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Politici e amnistia

PRESENTAZIONE.

L'amnistia politica uno di quegli argomenti, non facili e spesso malvisti, che sembrano destinati ad essere poco studiati e conosciuti. Essa infatti guardata con sospetto dai giuristi, che vi vedono un momento di rottura (pi o meno giustificata politicamente, ma pur sempre rottura) della ordinaria legalit.

Non maggiore attenzione ha l'argomento presso gli storici e presso gli studiosi di cose politiche, per i quali l'amnistia da considerare come uno strumento di governo, nemmeno dei principali.

Uno dei risultati di questa situazione la pressoch totale assenza di studi specifici sull'argomento.

Se si escludono, infatti, le uniche due importanti monografie sulle amnistie in generale (1) (che contengono alcuni utili riferimenti anche a quelle politiche), non sono reperibili studi ampi e documentati sulla c.d. clemenza politica.

Nostro obiettivo principale quello di cominciare a colmare questa mancanza, partendo da due presupposti:

- la separazione, come oggetto di indagine, delle amnistie politiche da quelle di altro genere. Identico infatti il mezzo tecnico, ma molto diverse sono le caratteristiche storiche ed il senso dei due fenomeni;

- la necessit di verificare sulla base dell'esperienza storica in fatto di amnistie politiche la nozione di delitto politico, la sua ampiezza, il suo utilizzo eccetera.

L'argomento ha una sua innegabile attualit.

Le modalit penali di controllo di fenomeni sociali e politici sono state negli ultimi anni oggetto di numerosi studi incentrati sulla giurisdizione penale in materia politica e sulla legislazione antiterrorismo che veniva introdotta nell'ordinamento.

All'interno di questi studi, il cui sviluppo naturalmente connesso con la gran quantit ed importanza dei processi politici nella recente storia italiana, se si escludono quelli in vario modo apologetici (con motivazioni diversamente graduate tra lo scientifico ed il politico), pu ; dirsi prevalente la tendenza di coloro che esprimono preoccupazione per l'abbandono dei principi classici del diritto penale e propugnano conseguentemente la necessit di un loro recupero (sulla base dell'offensivit della condotta criminosa eccetera).

Sul piano specifico della nozione di delitto politico ci ha significato uno sforzo di precisazione, di delimitazione e globalmente di restrizione delle condotte riconducibili ad essa. Si mostrata infatti, anche sul piano storico, la pervasivit delle incriminazioni fatte in ragione della politicit dei reati e la sopravvivenza, sotto la nozione di delitto politico, di modalit persecutorie tipiche del crimen leasae maiestatis.

Tale orientamento di studi evidentemente teso a contrastare da un lato l'introduzione e la permanenza nell'ordinamento italiano di norme che fanno della politicit (per esempio sotto la forma di finalit di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico/costituzionale) la causa di incriminazione di comportamenti altrimenti non puniti o di forte aggravamento della pena e, dall'altro, l'uso esteso che di esse hanno fatto e continuano a fare i giudici.

Va subito detto che le critiche e le preoccupazioni espresse da questi studiosi sono da noi pienamente condivise.

Va per rilevato, ed uno dei problemi che affronteremo, che una nozione di delitto politico costruita soltanto su tale tipo di argomenti rischia di essere riduttiva in s e distorta sul piano storico. Ci per vari motivi.

In primo luogo l'attribuzione di politicit al fatto reato non sempre opera contra reo. Si verificato infatti, e continua a verificarsi, che proprio il non riconoscimento del carattere politico del reato sia la causa e la modalit di un trattamento di maggior durezza. Va esaminata perci in concreto la tecnica adottata dal potere per controllare un fenomeno politico (politicizzazione o criminalizzazione) e la fase in cui si trova il fenomeno stesso (di crescita o di esaurimento).

In secondo luogo la nozione moderna (di origine ottocentesca) di delitto politico si costruita in buona parte intorno a problemi quale quello dell'estradizione (divieto di), quello della concessione di amnistie ed indulti e quello del regime carcerario differenziato in meglio, intorno al problema cio di un trattamento di minor severit di comportamenti politici il cui carattere criminale veniva posto in dubbio per pi versi. E' perci quanto mai opportuna una ricognizione storica di quanto accaduto in questi campi, che costituiscono il rovescio della medaglia di incriminazioni e processi politici.

Quanto alla situazione attuale in Italia ed alle possibili forme di decriminalizzazione per fatti politici le nostre opinioni immediate non coincidono circa la possibilit e la opportunit del mezzo amnistia (2), mentre per entrambi di importanza prioritaria la rimessa in discussione e l'abrogazione delle norme penali con carattere speciale introdotte nel corso della c.d. emergenza.

Riteniamo a tal fine indispensabile lo sviluppo su questi temi di un dibattito che superi pericolosi luoghi comuni e che sia il pi profondo e documentato possibile.

Il nostro lavoro vuole muoversi in questa direzione.

I capitoli 2 e 6 riproducono, fatta eccezione per alcune modifiche ed integrazioni, il saggio di A. Santosuosso, "Politicit dei reati e forme di decriminalizzazione. Amnistia e dissociazione", apparso in A.A. V.V., "Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri" ;, Sapere 2000, Roma, 1984.

Il capitolo 3 riproduce, fatta eccezione per una breve aggiunta finale, l'articolo di F. Colao apparso in Studi Senesi, 1982, 1, p. 63 segg. con il titolo "La ricostruzione dogmatica del reato politico attraverso le amnistie (1919-1932)".

Il capitolo 5 e la post-fazione sono stati scritti da Amedeo Santosuosso per la pubblicazione in questo volume.

I capitoli 1 e 4 sono invece inediti di Floriana Colao.

Milano-Siena, marzo 1986

Amedeo Santosuosso

Floriana Colao

NOTE.

1) G. Zagrebelsky, "Amnistia, indulto e grazia", Milano, Giuffr, 1974; G. Gemma, "Principio costituzionale di eguaglianza e remissione della sanzione", Milano, Giuffr, 1993.

2) Santosuosso ritiene possibile e preferibile una soluzione tradizionale del tipo amnistia e indulto, mentre Colao ritiene che l'amnistia per sua natura si risolva in una sanatoria che, senza mettere in discussione il conflitto del nostro recente passato, perpetua l'eccezionalit dell'intervento statale.



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