“Il Guardasigilli, ritenuto che nelle sezioni a maggior indice di sicurezza degli istituti penitenziari di Cuneo, Fossombrone, Trani, Palmi, Nuoro, Novara, Ascoli Piceno, Pianosa, Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma-Rebibbia, Napoli, Messina (sezione femminile speciale) sono ristretti soggetti ad elevato indice di pericolosità in relazione alle imputazioni loro ascritte e alle condanne loro inflitte;
considerato pertanto che ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza […] decreta:
dal 1° gennaio 1983 e sino al 30 aprile 1983 è sospesa negli stabilimenti penitenziari di cui in premessa l’applicazione dei seguenti istituti e regole di trattamento:
– è sospeso il diritto dei detenuti di corrispondere con altre persone detenute, anche ove trattasi di congiunti. La corrispondenza indirizzata a persone non detenute o proveniente dall’esterno è sempre sottoposta a visto di controllo;
– è sospesa la partecipazione dei detenuti al controllo delle tabelle e della preparazione del vitto, alla gestione del servizio di biblioteca, alla organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive;
– è sospesa la corrispondenza telefonica dei detenuti con i propri familiari, conviventi e terzi;
– è sospeso il diritto dei detenuti a ricevere generi alimentari ed oggetti contenuti in pacchi – salvo quelli contenenti biancheria ed indumenti intimi – provenienti dall’esterno;
– è sospesa la possibilità in questi reparti di avere colloqui tra detenuti, familiari, conviventi e terzi fuori dei limiti e della durata stabilita nel 7° comma dell’art 35 e nella prima parte del 9° comma dello stesso articolo (ossia non più di un’ora di colloquio ogni 15 giorni con i familiari stretti)”. (1)
[ Istituzione delle carceri speciali Decreto ministeriale 450 Maggio 1977
1983 – Decreto Ministeriale, 28 aprile: “I carceri speciali” – rinnovo
1983 – Decreto ministeriale, 3 agosto 1983. Sospensione parziale carceri speciali
1983 – Circolare della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, 3 agosto. Formalizzazione delle Aree Omogenee ]
(1) “Come detto, il sistema della differenziazione degli istituti penitenziari, non nasce con l’applicazione dell’articolo 90 O.P., bensì con il decreto interministeriale del 1977 che attribuiva il compito di coordinamento per la sicurezza esterna e interna degli istituti penitenziari al Generale Dalla Chiesa. Le successive decisioni del Generale sfociarono nella creazione delle «carceri speciali», ove veniva applicato un regime differenziato più gravoso rispetto alle carceri ordinarie. Difficile è l’individuazione delle «carceri speciali», poiché la loro istituzione avvenne tramite Decreti Ministeriali indirizzati ai singoli istituti. Riguardo al regime penitenziario applicato, come ricordato, si demandava al regolamento dell’istituto, raccomandando che le carceri appartenenti alla medesima categoria predisponessero un regolamento uniforme.
Successivamente, all’interno delle sezioni delle «carceri speciali», il regime penitenziario venne regolato attraverso l’applicazione dell’art. 90 O.P, ciò veniva a costituire una garanzia per coloro che erano ristretti in dette carceri. Infatti, prima della applicazione dell’art. 90 O.P, il regime differenziato che si applicava, era del tutto sconosciuto, non verificabile e soprattutto si prestava a diverse applicazioni nel tempo e nello spazio. L’applicazione della sospensione dei diritti, ex art. 90 O.P., chiariva quali dovevano essere le limitazioni da applicare al regime detentivo, limitava l’ambito territoriale della sua applicazione e, nonostante le diverse proroghe, definiva la durata temporale delle restrizioni.
Quello che emerge è una situazione molto caotica: da un lato, negli istituti già considerati «speciali», la previsione delle sospensioni delle regole trattamentali andò a sommarsi alle restrizioni esistenti; dall’altro aumentarono i «carceri di massima sicurezza». Infatti, dopo l’applicazione dell’art. 90 O.P. vennero considerati «carceri speciali» tutti quegli istituti ove trovava applicazione tale articolo.
In un intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, il 25 agosto 1983, il direttore della Direzione Amministrativa Penitenziaria, N. Amato, dichiarava che l’applicazione dell’art. 90 O.P. riguardava 18 istituti e poco meno di un migliaio di persone.
La prima applicazione dell’articolo 90 O.P., si avrà nel marzo del 1978.
Il 16 marzo 1978, in via Fani, un commando delle Brigate Rosse rapisce il Presidente della D.C. Aldo Moro e uccide i cinque uomini della scorta, a questo fatto di cronaca viene associata la prima applicazione dell’art. 90 O.P., con l’attuazione della censura sulla corrispondenza dei «detenuti differenziati», e per circa due anni resterà la sola applicazione di detto articolo.
Bisogna sottolineare che i «detenuti differenziati» erano coloro che, per la tipologia di reato che avevano commesso o perché considerati pericolosi dall’Amministrazione penitenziaria, si trovavano ristretti nelle «carceri speciali», cioè quelle individuate dal decreto interministeriale del maggio 1977. Dal 1982, il campo di applicazioni dell’articolo 90 O.P. subisce un’estensione che si concretizza in due Decreti Ministeriali, entrambi datati 22 dicembre 1982, che definiscono quali devono essere le limitazioni da applicare negli istituti penitenziari menzionati dagli stessi decreti.
Il primo Decreto Ministeriale prevede l’applicazione della sospensione, ex art. 90 O.P., nelle sezioni a maggior indice di sicurezza, di determinati istituti penitenziari, in quanto, in tali carceri sono ristretti soggetti ad elevato indice di pericolosità, rilevabile dai reati imputati o dalle condanne inflitte.
La sospensione delle regole di trattamento penitenziario previste dall’ordinamento penitenziario, riguardano:
- L’art. 18 l. 354/76, in cui è previsto il diritto dei detenuti a corrispondere con altre persone detenute, anche ove trattasi di congiunti. La corrispondenza indirizzata a persone non detenute o quella proveniente dall’esterno è sempre sottoposta a visto di controllo del direttore. Inoltre, sono sospesi i colloqui telefonici con i familiari, conviventi o terze persone, previste ai commi 5 e 8 dell’art. 18. Viene anche limitato il diritto ai colloqui straordinari con familiari o terze persone.
- gli articoli 9, commi 6, 12, ultimo comma e 27, ultimo comma l. 354/75, dove è prevista la possibilità per i detenuti di partecipare al controllo delle tabelle e alla preparazione del vitto, la gestione della biblioteca, l’organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive. Ancora, è sospeso il diritto previsto all’art. 9 O.P.- in relazione all’articolo 14 d.p.r. 29/4/1976 n. 431 – che consentono ai detenuti e agli internati di ricevere pacchi dall’esterno. Era solo consentito ricevere biancheria indumenti e libri, purché si trattasse di libri privi di dorso e rilegatura.
Nel secondo Decreto Ministeriale, datato 22 dicembre 1982, viene prevista una diversa l’applicazione dell’art.90 O. P. in tre carceri: Torino, Ariano Irpino e Foggia. Per questi penitenziari vengono aggiunte ulteriori sospensioni degli istituti previsti dalla l. 354/75, determinando così un regime penitenziario più rigido. Infatti, sono sospesi sia i diritti menzionati nel primo decreto, ma anche:
- l’articolo 10, commi 1 e 2, che consentono ai detenuti di permanere almeno due ore al giorno all’aria aperta e prevede che tale permanenza si effettui in gruppi. Era consentito permanere all’aria aperta, sempre per non più di due ore al giorno anche in compagnia di un altro detenuto, previa autorizzazione dell’amministrazione penitenziaria;
- l’art. 9, comma 7, ove è prevista la possibilità per il detenuto di acquistare genere alimentari a proprie spese.
- Riguardo ai colloqui, è consentito un colloquio mensile con i familiari, si possono acquistare due quotidiani al giorno e un periodico la settimana. È consentito anche l’acquisto di un apparecchio radio, senza modulazioni di frequenza;
- Sono inoltre sospese le garanzie previste dall’art. 33, riguardanti le ipotesi di applicazione dell’isolamento penitenziario.
Entrambi i Decreti Ministeriali del 22 dicembre 1982 prevedono che la sospensione del trattamento doveva durare dal 1 gennaio 1983 al 30 aprile 1983″.
Maria Rosaria Calderone, L’articolo 41 bis Ord. pen. e altri regimi particolari di detenzione – L’AltroDiritto 2005