PRESENTAZIONE.
L'amnistia politica � uno di quegli argomenti, non facili e spesso malvisti, che sembrano destinati ad essere poco studiati e conosciuti. Essa infatti � guardata con sospetto dai giuristi, che vi vedono un momento di rottura (pi� o meno giustificata politicamente, ma pur sempre rottura) della ordinaria legalit�.
Non maggiore attenzione ha l'argomento presso gli storici e presso gli studiosi di cose politiche, per i quali l'amnistia � da considerare come uno strumento di �governo�, nemmeno dei principali.
Uno dei risultati di questa situazione � la pressoch� totale assenza di studi specifici sull'argomento.
Se si escludono, infatti, le uniche due importanti monografie sulle amnistie in generale (1) (che contengono alcuni utili riferimenti anche a quelle politiche), non sono reperibili studi ampi e documentati sulla c.d. clemenza politica.
Nostro obiettivo principale � quello di cominciare a colmare questa mancanza, partendo da due presupposti:
- la separazione, come oggetto di indagine, delle amnistie politiche da quelle di altro genere. Identico � infatti il mezzo tecnico, ma molto diverse sono le caratteristiche storiche ed il senso dei due fenomeni;
- la necessit� di verificare sulla base dell'esperienza storica in fatto di amnistie politiche la nozione di delitto politico, la sua ampiezza, il suo utilizzo eccetera.
L'argomento ha una sua innegabile attualit�.
Le modalit� penali di controllo di fenomeni sociali e politici sono state negli ultimi anni oggetto di numerosi studi incentrati sulla giurisdizione penale in materia politica e sulla legislazione � antiterrorismo� che veniva introdotta nell'ordinamento.
All'interno di questi studi, il cui sviluppo � naturalmente connesso con la gran quantit� ed importanza dei processi politici nella recente storia italiana, se si escludono quelli in vario modo apologetici (con motivazioni diversamente graduate tra lo scientifico ed il politico), pu� ; dirsi prevalente la tendenza di coloro che esprimono preoccupazione per l'abbandono dei principi classici del diritto penale e propugnano conseguentemente la necessit� di un loro recupero (sulla base dell'offensivit� della condotta criminosa eccetera).
Sul piano specifico della nozione di delitto politico ci� ha significato uno sforzo di precisazione, di delimitazione e globalmente di restrizione delle condotte riconducibili ad essa. Si � mostrata infatti, anche sul piano storico, la pervasivit� delle incriminazioni fatte in ragione della politicit� dei reati e la sopravvivenza, sotto la nozione di delitto politico, di modalit� persecutorie tipiche del �crimen leasae maiestatis�.
Tale orientamento di studi � evidentemente teso a contrastare da un lato l'introduzione e la permanenza nell'ordinamento italiano di norme che fanno della politicit� (per esempio sotto la forma di �finalit� di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico/costituzionale�) la causa di incriminazione di comportamenti altrimenti non puniti o di forte aggravamento della pena e, dall'altro, l'uso esteso che di esse hanno fatto e continuano a fare i giudici.
Va subito detto che le critiche e le preoccupazioni espresse da questi studiosi sono da noi pienamente condivise.
Va per� rilevato, ed � uno dei problemi che affronteremo, che una nozione di delitto politico costruita soltanto su tale tipo di argomenti rischia di essere riduttiva in s� e distorta sul piano storico. Ci� per vari motivi.
In primo luogo l'attribuzione di politicit� al fatto reato non sempre opera �contra reo�. Si � verificato infatti, e continua a verificarsi, che proprio il non riconoscimento del carattere politico del reato sia la causa e la modalit� di un trattamento di maggior durezza. Va esaminata perci� in concreto la tecnica adottata dal potere per controllare un fenomeno politico (politicizzazione o criminalizzazione) e la fase in cui si trova il fenomeno stesso (di crescita o di esaurimento).
In secondo luogo la nozione moderna (di origine ottocentesca) di delitto politico si � costruita in buona parte intorno a problemi quale quello dell'estradizione (divieto di), quello della concessione di amnistie ed indulti e quello del regime carcerario differenziato in meglio, intorno al problema cio� di un trattamento di minor severit� di comportamenti politici il cui carattere �criminale� veniva posto in dubbio per pi� versi. E' perci� quanto mai opportuna una ricognizione storica di quanto accaduto in questi campi, che costituiscono il rovescio della medaglia di incriminazioni e processi politici.
Quanto alla situazione attuale in Italia ed alle possibili forme di decriminalizzazione per fatti politici le nostre opinioni immediate non coincidono circa la possibilit� e la opportunit� del mezzo amnistia (2), mentre � per entrambi di importanza prioritaria la rimessa in discussione e l'abrogazione delle norme penali con carattere � speciale� introdotte nel corso della c.d. emergenza.
Riteniamo a tal fine indispensabile lo sviluppo su questi temi di un dibattito che superi pericolosi luoghi comuni e che sia il pi� profondo e documentato possibile.
Il nostro lavoro vuole muoversi in questa direzione.
I capitoli 2 e 6 riproducono, fatta eccezione per alcune modifiche ed integrazioni, il saggio di A. Santosuosso, "Politicit� dei reati e forme di decriminalizzazione. Amnistia e dissociazione", apparso in A.A. V.V., "Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri" ;, Sapere 2000, Roma, 1984.
Il capitolo 3 riproduce, fatta eccezione per una breve aggiunta finale, l'articolo di F. Colao apparso in �Studi Senesi�, 1982, 1, p. 63 segg. con il titolo "La ricostruzione dogmatica del reato politico attraverso le amnistie (1919-1932)".
Il capitolo 5 e la post-fazione sono stati scritti da Amedeo Santosuosso per la pubblicazione in questo volume.
I capitoli 1 e 4 sono invece inediti di Floriana Colao.
Milano-Siena, marzo 1986
Amedeo Santosuosso
Floriana Colao
NOTE.
1) G. Zagrebelsky, "Amnistia, indulto e grazia", Milano, Giuffr�, 1974; G. Gemma, "Principio costituzionale di eguaglianza e remissione della sanzione", Milano, Giuffr�, 1993.
2) Santosuosso ritiene possibile e preferibile una soluzione � tradizionale� del tipo amnistia e indulto, mentre Colao ritiene che l'amnistia per sua natura si risolva in una sanatoria che, senza mettere in discussione il conflitto del nostro recente passato, perpetua l'eccezionalit� dell'intervento statale.