Processo G8 – Terza udienza

Oggi, 16 marzo, nell'aula bunker del tribunale di genova si è tenuta la terza udienza del processo alle 25 persone accusate di saccheggio e devastazione per i fatti del luglio 2001

E’ importante ricordare che il numero degli imputati all’interno del procedimento in atto, ha subito vari aggiornamenti e sezionamenti. Da un iniziale richiesta di 24 misure cautelari da parte dei PM Canepa e Canciani nel Novembre 2002 si è arrivati ai 23 provvedimenti firmati dal GIP Daloiso in data 3 Dicembre. Nel corso delle indagini gli imputati sono cresciuti sino a diventare 26. Al momento delle udienze preliminari tra la fine di Novembre e l’inizio di Dicembre 2003 sono rimasti 25 a causa dello stralcio di uno di essi per un difetto di notifica da parte del Tribunale. 3 settimane prima dell’apertura del processo, il 2 Marzo, tale imputato è stato a sua volta rinviato a giudizio e reintegrato nel procedimento. Infine, all’apertura del dibattimento, causa la violazione reiterata dei diritti alla difesa nelle varie fasi del procedimento, uno di essi, è stato definitivamente stralciato e gli atti sono tornati al PM alla fase che precede la notifica di chiusura delle indagini (in gergo tecnico chiamata ACIP).

Già queste note sarebbero ampiamente sufficienti a significare il clima e l’arroganza delle procedure messe in atto dai PM e dai giudici, che si si muovono all’interno di codici e norme, ma, a loro, totale discrezione e secondo quanto gli è più congeniale forzando costantemente le stesse norme che dovrebbero formalmente limitarne o vincolarne l’azione.

Oggi sono state prese in esame le liste dei testi presentate dall'accusa e dalla difesa, e l'ammissibilità degli atti depositati dall'accusa.

Le difese sono intervenute rispondendo alle eccezioni sollevate dall'accusa e dalle parti civili rispetto alle proprie liste testi: secondo l'accusa la presentazione di alcuni testi non era sufficientemente motivata, in alcuni casi i testi non sarebbero stati attinenti al processo, le citazioni erano “sovrabbondanti” in numero. E' stata respinta formalmente e direttamente la citazione a teste di Berlusconi, e sono stati invece accettati Ascierto e Fini, entrambi presenti i giorni 20 e 21 luglio 2001 nelle sale dei comandi operativi dell’Arma. Tutti gli altri testimoni presentati dalla difesa sono stati accettati.

Le difese hanno sollevato diverse eccezioni sulla lista testi dell'accusa e sulla mancata disponibilità degli atti prodotti dall'accusa, soprattutto per quanto riguarda la documentazione video. La pubblica accusa ha avuto l’ardire di richiedere la possibilità di accedere ad atti di un fascicolo contro ignoti non attinente al procedimento in corso, che le difese non hanno mai potuto consultare e che il tribunale ha respinto.

In generale, tutte le richieste dei PM, dalle motivazioni a sostegno del proprio operato alle eccezioni prodotte in relazione alle richieste delle difese, sono state improntate dalla più totale arroganza, da arrampicate formali e illogiche anche rispetto alle stesse procedure, sostenendo la necessità di poter agire a processo in corso come se si fosse tutt’ora in nella fase istruttoria delle indagini. Il P.M. Canepa in particolare più volte si è soffermata sulla necessità di considerare aperto il “fascicolo contenitore” con gli atti del procedimento, che già è costituito dalla bellezza di 40 faldoni.

Richieste di poter chiamare testi di cui non è nota l’identità ed inseriti numericamente all’interno della propria lista, altri testi per i quali non viene specificato il merito o il contesto (soprattutto gli agenti di PG che hanno effettuato le indagini per conto dei PM), testi per i quali non è specificato se riferiscono direttamente o tramite racconti o confidenze (ad esempio giornalisti) nonché, infine, testi di cui non è chiaro se e come abbiamo effettuato i presunti riconoscimenti degli imputati, ovvero di persona perché presenti ai fatti, o invece attraverso foto o video.

Ancora più pesanti le pretese sulla documentazione video che l'accusa intende presentare. Le difese hanno sollevato un'obiezione di

partenza determinata dal fatto che pezzi di filmati estrapolati e riuniti impediscono una visione chiara del contesto.

Viste le numerose eccezioni, e non solo delle difese, e le differenti richieste anche di sospensione o rinvio per i motivi più diversi, il presidente ad un certo punto, in un delirio di suprema tutela della c.d. “economia processuale” si è spinto addirittura , nell’intenzione del tribunale di far rispettare in tutti i modi il calendario delle udienze (una alla settimana ogni martedì) a “minacciare” udienze vuote, ovvero anche con le parti assenti.

A proposito delle intercettazioni ambientali disposte per alcuni imputati detenuti inserite nel materiale dell'accusa, la difesa ha sollevato eccezione ritenendole inammissibili in quanto prive di autorizzazione. L'autorizzazione allegata agli atti riguarda intercettazioni telefoniche e non ambientali, disposte per avere elementi su un ipotetico traffico di sostanze stupefacenti: e' noto a tutti che, nonostante si chiami casa circondariale, non e' esattamente casa tua e non hai a disposizione ne' una linea telefonica ne' un mezzo di trasporto per effettuare consegne...

Pertanto le intercettazioni sono state dichiarate, dal tribunale, inammissibili, ad eccezione di quella relativa all’imputato Fiandra per richiesta esplicita del suo avvocato, alla quale i PM evidentemente non hanno proposto nessuna opposizione.

In conclusione e riassumendo. Il tribunale ha osservato, ritenuto e disposto quanto segue:

Le prove indicate dal P.M. ammissibili con le seguenti limitazioni:

  1. inammissibile è la lista testi depositata in data 3/3/2004 in quanto tardiva…

  2. gli atti elencati nel provvedimento del P.M. in data 13/2/04 ammissibili solo per la lista testi indicati sulle circostanze in questione, perché la relativa lista è stata depositata tempestivamente e su circostanze rilevanti.

  3. le intercettazioni ambientali autorizzate con decreto d’urgenza del P.M. del 3/12/02 e oggetto di provvedimento del G.I.P. del 4/12/02 appaiono non utilizzabili nei confronti degli imputati interessati, ad eccezione di F.A., perché la convalida del G.I.P. è del tutto priva di motivazione…

L’intercettazione a carico di F.A., di cui il difensore ha chiesto la trascrizione, sarà utilizzabile con il consenso del P.M. e dell’imputato interlocutore del Fiandra in tali conversazioni;

  1. il P.M. ha indicato nella lista oggi depositata cassette, video e immagini che intende depositare nel corso dell’istruttoria dibattimentale e comunque già presenti nel suo fascicolo; per questo tipo di prove non esiste uno sbarramento temporale alla loro produzione, salvi i diritti delle altre parti di prendere cognizione dei documenti prima della loro utilizzazione in dibattimento;

(…) vengono accettate le testimonianze degli ufficiali di P.G. per le attività svolte solo in funzione di ausiliari del P.M. o del Giudice e solo e soltanto per le attività svolte in tali occasioni(…) –Rif. 12/6/1996 Aragozzini-



Le prove indicate dalle difese ammissibili con le seguenti limitazioni:

  • inamissibile risulta l’esame dei testi Francesco Meloni e Francesco Lalla per incompatibilità (…) in quanto il primo era procuratore della repubblica di Genova all’epoca dei fatti e il secondo lo è attualmente (procuratore capo. NdR)(…) e del teste Silvio Berlusconi perché le circostanze dedotte per il suo esame non appaiono rilevanti rispetto all’oggetto del processo;

  • le intercettazioni diverse da quelle ambientali di cui sopra, in relazione alle quali non sono state proposte eccezioni, sono ammissibili;

  • l’esame degli imputati e delle parti civili è ammissibile (attenzione molto importante. Ciò significa che Berlusconi in quanto parte civile per la presidenza del consiglio potrà essere ascoltato. Naturalmente il tutto ha un peso specifico assolutamente marginale perché sicuramente all’ “uomo del lifting” verrà probabilmente concesso che sia il tribunale a spostarsi a Roma e in udienza a porte chiuse. NdR)

Il tribunale si riserva nel corso dell’istruzione dibattimentale la valutazione di cui all’art.495 co.4 seconda parte c.p.p., sulla sovrabbondanza e superficialità di prove che dovessero risultare nel prosieguo, nonché ogni ulteriore decisione in ordine all’ammissibilità e rilevanza dei temi di prova e delle singole domande.

(…)

Durante la prossima udienza di Martedi 23 Marzo verrà visionato un filmato di 3 ore con immagini scelte e rimontate provenienti dalle telecamere della polizia municipale.

Alcuni compagni presenti all'udienza