, monarca per diritto divino, dà ordini che legittima con un riferimento al Vangelo. Non ci si stupirà dunque della costante confusione che s'instaura tra il civile e il religioso, sul piano delle pratiche: i poteri di mediazione sono affidati tanto a ecclesiastici che ad autorità civili, e le persone in conflitto tra loro sono invitate a passare eventualmente da un tipo di mediatore a un altro.
Col beneficio di queste osservazioni, si trovano nel citato Règlement delle disposizioni molto interessanti. In generale i parroci, su mandato del loro vescovo, sono invitati ad avvertire i loro parrocchiani, durante la predica domenicale, d'aver ricevuto la missione di mediatori nelle controversie le quali possono essere, dice il testo, "processi, dispute o inimicizie". Sono previsti perciò diversi procedimenti di conciliazione.
"Se è solo questione d'inimicizia proveniente da causa lieve, dice il testo, il parroco andrà a trovare (gli interessati) col Superiore o altri dell'Assemblea, gradito alle parti, e li farà abbracciarsi tra loro nel presbiterio". "Per le dispute aventi come fondamento gravi ingiurie che richiedano una riparazione, si cerca un accomodamento in presenza e con il parere delle persone nobili del posto (perché esse) siano testimoni e garanti di quel che le parti si promettono tra loro". Per quanto riguarda, infine, i "processi", il Règlement distingue "quelli che sono con piccola conseguenza" e gli altri. Per i primi, si cerca di fare in modo che le parti accettino "gli espedienti loro proposti". Per i processi "con conseguenza", o quando le parti non accettino gli anzidetti espedienti, è prevista una procedura d'arbitrato, con delle successive fasi dinanzi a differenti persone.
"Si prosegue la mediazione, dice il testo, fino a quando non si sia del tutto d'accordo". é previsto il caso in cui una delle parti non sia della Parrocchia: si scrive (a proposito della controversia) al proprio parroco e a coloro ritenuti in grado "di potere far qualcosa". C'è anche il caso in cui una delle parti accetti e l'altra rifiuti. Si cerca allora di fare intervenire delle persone in grado di convincere "il ricusante": si approfitta della visita del vescovo "perché gli parlino (del loro caso)", si scrive al Signore del luogo, o ancora al Governatore, o a un Maresciallo di Francia. Tutto dipende dalla "nobiltà" della persona che ricusa la pace, che si cerca di commuovere tramite degli intermediari naturali. Se la faccenda accade in campagna si chiede "la mediazione del Signore o della Dama del luogo, e in loro assenza, dei loro agenti, intendenti o fattori, o di quelli che abbiano relazioni con essi".
Parecchi elementi mi colpiscono in queste pratiche. Ovviamente, l'insistenza con la quale si ricerca l'accordo amichevole tra la gente; ma anche la pazienza e la perseveranza con cui si tenta di portarli a questo accordo. Stupisce il numero di persone che viene via via scomodata per arrivare a convincere chi rifiuta all'inizio la conciliazione Ð e che mai viene costretto ad accettarla. Tutto si svolge sempre in presenza delle parti, e coloro che vengono chiamati per aiutarli, dal più altolocato fino al più piccolo nella scala sociale, sono sempre in definitiva "gente che ha delle relazioni con essi", persone psicologicamente vicine. Lo scopo dell'operazione è di evitare la giustizia ufficiale.

50. Leviatano e società

Se si credesse a certuni, la vita sociale non avrebbe punto d'ancoraggio che nel sistema statale. Orbene, persino nell'Occidente del XX secolo, la società non va confusa con lo Stato e con le istituzioni dello Stato.
La società innanzitutto rappresenta per ognuno i suoi legami personali, le relazioni di lavoro, di vicinato, il tempo libero, gli interessi che condivide con altri: la chiesa, il quartiere, la comunità, ecc. Perché lasciare allo Stato, potenza spesso anonima e lontana, la cura Ð esclusiva Ð di regolare i problemi nati dai nostri contatti più personali?
Si cerca di solito, almeno nei paesi democratici Ð in nome della libertà individuale Ð di diminuire l'ingerenza dello Stato nella vita dei singoli. Ogni movimento a favore dei diritti dell'uomo vuol liberare l'individuo dalle dominazioni e dalle oppressioni collettive. Le correnti politiche che reclamano la decentralizzazione, le autonomie regionali, una democrazia di base, vanno nello stesso senso, denunciando l'anonimia e l'isolamento di cui soffre il cittadino delle grandi società industriali.
Esistono forse delle sfere di decisione e d'azione in cui il dominio dello Stato risulta vantaggioso. In molti campi, ci si accorge che al contrario, è meglio se sono gli stessi cittadini, o delle organizzazioni ad essa vicine, a prendere in mano i problemi. I conflitti interpersonali, a mio parere, sono fra questi.
Ciò non vuol dire che in questo campo i cittadini non possano aver bisogno dei servizi che lo stato può offrire. Uno di questi servizi è senza dubbio la possibilità di accedere a una giurisdizione, potendo questa decidere che alcuni mezzi di coercizione vengano messi a disposizione delle persone implicate in un conflitto interpersonale. Ma la messa in opera di questi mezzi coercitivi Ð nei limiti fissati dalla legge e dalla giurisdizione Ð dovrebbe dipendere da chi ha richiesto l'intervento della giurisdizione per la risoluzione del proprio conflitto.

51. I cammini (le vie?) della concordia

Troppo spesso si considerano le cosiddette società primitive come delle sotto-civiltà, non ancora giunte al livello della civilizzazione occidentale. Sarebbe molto più esatto collocarle in un ordine diverso dal nostro, dove le strutture, le ideologie di fondo, le mentalità, sono animate da altri princìpi, ammettere che queste società non sono forme di transizione in via di evoluzione verso i nostri modelli. Così, invece di guardarle con commiserazione e tentar di farle rientrare nei nostri sistemi, potremmo apprendere, o riapprendere da esse, certe dimensioni della convivialità che mancano alle nostre società d'oggi.
Un antropologo, Michel Alliot, spiegò un giorno che il nostro concetto di "reato" è praticamente sconosciuto nelle civiltà primitive. Egli forniva due esempi, uno ripreso dalle società africane, l'altro dagli Esquimesi del Quebec. Nella mentalità bantu, diceva, quel che importa quando qualcuno ha ucciso, non è che anch'egli venga ucciso o punito, è che ripari, di solito lavorando per la famiglia della vittima. Le conseguenze di un omicidio sono civili, non penali, e la riconciliazione non viene dal castigo, ma dalla riparazione.
Nel grande nord, presso gli Inuit, cosa accade quando un conflitto, anche se vi è la morte d'un uomo, non viene risolto dalle persone direttamente interessate? Le persone o le famiglie colpite organizzano tra di loro un duello di canti. Ogni giorno, quando arriva l'inverno, un gruppo apostrofa l'altro con dei canti satirici; il secondo risponde allo stesso modo. Chi assiste segna dei punti. Perde il gruppo che non trova più niente da replicare. A questo punto avviene allora la riconciliazione che si celebra con un pranzo in comune. Quest'usanza, strana per le nostre mentalità europee è psicologicamente sana, osservava l'antropologo, poichè consente di scaricare pacificamente l'aggressività dei due gruppi.
Egli parlò anche delle società maghrebine, dove le vicende si discutono senza fine "nel ventre del villaggio", fino a che non si crei l'unanimità sul modo migliore di definire il conflitto. Ora, fa notare Alliot, queste modalità di soluzione dei conflitti non sono sconosciute qui da noi. Quando si fa l'archeologia di una società occidentale vi si ritrova vivo, nascosto sotto le istituzioni di Stato centralizzatrici e uniformanti, una sorta di dinamismo originario della soluzione dei conflitti, apparentabile a quello delle società "naturali".
Qui da noi, il "ventre del villaggio" è il quartiere, il comitato dei genitori degli alunni di una classe di scuola elementare, il consiglio d'amministrazione di un'impresa, un'associazione di pescatori a lenza, l'unione locale dei consumatori, il tale club sportivoÉ in seno ai quali molti conflitti trovano di fatto una soluzione definitiva. Non bisogna volere la scomparsa di queste pratiche, ma al contrario favorirle, lasciando o mettendo a disposizione degli interessati delle possibili vie di ricorso.

52. Compagnonnage

La risoluzione dei problemi interpersonali si realizza, molto più spesso di quanto non si creda, in un contesto privato. Quando in un gruppo, interno a una comunità naturale, sorge un conflitto più o meno acuto, gli interessati, i loro parenti, i loro amici, cercano il modo di smorzare quel conflitto. Non è raro essere chiamati a intervenire in un alterco tra vicini. Spontaneamente, si tenta di appianare certe difficoltà coniugali o certi problemi di convivenza tra genitori e i loro figli grandi. Si cerca di rendere distesa l'atmosfera quando, sul lavoro, sale la tensione tra colleghi o compagni. E molto spesso, durante la nostra stessa vita, non abbiamo creduto di dover chiedere il consiglio, l'aiuto, la mediazione d'un altro per accettare un evento doloroso, prendere una decisione importante, avviare un dialogo difficile?
Questi "meccanismi naturali di regolazione sociale" operano in ogni momento, e sono fattori di disalienazione. Il fatto di non ritrovarsi più isolato davanti a un problema rende questo problema più sopportabile. Cercare una soluzione con altri è già in sé un'attività liberatoria.

53. Attorno a un barbecue

Certi comitati di quartiere, nei Paesi Bassi, sono un luogo naturale di soluzione dei conflitti. Sono una cornice in cui le persone s'incontrano, fanno conoscenza, possono discutere dei problemi che talvolta le vedono in opposizione tra loro, o che vedono il quartiere in opposizione al Comune.
Ricordo un conflitto abbastanza duro che era scoppiato all'interno del Comitato di quartiere cui appartengo, posto nella città vecchia, al centro di Dordrecht. Questo quartiere possiede la caratteristica di ospitare ceti sociali assai diversi. In una vecchia via abita gente di ceto medio: commercianti, ingegneri, pensionati, artisti. Un'altra via è quasi interamente riservata a giovani intellettuali agiati. Più in là, una via tradizionalmente definita "la via asociale" raggruppa straccivendoli, immigrati poveri Ð turchi e marocchini in particolare Ð studenti squattrinati che fanno gli squatters negli edifici abbandonati.
A un certo punto, i giovani di questa via detta "asociale" Ð che è naturalmente la più sociale, perché quelli che vi abitano si aiutano tra di loro Ð alcuni di questi giovani, dunque, commisero atti di vandalismo nelle case e giardini degli intellettuali di posizione elevata, e uno di questi chiamò la poliziaÉ
Quando il Comitato di quartiere si riunì dopo tali eventi, i genitori degli adolescenti, autori dei danneggiamenti, dissero: "come può della gente che vive assieme in un quartiere chiamare la polizia e mettere gli uni contro gli altri?" Venne deciso di fare una riunione speciale in cui sarebbero stati invitati la persona che aveva fatto la denuncia e i ragazzi che avevano danneggiato la sua casa. L'interessato non facendo parte del Comitato, non si rendeva conto dei problemi di quei giovani, non aveva mai parlato con loro.
Il giorno dell'incontro, egli capì tante cose. Disse che non avrebbe più cercato di risolvere nessun problema senza aver prima provato a capire che cosa avveniva sul piano personale. E invitò i giovani a un barbecueÉ

54. Retribuzione e sistema civile

Quando i modelli naturali di soluzione dei conflitti mancano, o quando si sono rivelati impotenti, gli interessati si vedono in qualche maniera costretti a ricorrere a meccanismi artificiosi. L'apparato ufficiale di giustizia entra allora in gioco. Il ruolo dei tribunali consiste appunto nell'affermare i diritti d'ognuno nelle situazioni confuse, e nel riorientare le relazioni interpersonali che hanno fallito o che mal si integrano nella vita sociale. Che ognuno ritrovi il suo posto, il suo bene, il suo onore perduti: ecco a cosa s'impegnano per princìpio i tribunali d'ogni genere, che intervengano su richiesta degli interessati incapaci di risolvere i propri problemi, o ai quali la legge imponga questo tipo di soluzione. Non c'è affatto bisogno che il potere di punire venga attribuito in sovrappiù a tribunali repressivi perché in certi conflitti, designati in modo discutibile, alcune persone siano trattate come colpevoli da castigare. Se ripensiamo alle diverse griglie di possibile approccio a una situazione conflittuale, si vede bene che l'approccio civile può sempre Ð nei limiti che pone il livello istituzionale Ð essere una griglia adeguata quale che sia il conflitto. Ogni tribunale detto "civile" sottoposto a opportune modifiche può o dovrebbe potere intervenire, in modo più utile per gli interessati dell'attuale sistema penale.
D'altronde, non ci si illuda, i modelli di soluzione civile dei conflitti possono risultare di fatto come un elemento di coercizione penosa per chi ne sia preso di mira; e quando una persona si ritiene vittimizzata, può benissimo utilizzare questo sistema civile per dar fastidio, addirittura per punire di fatto chi ritiene responsabile della propria situazione. Non bisogna dire troppo presto che solo il sistema penale permette di canalizzare i sentimenti di vendetta della gente. Un sistema di tipo compensativo può benissimo svolgere tale ruolo.
Combattere con qualcuno nel quadro di una procedura (alla maniera degli Inuit e dei loro duelli di canti!), fargli pagare dei danni e sopportare le spese della procedura, udire leggere la sentenza che dichiara che l'avversario ha torto, ecco dei mezzi che i meccanismi civili mettono a loro disposizione per soddisfare le vittime animate da sentimenti retributivi.
Nelle situazioni in cui il divorzio appaia come la sola via d'uscita, i sentimenti dello sposo che si ritiene ingannato, ferito, aggredito, sono spesso estremamente violenti Ð molto più violenti di quelli provati per esempio dalla vittima di una rapina. Ora, in tema di divorzio, tutti questi sentimenti segnati da un forte desiderio punitivo devono trovare Ð trovano di fatto Ð il loro sfogo nel sistema civile.
Non sto facendo l'apologia di questi sentimenti. Ma se devono esprimersi, gli svantaggi dell'approccio civile sono evidentemente minori dei pesanti inconvenienti del sistema penale.

55. I "faccia a faccia" organizzati

Delle esperienze in corso indicano in che maniera potrebbero essere organizzati Ð a margine del sistema giuridico di Stato e come complemento ai meccanismi naturali di controllo Ð modelli di soluzione dei conflitti col metodo del confronto diretto.
C'è stato in America, al tempo dell'amministrazione Carter, un certo M. Bell, membro del Bar Association, che aveva riunito un gruppo per riflettere su tale problema. Divenne Ministro della giustizia e fece votare una legge che doveva finanziare ogni sorta di esperimenti/studi. Dovette abbandonare l'amministrazione prima che i decreti applicativi vedessero la luce, e il nuovo Ministro della Giustizia seppellì naturalmente il progetto.
Un certo numero d'idee lanciate in quel momento sono tuttavia in via di sperimentazione in vari luoghi. Ci sono parecchie formule. Una prima formula funziona già da una decina d'anni per le vicende penali di scarsa importanza. Si tratta di una specie di confronto organizzato dalla polizia. Prima che la faccenda sia inviata ai tribunali, quelli che vanno a sporgere una denuncia sono invitati a incontrare il loro avversario e a chiedersi se vogliono veramente far entrare il loro problema nel sistema penale. Quando me ne parlarono, là dove l'esperienza proseguiva, erano degli studenti di diritto a guidare i confronti, che sfociavano normalmente in qualche tipo di compromesso.
In verità, non credo che ciò faccia cambiare granché il sistema penale, salvo disingorgarlo. E ancora. Se si paragona quel che accade in questo sistema di confronti con la pratica esistente nei Paesi Bassi, si è portati a pensare che i problemi risolti a questo livello, e che dunque non entrano nel sistema penale, non vi rientrerebbero in ogni caso. Verrebbero semplicemente archiviati. Ma si può anche dire che un certo numero di tali confronti, poiché offrono alla gente la possibilità di un faccia a faccia, costituiscono in sé una specie di meccanismo d'appianamento dei conflitti, che non è cosa trascurabile.
Una seconda formula è quella del procedimento arbitrale. Alcune vicende sono portate direttamente dinanzi a un conciliatore, sia che la gente decida così, sia che queste vicende siano state inviate a questo circuito da organismi d'assistenza sociale, di protezione dei minori, o da gruppi come quelli della Chiesa, per risolvere conflitti interni. Viene data ai conciliatori una preparazione che li renda capaci d'intervenire nei conflitti. Il conciliatore ascolta le persone separatamente e prepara un tipo di compromesso in grado di rispondere a ciò che ha inteso, poi propone il suo progetto a ognuno degli interessati, e lo modifica eventualmente fino a quando non sia accettato da tutti.
La terza formula mi pare di gran lunga quella più fortunata. Si tratta dei comunity boards, formati da un gran numero di conciliatori di tipo completamente differente da quelli della formula precedente. Questi conciliatori formano delle commissioni ad hoc, con elementi variabili a seconda delle persone venute a sollecitare l'intervento del comunity board. Se il conflitto avviene fra Portoricani, o fra Messicani, c'è almeno un Portoricano o un Messicano nella commissione; se il conflitto oppone un uomo e una donna, bisogna che ci siano un uomo e una donna; se il conflitto si è sviluppato tra un commerciante e dei giovani, devono esserci un commerciante e dei giovani.
L'idea fondamentale, è che i membri della commissione devono essere prossimi a quelli implicati nel conflitto. Una seconda idea, anch'essa molto importante, è alla base di questo modello di soluzione dei conflitti: i conciliatori non vengono preparati per risolvere i conflitti, ma addestrati per non proporre una soluzione. Essi vengono formati per aiutare la gente a riconoscere da sé il proprio conflitto, ad ascoltarsi, a entrare in uno stato di comprensione della situazione vissuta dall'altro, e a decidere infine cosa voglia fare del proprio conflitto: rilanciarlo e in quale contesto, o risolverlo.
Non ho visto in azione questi comunity boards. Ma ho letto su di essi un certo numero di relazioni, e ho avuto l'occasione di parlare a lungo con persone che vi svolgevano un ruolo: pare che funzionino bene. Hanno inoltre un merito nascosto. Poiché non si può stare più di due anni in un comunity board, a poco a poco nella comunità ci sono sempre più persone che sono state conciliatore. Alla lunga è l'intera comunità che diventa più conciliante, al di fuori d'ogni istituzionalizzazione.
Questi comunity boards si occupano soprattutto dei conflitti interpersonali. Ma intervengono ugualmente in casi più generali di conflitti tra collettività.

56. Prossimità

Se si spezzasse la logica che collega il sistema penale a meccanismi di morte e ci si sforzasse di creare, in tutte le istanze giudiziarie inevitabili, una situazione di vicinanza psicologica con le persone direttamente coinvolte in una situazione problematica, una buona parte di questi organi potrebbero rivivere al servizio di un compito umano. Alcuni potrebbero persino fornire servizi insostituibili nella soluzione dei conflitti. Una politica giudiziaria consapevole dovrebbe orientarsi verso la necessaria trasformazione delle mentalità in un sistema di giustizia ristrutturato.
In una riforma che eliminasse la macchina repressiva, ogni giudice sarebbe un giudice civile (o amministrativo); e un tale giudice, con un ruolo specifico di protezione dei diritti dell'uomo e delle garanzie individuali, interverrebbe ad ogni appello rivoltogli dagli interessati, sia nel caso in cui gli istituti intermediari di controllo abbiano fallito, sia che le parti in causa le abbiano rimesse in questione.
Ma si cercherebbe d'evitare di far rientrare nella macchina statale i problemi particolari. All'uopo bisognerebbe ridare ai membri della polizia la loro prima vocazione di agenti di pace appoggiandosi a esperienze locali significative.
Nei Paesi Bassi, ad esempio, in alcuni comuni sono stati riorganizzati i vecchi agenti di quartiere, le cui funzioni giudiziarie sono scarsamente importanti. Al contrario, questi agenti sono anzitutto al servizio degli abitanti del quartiere. Si chiede loro di avvisare il medico, di far aprire una farmacia, di svegliare un fabbro, eccetera. Stanno lì per rispondere a ogni caso urgente. Ma essi servono anche come intermediari tra il quartiere loro affidato e il sistema politico: trasmettono le informazioni utili sulle carenze che notano, e mobilitano gli organismi competenti a fronteggiare le situazioni-problemi di cui siano a conoscenza. Questi agenti ritengono che la loro prima missione sia quella d'aiutare la gente, e molto spesso fanno quel che possono per evitare di consegnare qualcuno al sistema penale.
In un quartiere povero al centro della città di Dordrecht, in un certo periodo, si notò ogni mattina che nelle scuole erano stati rotti dei vetri. L'ufficio del Municipio, al quale si rivolsero gli interessati per la sostituzione dei vetri, decise ad un certo punto di chiedere al Commissario d'"intervenire". Il Commissario comandò agli agenti del quartiere di essere "attivi", cioè in parole povere di acciuffare i fautori di disordine. Un certo agente di quartiere sapeva che erano i giovani a rompere i vetri. Ma invece d'arrestarli, andò a discutere con l'ufficio comunale interessato. Chiese che gli fosse dato l'elenco delle scuole dove i vetri erano stati rotti nei vari quartieri di Dordrecht. E quando ebbe questa lista tra le mani, disse: "Vedete, c'è un rapporto diretto tra il numero di vetri rotti nelle varie scuole e l'esistenza di strutture per i giovani nei quartieri in cui si trovano queste scuole. é nel mio quartiere che ci sono più vetri rotti. Ma è pure nel mio quartiere che tali strutture mancano maggiormente. Non serve a nulla che io arresti quei ragazzi. Se si vuole che diminuisca il numero di vetri rotti, bisogna progettare misure di carattere urbanistico".
Mi pare che quest'esempio rifletta uno spirito al quale sarebbe opportuno permettere di manifestarsi e svilupparsi dovunque.

57. Il delitto impossibile

L'abbandono di un punto di vista orientato unicamente sull'autore (colui che compie l'illecito) dovrebbe sfociare nel promuovere una ricerca sistematica Ð e non semplicemente occasionale Ð delle misure cosiddette "preventive" in tutti i campi in cui sia preoccupante il ripetersi di atti dannosi. Nel campo della circolazione stradale per esempio, si comincia a intravvedere che esiste interazione tra l'autista, la strada e il mezzo, e che portando dei cambiamenti nella concezione delle strade e dei veicoli, si può far diminuire il numero e la gravità degli incidenti stradali. D'altronde, quando si montano dei congegni di sicurezza nelle auto, nei grandi magazzini, nei self-service o nelle banche, il numero di furti diminuisce considerevolmente.
Si può anche prevedere la riorganizzazione sociale e legale in alcuni settori. L'entrata in vigore in alcuni paesi d'Europa degli assegni garantiti, la creazione di trasporti pubblici gratuiti, il pagamento anticipato di alcuni servizi (taxi, ristoranti eccetera) rispondono a questa preoccupazione. La curva della criminalità cala notevolmente negli ambiti in cui si ricorre a tali mezzi, senza per questo far sparire del tutto il rischio.
Ma bisogna spingere la riflessione più in là, e dire non solo che la collettività può organizzarsi affinché alcuni tipi d'infrazione non abbiano luogo materialmente, ma anche perché scompaia la loro stessa nozione. In fin dei conti alcune riforme strutturali sono state possibili solo grazie ad una nuova ottica riguardo ai legami interpersonali che sono alla base di tali strutture. Così, una nuova concezione dei rapporti uomo-donna e dei rapporti genitori-figli ha potuto cambiare le dimensioni della violenza domestica e delle reazioni che suscita.
Cercare una riorganizzazione delle strutture giuridiche e sociali che non lasci neanche più posto al concetto d'infrazione Ð in particolare con la rivalorizzazione del ruolo d'ogni persona all'interno di tutti i tipi di rapporti sociali, diventa, in quest'ottica, un obiettivo politico prioritario.

58. Sdrammatizzare

Nel corso delle epoche, gli uomini, le civiltà, modificano i loro differenti modi di vivere e di risolvere i conflitti. Ci si accorge così che qui da noi eventi un tempo considerati inaccettabili oggi sono sopportati, perfino desiderati dalla comunità sociale: per esempio la contraccezione. Oppure ancora, che comportamenti un tempo rifiutati ora sono tollerati, almeno in alcuni paesi: per esempio il consumo di sostanze psicotrope o l'omosessualità.
Questa tolleranza ufficiale per certe pratiche che prima erano ufficialmente al bando non cade evidentemente dal cielo. Il più delle volte, questa specie d'inversione di tendenza è preparata dal consolidarsi di comportamenti (nuovi/diversi) nei settori di popolazione che possono influire sul processo legislativo. Perché non accettare in partenza una maggiore diversità, lasciando agli altri sistemi di regolazione sociale il compito di reagire di fronte alle difficoltà che tale diversità può creare in alcuni casi? Là dove un intervento istituzionale è voluto da alcuni interessati e dove questo si ponga in un quadro giuridico, è importante evitare l'effetto di drammatizzazione proprio del sistema penale. Ci si può augurare che i governi di società che si vogliono pluraliste prendano coscienza di questo aspetto della decriminalizzazione.
Non si può infatti minimizzare l'influenza del potere politico sul contesto psicologico e simbolico in cui si producono gli eventi . In un clima di decriminalizzazione, si sviluppano atteggiamenti di tolleranza verso i comportamenti fuori dalla tradizione, e la disponibilità individuale di fronte agli eventi indesiderabili si ritrova preservata e aumentata. Quando questi atteggiamenti aumentano in una data società, ne possono derivare due tipi di vantaggi: anzitutto, l'escalation del conflitto può essere evitata, e limitati i suoi risultati negativi. E poi, il timore dell'evento può diminuire.
Forse vale la pena che in tanti campi si smetta di concentrare sull'"autore" dell'illecito le risorse disponibili in materia di protezione sociale e di salute, per consacrarle alle altre persone coinvolte nel fatto, cioè alle potenziali "vittime".

59. Per un tessuto vivo

Rifiutare il concetto di reato costringe a ripensare il concetto connesso di "prevenzione". "Prevenire la criminalità" non ha più senso se ci si sforza di ripensare la realtà in una logica altra da quella dell'"atto punibile".
Criminologi e governanti parlano di prevenire la criminalità, lottando contro le origini economiche, urbane, culturali, sociali, di certi atti spiacevoli. é interessante perché così ammettono implicitamente che gli atti oggi definiti crimini o delitti, e per i quali precisi individui sono avviliti e marchiati a vita nelle nostre prigioni, costituiscono in realtà dei fatti imputabili a cause complesse e collettive.
Tuttavia bisogna andar più lontano. Più esattamente, è d'un altro cammino che si tratta. Conviene risalire all'origine stessa del discorso penale. Un nuovo sguardo vede sotto una nuova luce i problemi di sempre, e porta con sé una mutazione dello stesso apprendere la realtà. Non amo la parola "prevenzione" perché imprigiona in vecchi schemi. In realtà, si dovrebbe mirare assai più lontano della prevenzione immediata di problematiche. Bisognerebbe rivolgersi alle strutture e alle mentalità sociali, e cercare in quali condizioni gli uomini e le donne del nostro tempo possano esser resi capaci d'affrontare i loro problemi e di farsene carico.

60. Rinnovamento

Con l'abolizione del sistema penale l'intera materia della soluzione dei conflitti, ripensata in un nuovo linguaggio e ripresa in un'altra logica, si ritroverebbe trasformata dall'interno. La fine di questo sistema non eliminerebbe ovviamente le problematiche; ma l'assenza di griglie d'interpretazione riduttive e delle soluzioni stereotipate che tale sistema impone dall'alto e da lontano permetterebbe, a tutti i livelli della vita sociale, l'entrata in gioco di una moltitudine d'approcci e di sviluppi che oggi si fatica persino a immaginare.
Se, nel mio giardino, rimuovo gli ostacoli che impediscono al sole e all'acqua di fertilizzare la terra, nasceranno delle piante di cui non sospettavo neppure l'esistenza. Così, la scomparsa del sistema punitivo statale aprirà, in una convivialità più sana e più dinamica, le vie di una nuova giustizia.


1 Cfr. paragrafi 7-9, 22, 23, 24, 25 e infra.
2 Si potrebbe qui vedere lo sbocco logico di un approccio proposto fin dal 1945 da Marc Ancel. Nel celebre lavoro che ha appena ripubblicato, Marc Ancel denuncia le finzioni legali che impediscono l'osservazione della realtà sociale e insiste sulla necessità di de-giuridicizzare alcuni concetti per arrivare fino all'uomo. (M. Ancel, La défense sociale nouvelle, 3» ed., Paris, Cujas, 1981). La prospettiva qui suggerita si spinge lungo lo stesso cammino: si tratta di de-giuridicizzare il concetto di atto punibile per ritrovare l'evento e la situazione realmente vissuti.
3 é evidente che, il solo cambiamento di terminologia non può garantire una svolta di fondo. Si sono persino viste al contrario delle modificazioni di linguaggio permettere a vecchie pratiche di continuare a esistere sotto forme più benigne (quando per esempio s'è voluto che la carcerazione diventasse un trattamento di risocializzazione). In modo forse un po' semplificato, qui si afferma che un cambiamento di linguaggio è una condizione necessaria per il mutamento auspicato. Non sufficiente certamente, ma necessaria.
4 Questa vastissima questione, che qui non può trovare lo spazio che richiede, è trattata a lungo in un lavoro pubblicato dal Consiglio d'Europa, Rapporto sulla decriminalizzazione, Comitato europeo per i problemi criminali, Strasburgo, 1980. Vi si trovano approfondite, un certo numero d'idee qui sollevate, e vengono proposte delle strategie realistiche in vista di una progressiva decriminalizzazione.
5 Abbiamo visto (paragrafo 26) che raramente addebitiamo un "evento" a una persona precisa. Lo interpretiamo allora sia in rapporto a un quadro di riferimento naturale o soprannaturale, sia in un quadro di riferimento sociale, che attribuisce tale evento a una struttura sociale e non a una persona.
6 Lo ha trasformato in un illecito punibile con una multa.
7 Quando i Paesi Bassi hanno introdotto il "medico di fiducia", il sistema penale era sempre più raramente chiamato in causa proprio a causa della sua impotenza nell'intervenire in modo adeguato in una situazione globale complessa.
8 Conviene notare che uno stesso omicidio può essere contato più volte. Sul problema delle statistiche di polizia, cfr. paragrafo 42.
9 Ricordarsi anche che il tentativo, in Francia, è assimilato all'atto commesso. I tentati omicidi rientrano dunque in questo tasso.
10 Tanto più vano dal momento che, al contrario è esso stesso a crearla ! Cfr. paragrafi 7 e 9.
11 La criminologia tradizionale ha tentato di trovare i fattori atti a spiegare le variazioni di grado della "criminalità" in società differenti, partendo dall'idea - che tutto questo libro cerca di rifiutare - che bisogna intendere col termine criminalità un comportamento specifico. Se una tale lettura fosse vera, i Paesi Bassi dovrebbero avere una fortissima criminalità. Essi presentano infatti un gran numero di fattori che nell'ottica di questa criminologia tradizionale si presume possano favorire un'elevata criminalità (società in rapida trasformazione, alto numero di giovani, di stranieri, eccetera). I Paesi Bassi hanno d'altra parte un sistema penale sostanzialmente meno repressivo di quello delle nazioni vicine. Ebbene, quando si vive nei Paesi Bassi o si va a visitare questo paese, nessuno ha l'impressione che gli eventi violenti siano qui più frequenti o numerosi che altrove. Piuttosto il contrario.
Gli Stati Uniti patiscono un numero elevatissimo di eventi violenti registrati. I tassi d'omicidi registrati in alcune città americane superano di gran lunga la cifra assoluta degli omicidi registrati in tutta la Francia. Eppure, gli Stati Uniti hanno uno dei sistemi penali più repressivi che ci siano (tasso di carcerazione tra 250-300 per 100.000 abitanti). Non sarebbe più plausibile avanzare la tesi inversa a quella che sentiamo sostenere il più delle volte sul supposto rapporto "eventi violenti/repressività di un sistema penale" ? Questa tesi potrebbe esser formulata nel modo seguente: un sistema molto repressivo produce violenza tra i membri della società alla quale viene applicato. Nessuno può negare che la risposta penale sia una risposta violenta. Non è certamente aberrante affermare che una tale risposta violenta e pubblica sia suscettibile d'incitare alla violenza in altri campi della vita.
12 Cfr., supra, "Quale abolizione?" n. 8, nota 6.
13 Service régional de Police judiciaire [Servizio regionale di Polizia giudiziaria].
14 Anche nel primo caso, si ritiene che vi sia violenza perché si attenta all'incolumità fisica. Nei due casi, c'è scopo di lucro.
15 Perché tali atti non hanno scopo di lucro.
16 Condizioni di legalità che dovrebbero comprendere l'indicazione di quali altri approcci all'evento sono stati presi in esame e avrebbero potuto essere scelti di preferenza, perché disponibili.
17 Si parla di "rinascita". Ma è difficile valutare se si tratta in effetti di un vero aumento, o semplicemente di una maggiore visibilità di questo fenomeno, in seguito a un ritorno d'interesse che alcune istituzioni e, appresso a loro, i mass media, manifestano al riguardo.
18 Se si risale alle origini del sistema penale e dell'invenzione del concetto di "reato" così come sono intesi nel discorso attuale Ð origini che si collocano intorno al XIII secolo Ð ci si accorge che la specificità del penale rispetto ad altri approcci "giuridici" è proprio la messa in disparte delle vittime. Prima di questa svolta, era la vittima la guida d'orientamento dell'approccio giuridico e l'animatrice del procedimento. Dopo, essa ha perduto gran parte della sua influenza. Lo statuto della "parte civile" nel processo penale non cambia nulla di fondamentale in questo stato di cose poiché la vittima deve svolgere il proprio ruolo all'interno del quadro penale e la sua sorte è subordinata alle finalità delle istituzioni penali.
19 La grande divisione giuridica che distingue il penale dal civile situa in quest'ultimo i casi di competenza amministrativa, di giurisdizione dei probiviri, eccetera.
20 Aggrappata all'idea che bisogna "vendicare le vittime del delitto", l'ottica ufficiale spesso trascura una più urgente aspettativa: l'emarginazione di coloro il cui comportamento risulta inquietante.
21 Cfr. Avvertenza della Parte seconda.
22 Sussiste cioè un certo modo d'organizzare, di definire i problemi e d'agire che è specifico del funzionamento attuale dello Stato.
23 La prospettiva qui indicata, evidentemente non dà un'elaborata soluzione al problema delle ineguaglianze nei rapporti di forza tra le persone implicate in un conflitto. Da notare che conviene parlare, non "d'ineguaglianza", ma di "ineguaglianza nei rapporti di forza". Se si ammette infatti che l'ineguaglianza profonda degli esseri, cioè la loro diversità e la loro singolarità, costituisce il lievito stesso della vita, ogni vita sociale che si voglia ricca e non alienante dev'essere costruita sul princìpio di quest'ultima ineguaglianza. Ma l'ineguaglianza, feconda in questo senso, può essere pervertita da un'ineguaglianza nei rapporti di forza tra coloro che si trovano implicati in un conflitto.
Il quadro istituzionale è parzialmente legittimato, nelle nostre società, dall'idea che tale quadro permetta d'equilibrare le differenze nei rapporti di forza. Per quanto riguarda il sistema penale, questa visione è completamente falsa. Tutte le ricerche dimostrano che, al contrario, questo sistema rafforza considerevolmente le ineguaglianze nei rapporti di forza esistenti. Tutto permette dunque d'affermare che è impossibile porre rimedio a questa situazione nel quadro del suddetto sistema, e che invece l'abolizione del sistema porterebbe ad un miglioramento della situazione. Le differenze nei rapporti di forza sono infatti minori là dove la gente s'incontra faccia a faccia, perché le ineguaglianze osservate non sono assolute e riguardano solo alcuni aspetti di tali rapporti di forza. Sicché certi handicap si ritrovano annullati in una situazione di confronto diretto.
Nel caso in cui si prendano in considerazione delle società piuttosto stratificate non ci si può ritenere autorizzati a dire, visto il miglioramento che ci si aspetta dall' abolizionismo, che il confronto diretto sia la risposta ai problemi menzionati. La via del confronto può dare un contributo positivo in combinazione con altri fattori. é in questo senso che tali esempi sono stati qui richiamati.
24 Cfr. paragrafi 8 e 16.
25 Cfr. paragrafi 35 e 37.
26 Nella misura in cui non si esprimono in altro modo. In ogni caso, nessuno pretende che l'esistenza di un potente desiderio di vendetta obblighi a mettere di nuovo in moto il sistema penale in questo campo!
27 Cfr. paragrafo 43.

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