Legge n. 354, 26 luglio 1975
Dal punto di vista dell’ordinamento penitenziario la riforma del 1975 (L. 354/1975), pur contenendo elementi di reale rinnovamento rispetto al precedente regolamento del 1931, dà facoltà, con l’articolo 90, all’esecutivo di modificare in contesti specifici le regole di trattamento dei detenuti:
“Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza il Ministro per la Grazia e la Giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”.