[1973] La rivolta nel carcere di Pescara e il processo che ne seguì

Imputati del processo di PescaraIl processo di Pescara, celebrato dal 18 settembre al 31 ottobre 1973 contro 50 detenuti colpevoli, secondo l’accusa, di aver dato luogo a una violenta protesta contro lo stato dell’attuale sistema penitenziario, si è trasformato ben presto in una denuncia delle responsabilità avute dalle autorità governative per il mancato accoglimento delle richieste dei detenuti. L’avvocato difensore discute la linea politica adottata dalla difesa, la quale è riuscita a far ridurre i 110 anni complessivi richiesti dal pubblico ministero a 9 anni per il solo reato di danneggiamento e a conseguire l’assoluzione per il reato di resistenza aggravata.

MATERIALI:

Dichiarazione degli imputati al processo di Pescara

da “Ci siamo presi la libertà di lottare. Il movimento di massa dei detenuti da gennaio a settembre ’73”, Edizioni Lotta Continua

G. Spazzali Il processo di Pescara

da “La zecca e il garbuglio. Dal processo allo Stato allo Stato dei processi“, Machina libri, Milano, 1981

Lotta Continua 7/8/1973

l’Unità 19/9/1973

[1975] Legge 110, 18 aprile: “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

Legge n. 110, 18 aprile 1975

Qualifica le bottiglie incendiarie come armi da guerra e introduce, per la detenzione di armi ed esplosivi, l’aggravante della finalità sovversiva.

Legge n. 110, 18 aprile 1975

[1975] Legge n. 152, 22 maggio: “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico – Legge Reale”

Legge 22 maggio 1975, n. 152

Estende la possibilità di essere fermati (fino a 96 ore), restringe notevolmente la possibilità di usufruire della libertà provvisoria (segnando un arretramento rispetto alla cosiddetta “legge Valpreda”), vieta l’uso di caschi e travisamenti nelle manifestazioni (art. 5), permette alla polizia giudiziaria e alla forza pubblica di effettuare perquisizioni sul posto “in casi eccezionali di necessità e di urgenza” senza autorizzazione del magistrato, amplia i casi di impiego legittimo delle armi da parte delle forze di polizia e garantisce loro una sostanziale impunità.

Legge 152, 22 maggio 1975

[1975] Legge 354, 26 luglio: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”

Legge n. 354, 26 luglio 1975

Dal punto di vista dell’ordinamento penitenziario la riforma del 1975 (L. 354/1975), pur contenendo elementi di reale rinnovamento rispetto al precedente regolamento del 1931, dà facoltà, con l’articolo 90, all’esecutivo di modificare in contesti specifici le regole di trattamento dei detenuti:

“Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza il Ministro per la Grazia e la Giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”.

Legge 354, 26 luglio 1975

[1976] Processone di Torino 1 – Il processo guerriglia

101_DiariodiUnProcessoGuerriglia Il processo guerriglia: gli imputati non si difendono ma attaccano.

Il processo che si apre alla Corte d’Assise di Torino il 17 maggio 1976 vede 46 persone accusate principalmente del seguente capo d’imputazione:

«Per aver organizzato una banda armata denominata Brigate Rosse avente per fine la soppressione violenta degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato italiano, elaborando un programma generale politico di attacco al cuore dello stato»

In apertura di processo, però, avviene un fatto imprevisto: uno degli imputati, Maurizio Ferrari, legge a nome di tutti gli imputati un comunicato scritto:
«Ci proclamiamo pubblicamente militanti dell’organizzazione comunista Brigate Rosse, e come combattenti comunisti ci assumiamo collettivamente e per intero la responsabilità politica di ogni sua iniziativa passata, presente e futura. Affermando questo viene meno qualunque presupposto legale per questo processo, gli imputati non hanno niente da cui difendersi. Mentre al contrario gli accusatori, hanno da difendere la pratica criminale, antiproletaria dell’infame regime che essi rappresentano. Se difensori dunque devono esservi, questi servono a voi egregie eccellenze. Per togliere ogni equivoco revochiamo perciò ai nostri avvocati il mandato per la difesa, e li invitiamo nel caso fossero nominati di ufficio, a rifiutare ogni collaborazione con il potere. Con questo atto intendiamo riportare lo scontro sul terreno reale, e per questo lanciamo alle avanguardie rivoluzionarie la parola d’ordine: portare l’attacco al cuore dello stato.»

 

B.R. Diario di un Processo Guerriglia

[Il processo alle Brigate Rosse: Brigate Rosse e difesa d’ufficio: documenti (Torino, 17 maggio 1976 – 23 giugno 1978) / Emilio R. Papa

Avvocato! (film)

La rivolta narrativa]

[1977] Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il plenipotenziario del nuovo circuito carcerario che diventa operativo (vedi art. 90)

Nato a Saluzzo il 27 settembre 1920, Carlo Alberto Dalla Chiesa è un figlio d’arte: il papà Romano è ufficiale dei Carabinieri, il fratello Romolo pure.

Dal 1966 al 1973, come colonnello, ha il Comando della Legione di Palermo.

Dall’ottobre 1973, ormai promosso generale, comanda la Brigata di Torino, e nel 1974 diviene Comandante della Regione Militare di Nord-Ovest, con giurisdizione su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

Nel maggio 1974, una rivolta dei detenuti del carcere di Alessandria, che hanno preso alcuni ostaggi e vogliono trattare con l’amministrazione carceraria il miglioramento delle condizioni di vita carcerarie, viene stroncata dallo stesso Dalla Chiesa e dal procuratore generale di Torino, Carlo Reviglio Della Veneria (poi insignito, il 1º luglio 1976, del titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana). I due ordinano un intervento armato che si conclude con sette morti (due detenuti, due agenti di custodia, il medico del carcere, un insegnante e una assistente sociale) e quattordici feriti.

Ancora nel maggio di quell’anno, Dalla Chiesa crea una nuova struttura antiterrorismo, denominata Nucleo Speciale Antiterrorismo, con base a Torino. Nel settembre 1974, a Pinerolo, il Nucleo riesce a catturare i brigatisti Renato Curcio e Alberto Franceschini, grazie anche alla determinante collaborazione di Silvano Girotto, detto “frate mitra”. Nel 1976 il Nucleo Antiterrorismo viene sciolto, a seguito di una serie di critiche ricevute per i metodi impiegati. Da lì in poi, Dalla Chiesa presterà sempre molta attenzione a garantirsi le coperture politiche necessarie.

Nel 1977 è nominato Coordinatore del Servizio di Sicurezza degli Istituti di Prevenzione e Pena e, passato al grado di Generale di Divisione, il 9 agosto 1978 ottiene poteri speciali per diretta determinazione governativa e viene nominato Coordinatore delle Forze di Polizia e degli Agenti Informativi per la lotta contro il terrorismo, sorta di reparto operativo speciale alle dirette dipendenze del Ministro dell’Interno Virginio Rognoni.

In questa veste organizza una vera e propria controguerriglia urbana, basata su princìpi chegli stesso avrebbe successivamente esplicitato: I nostri reparti dovevano vivere la stessa vita clandestina delle Brigate Rosse. Nessun uomo fece mai capo alle caserme: vennero affittati in modo poco ortodosso gli appartamenti di cui avevamo bisogno, usammo auto con targhe false, telefoni intestati a utenti fantasma, settori logistici ed operativi distanti tra loro” (http://www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/d/dalla-chiesa-carlo-alberto).

Tra la fine del 1979 e l’inizio del 1980 organizza l’arresto e il “pentimento” di Patrizio Peci ed è il principale responsabile della strage di via Fracchia (28 marzo 1980).
Dopo avere tenuto a Milano, dal dicembre 1979 al dicembre 1981, il comando della Divisione Pastrengo, struttura chiave del controllo militare sul Nord Italia e crocevia di innumerevoli trame legate alla Strage di Stato e alla P2, nel 1982 giunge alla (allora) massima carica per un carabiniere: vice Comandante Generale dell’Arma.

Irruzione al carcere di Alessandria: Corriere della sera 10 Maggio 1974

[2014] Parla don Maurilio Guasco, l’ultimo mediatore: quarant’anni dopo la rivolta gli errori e il cinismo di un’operazione costata 7 morti

[1977] Istituzione dei carceri speciali. Decreto ministeriale 450 – 12 maggio

Decreto ministeriale 450 – 12 maggio 1977
Con un semplice decreto ministeriale, il n. 450 del 12 maggio 1977, vengono istituite le carceri speciali per rispondere alle lotte che si erano sviluppate e continuavano a svilupparsi nel circuito carcerario e per cercare di ostacolare i livelli di aggregazione in continua crescita, nonché per tentare di frenare il movimento di evasioni sviluppatosi enormemente negli ultimi anni.

La gestione di questa operazione viene affidata all’Arma dei carabinieri al comando del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa(1), sia per la scelta e la ristrutturazione degli edifici, sia per i compiti di sorveglianza esterna e di controllo e ispezione interna. Così la notte tra il 16 e il 17 luglio 1977, in grande segretezza e con ampio spiegamento di forze e mezzi, facendo anche largo uso di elicotteri, alcune centinaia di compagni e proletari detenuti vengono trasferiti nelle prime carceri speciali allestite.

I primi cinque supercarceri vengono istituiti nel luglio 1977: Favignana, Asinara, Cuneo, Fossombrone e Trani. A questi si aggiunsero presto Novara, Termini Imerese, Nuoro e Pianosa (D.M. 21 dicembre 1977).
L’assegnazione e il trasferimento avvengono a totale discrezione dell’amministrazione carceraria, e dipendono dalla condotta del detenuto (partecipazione a rivolte o evasioni, violenza, ma anche segnalazioni di spie e rapporti delle guardie), nonché in base alla natura del reato (banda armata, rapina a mano armata, ecc.). Su tali decisioni non c’è alcun controllo da parte del giudice di sorveglianza.

Corriere della Sera 25 luglio 1977
Corriere della Sera 25 luglio 1977

Lotta Continua, 22 luglio 1977

[ Carlo Alberto Dalla Chiesa

1982 – Decreto ministeriale, 22 dicembre: “I carceri speciali” – rinnovo e inasprimento

1983 – Decreto Ministeriale, 28 aprile: “I carceri speciali” – rinnovo

1983 – Decreto ministeriale, 3 agosto 1983. Sospensione parziale carceri speciali

1983 – Circolare della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, 3 agosto. Formalizzazione delle Aree Omogenee  ]

 

(1) “Lo stesso giorno della pubblicazione del decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia, Bonifacio, diramò una circolare rivolta agli ispettori e ai direttori dei penitenziari, ove «si raccomandava la più ampia collaborazione con il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, agevolandone i compiti, specie fornendo ogni necessaria informazione circa la sicurezza, l’ordine e la disciplina all’interno degli istituti».

[…]

Le intenzioni dell’esecutivo erano chiare, si decise di delegare il coordinamento del servizio di sicurezza esterna degli istituiti ad un generale Dalla Chiesa, a cui vennero affidati i compiti di visitare gli istituti, riferire al governo le disposizioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti; egli doveva essere, inoltre, informato dai direttori degli istituti di pena riguardo alle disposizioni adottate per il mantenimento della sicurezza, dell’ordine e della disciplina all’interno degli istituti.

Le idee del generale Dalla Chiesa, su come risolvere il problema della sicurezza delle carceri, appaiono chiare già dalle prime direttive emanate e dalle prime visite negli istituti penitenziari: l’obiettivo era quello di individuare le carceri più sicure ove destinare i detenuti ritenuti più pericolosi.

Il 20 maggio Dalla Chiesa dirama una circolare in cui chiedeva dettagliate informazioni su:

  • i controlli effettuati sulle persone che entrano ed escono dagli istituti penitenziari;
  • i controlli telefonici, richiedendo anche dettagliate informazioni sugli apparecchi abilitati all’uso all’interno delle carceri;
  • i controlli che venivano effettuati nel perimetro esterno degli istituti da parte degli agenti di custodia;
  • i controlli effettuati sui pacchi destinati ai detenuti;
  • l’eventuale impiego di detenuti nelle attività interne del carcere;
  • l’indicazione dei fornitori di generi alimentari o altro ammessi all’interno dell’istituto;
  • le garanzie esistenti sul divieto di possesso di denaro da parte dei detenuti;
  • quante e quali ispezioni venivano effettuate giornalmente alle inferriate e ai locali di uso comune. Veniva anche richiesto se l’orario e il risultato di tali ispezioni veniva annotato in apposito registro;
  • le carenze strutturali, che potevano essere superate con interventi in economia, per poter conseguire la sicurezza auspicata.

L’individuazione delle carceri destinate a diventare di «massima sicurezza» fu affidata allo stesso Dalla Chiesa che in pochi mesi visitò vari penitenziari della penisola; naturalmente tutto ciò era avvolto dal segreto, solo ad operazioni ultimate si ebbe notizia di quali carceri erano diventate di «massima sicurezza».

A metà luglio furono predisposti cinque istituti che, preventivamente sfollati dei vecchi detenuti destinati ad altre sedi, dovevano ospitare i soggetti ritenuti pericolosi. Riguardo all’individuazione dei detenuti da destinare ai «carceri speciali», fu scontato il trasferimento dei detenuti politici, ovvero di coloro che erano stati accusati o condannati per reati di eversione e terrorismo. Inoltre, l’Amministrazione Penitenziaria invitò i direttori degli istituti penitenziari a trasmettere un elenco dei detenuti comuni ritenuti particolarmente pericolosi, ovvero coloro che erano stati coinvolti in specifici episodi violenti (evasioni, sequestri o violenze ai danni di agenti di custodia, rivolte e proteste particolarmente violente).”

Maria Rosaria Calderone, L’articolo 41 bis Ord. pen. e altri regimi particolari di detenzione – L’AltroDiritto 2005

[1977] Il caso Soccorso Rosso e lo stato all’attacco del diritto alla difesa

Opuscolo del Comitato per la scarcerazione di: Sergio Spazzali, Ilaria Elisa Benati, Vincenzo della Vecchia, Fiorino Ghibesi, Giovanni Morlacchi, Saverio Senese.

presso: “Libreria lnternazionale”, piazza S. Eustorgio 8, 20123 Milano, tel. 02/8324074, luglio 1977

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Il caso Soccorso Rosso

[1979] Questionario sui “terrorismo” a Torino

Questionario Torino da La Stampa 22.2.1979
Questionario Torino da La Stampa 22.2.1979

il questionario su Contromaelstrom

[ Inchiesta sul terrorismo, analisi dei dati emersi dai questionari ]

[ Senza Tregua: Colpire i centri di schedatura ]

[ Ermanno Gallo al convegno di Zurigo “Le parole e la lotta armata”]

[Questionario sul “terrorismo” a Bologna – 1981 ]

[ Questionario sul “terrorismo” alla Zanussi di Porcia – 1982]

[1979] Centralità operaia, lotta armata, composizione di classe ed altro

111_ControInformazioneSupplementoSpecialeGiugno1979

“CONTROinformazione”, supplemento speciale, “Centralità operaia, lotta armata, composizione di classe ed altro”, giugno 1979

[1979] Carlo Fioroni

136_LOTTA-CONTINUA_1979_12_28_284_0003Da taluni considerato un vero e proprio infiltrato si può considerare il primo pentito, se si esclude Marco Pisetta (1945-1990). Viene arrestato a Bellinzona il 16 maggio 1975 per il sequestro e l’omicidio di Carlo Saronio.  Estradato, tradotto in carcere e condannato, dopo alcuni anni Fioroni decide di collaborare con le autorità; col suo memoriale accusa e manda in galera tutti quelli che conosce, dai Gap/Feltrinelli fino all’autonomia. Diventa il grande accusatore di Toni Negri nel processo “7 aprile”, ma le sue accuse man mano si sgonfiano e appare sempre più probabile l’assenza di una matrice politica nel sequestro Saronio. Nel’82, con la legge sui pentiti, è liberato. Vive in Nord America, con i soldi ricevuti dai servizi segreti.

Verbale di interrogatorio di Carlo Fioroni 3 dicembre 1979

Lotta Continua 28 dicembre 1979

[1979] Decreto Legge 625, 15 dicembre: “Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico, decreto Cossiga”

DL n. 625, 15 dicembre 1979 (decreto Cossiga)

Prevede una nuova figura di reato associativo dai contorni evanescenti e con aggravamenti sostanziali di pena, rispetto al vecchio art. 270, per il reato di “associazione sovversiva” (art. 270 bis c.p.), introduce quello di “terrorismo” (art. 280 c.p.), offre le prime riduzioni di pena per i “pentiti” ed estende ulteriormente i poteri delle forze dell’ordine (fermo di polizia e perquisizioni per blocchi di edifici, con la facoltà di fermare anche il traffico e la circolazione).

Viene convertito in legge il 6 febbraio 1980.

[1980] Uccisione di William Vaccher

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William Vaccher era un giovane militante della rete di Prima Linea, ucciso dopo aver fornito ai magistrati informazioni sui compagni con cui era in contatto e, in particolare, sui responsabili dell’omicidio del giudice Alessandrini (da “Il discorso delle armi” di Luigi Manconi, Vittorio Dini).

Prima Linea sulla uccisione di William Vaccher

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William Vaccher Progetto Memoria Sguardi Ritrovati

[1980] Patrizio Peci

109_Peci01041980

(Brigate Rosse): arrestato il 18 febbraio 1980, collabora da subito con le forze dell’ordine. Immediata conseguenza delle sue dichiarazioni è l’individuazione della base brigatista di via Fracchia 12, in Genova, dove il 28 marzo 1980 quattro militanti, Lorenzo Betassa, Piero Panciarelli, Riccardo Dura e Annamaria Ludmann, sono sorpresi nel sonno dai Carabinieri e uccisi.

 

 

Peci verbali di interrogatorio, 1 aprile 1980

[1981] Interrogatorio a Sergio Spazzali sulle dichiarazioni di Peci

 

[1980] La strage di via Fracchia

ViaFracchiaIl primo risultato delle dichiarazioni di Peci fu l’irruzione nella “base” BR di via Fracchia 12 a Genova, in connessione con una vasta operazione “antiterrorismo” in tutta l’Italia settentrionale. Quattro militanti, Lorenzo Betassa, Piero Panciarelli, Riccardo Dura e Annamaria Ludmann, sono sorpresi nel sonno dai Carabinieri e uccisi.

 

[1980] Roberto Sandalo

(1957-2108_Sandalo09051980014) (Prima Linea): arrestato il 29 aprile 1980, coinvolge nelle sue dichiarazioni 150 compagni di PL; in cambio la giustizia italiana gli abbuona 110 reati, fra cui tre omicidi. Negli anni Novanta entra nella Guardia padana della Lega Nord, venendone poi espulso da Borghezio, e nel 2008 è arrestato per alcuni attentati a moschee e centri islamici nel Milanese.

Sandalo 9 maggio 1980 verbali di interrogatorio

 

[1980] Marco Barbone

107_Barbone04101980(Brigata XXVIII marzo): arrestato nell’ottobre 1980, collabora con le forze dell’ordine facendo arrestare i membri del gruppo. Grazie alla legge sui pentiti, su richiesta del pm Armando Spataro, è condannato a 8 anni e 6 mesi e contemporaneamente scarcerato, in quanto ammesso al beneficio della libertà condizionata. Uscito dal carcere, aderisce a Comunione e Liberazione.

 

 

Barbone 4 ottobre 1980 verbali di interrogatorio

La Stampa 9 Ottobre 1980

La Stampa 10 Ottobre 1980

La Stampa 11 Ottobre 1980

La Stampa 12 Ottobre 1980

[1980] Rivolta nel carcere di Volterra

Il 6 ottobre 1980, alle 21.30, un’ottantina di detenuti del Mastio di Volterra prendono in ostaggio 5 guardie carcerarie e si barricano nella sezione del carcere richiedendo: 1) la chiusura delle carceri di massima sicurezza (in particolare l’Asinara); 2) il trasferimento in altre carceri; 3) l’incontro con giornalisti e avvocati. La rivolta cessa 36 ore dopo. A capeggiarla è stato il “nucleo organizzato dei prigionieri, Martino Zicchitella”, composto di 12 politici (Piantamore, Solimano, Fuga).

[1980] Rivolta nel carcere di Fossombrone

Il 7 ottobre 1980 mattina alle 9 inizia la rivolta nel carcere di Fossombrone. Quattro detenuti, tre politici (Fiore, Gasparella, Lattanzio), prendono in ostaggio tre guardie. Chiedono di non essere trasferiti in Sardegna. Gli altri detenuti solidarizzano gridando slogan contro le supercarceri. La rivolta cessa 7 ore dopo con l’accoglimento delle richieste.

[1980] Michele Viscardi

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Arrestato il 13 ottobre 1980, inizia a parlare nel novembre dello stesso anno.

“Il 3 dicembre scatta un blitz su scala nazionale dopo la confessione di Michele Viscardi, ex ‘killer dagli occhi di ghiaccio’, che permette l’arresto di decine di persone, la scoperta di basi di Prima Linea, depositi di armi e munizioni, schedari e documentazione varia. I giornali parlano di 4.000 chilometri percorsi dagli investigatori assieme al Viscardi per ricostruire direttamente tutto il suo racconto: da Bergamo a Milano, da Milano a Firenze, da Firenze a Roma, da Roma a Napoli, da Napoli a Taranto e ritorno. Questo tour avviene il 28 novembre, dopo che già dal 24 novembre Viscardi ha deciso di vuotare il sacco, ma non riesce a localizzare con precisione tutti i luoghi di cui parla nella deposizione. Il dott. Argano, durante un’udienza del‘processone’, bergamasco rivela che Viscardi si era già allontanato da PL prima dell’arresto”.

[da Emilio Mentasti, Bergamo 1967-1980. Lotte, movimenti, organizzazioni, Colibrì, Paderno Dugnano (MI), 2002, pp. 635-636]

Corriere della sera 14 dicembre 1980

Corriere della sera 15 dicembre 1980

[1981] Il massacro di San Vittore

Il massacro di San Vittore (22/9/1981) (1)

 

Lettere da San Vittore in Adnkronos: “Dissociazione dal terrorismo: quali strumenti legislativi per una soluzione politica”

 

[Botte, torture e colloqui con i vetri. 1982]

 

(1)

“Gli anni ’80 vedono un certo disorientamento dei detenuti, in coincidenza con una crisi politica ed organizzativa delle forze rivoluzionarie esterne. Un esempio di questo disorientamento è quello della lotta del carcere di San Vittore di Milano, nell’autunno/inverno ’81. In questo grande carcere i prigionieri attuano un sistema di micro-conflittualità permanente e diffusa diretta nello stesso tempo a conquistare l’obbiettivo tradizionale degli spazi di socialità interni/esterni, ma anche con obbiettivi politicamente più equivoci (di miglioramento contrattato delle condizioni di vita interna) che segnano il momento di svolta.
La lotta avrà un certo appoggio esterno, anche questo equivoco, per la presenza di notevoli tentativi di strumentalizzazione da parte di riformisti di vario tipo ed anche di parte delle strutture istituzionali. Nonostante ciò, alla fine, la lotta di San Vittore verrà duramente repressa”.

S. Spazzali 1985 – Lotte nelle carceri, analisi delle fasi (1970-1985)

[1981] Il Bollettino del Coordinamento dei Comitati contro la Repressione, n. 3

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Bollettino dei comitati contro la repressione n. 3, novembre 1981

[1981] Questionario sul “terrorismo” a Bologna

Questionari PCI di Bologna. "Inchiesta di massa sul terrorismo". In Quaderni di Società n. 4 del 1983

Questionari PCI di Bologna. “Inchiesta di massa sul terrorismo”. In Quaderni di Società n. 4 del 1983

[ Inchiesta sul terrorismo, analisi dei dati emersi dai questionari ]

[ Senza Tregua: Colpire i centri di schedatura ]

[ Ermanno Gallo al convegno di Zurigo “Le parole e la lotta armata”]

[ Questionario sul “terrorismo” a Torino – 1979 ]

[ Questionario sul “terrorismo” alla Zanussi di Porcia – 1982]

[1982] Tortura

Nel 1982 si assiste a una generalizzazione dell’uso della tortura a carico dei sospetti “terroristi” (praticata da squadrette come quella del “prof. De Tormentis”).

 

Salvatore Genova intervistato nel 2012:

https://www.youtube.com/watch?v=mhqfJ6rd0G4

[Francesco Giordano, lettera a Lotta Continua

Ennio di Rocco – Progetto memoria – Le Torture affiorate]

altri materiali si trovano sul sito Insorgenze

[1982] Questionario sul “terrorismo” alla Zanussi di Porcia

[ Inchiesta sul terrorismo, analisi dei dati emersi dai questionari ]

[ Senza Tregua: Colpire i centri di schedatura ]

[ Ermanno Gallo al convegno di Zurigo “Le parole e la lotta armata”]

[ Questionario sul “terrorismo” a Torino – 1979 ]

[ Questionario sul “terrorismo” a Bologna – 1981 ]

[1982] Antonio Savasta

110_Savasta_28041982 (Brigate Rosse): comincia a parlare (dopo che la sua compagna Emilia Libera aveva già deciso di collaborare con la giustizia) tre giorni dopo il suo arresto nel covo di via Pindemonte a Padova, avvenuto il 28 gennaio 1982, durante l’operazione con la quale le forze dell’ordine liberano il generale della NATO James Lee Dozier, rapito dalle BR una quarantina di giorni prima. Rivela nomi e basi logistiche, ricostruisce centinaia di azioni, compiti e ruoli dell’organigramma delle Brigate Rosse. In istruttoria muove accuse assai circostanziate anche contro gli imputati dell’autonomia del progetto “Metropoli”, ma in aula le ridimensiona con questa sconcertante motivazione: l’emergenza è finita, il movimento della dissociazione nelle carceri è fortissimo, è ora di ricostruire i fatti in maniera meno teorematica. Savasta è stato anche uno dei primi brigatisti a subire torture fisiche, anche se non le ha mai denunciate dopo il proprio pentimento. Ha comunque testimoniato contro gli uomini dei NOCS contribuendo alla loro condanna, dopo le denunce di Cesare Di Lenardo. Di recente, in una intervista a Nicola Rao, ha ricostruito le pratiche della squadra del “dottor De Tormentis”.

Savasta 28 aprile 1982 verbali di interrogatorio

[Intervista a Salvatore Genova (2012)]

[1982] BR “Volantino che annuncia la Ritirata Strategica” (estratto)

Riportiamo qui un estratto da un documento delle BR del Marzo 1982. Il testo, nel suo complesso, tratta di questioni più generali che in parte esulano dall’oggetto di questa raccolta. Il volantino nella sua versione integrale può essere letto qui.

Di Lenardo, e tutti i compagni catturati e torturati pongono la loro esistenza come proletari e comunisti, non programmando omicidi, ma sul come costruire una società senza più classi, dove la schiavitù del lavoro salariato sia definitivamente abolita. E’ QUESTA LA QUALITA’, “LA PASTA”, COME VOI DITE, DI CUI SONO FATTI I BRIGATISTI. QUESTO, E LA RICCHEZZA DEL DIBATTITO CHE ABBIAMO SUSCITATO FARA’ GIUSTIZIA DEGLI ERRORI, DELLE TENDENZE SBAGLIATE E SOPRATUTTO DELLO SCIAME DI TRADITORI E DISSOCIATI. SU QUESTI ULTIMI NON COMMETTERE L’ERRORE DI LIQUIDARLI SOLO CON LA BOLLA DI TRADITORI E INFAMI, CIO’ E’ GIA’ STORIA: VERRANNO ESTIRPATI INSIEME A QUESTA SOCIETA’. E PIU’ CONCRETAMENTE FACENDO VIVERE LE RAGIONI SOCIALI DELLA GUERRA ALL’IMPERIALISMO NELLE FORME E CONTENUTI CHE CI LEGANO SEMPRE PIU’ INDISSOLUBILMENTE ALLE MASSE PROLETARIE, DI QUESTO, STATENE CERTI, NE SAREMO CAPACI!

Compagni, sappiamo bene che la tortura misura un nuovo livello di scontro, che immediatamente, una stretta componente, che senza enfasi definiamo eroica, riesce a resistere senza farsi distruggere l’identità politica; né farsi estorcere informazioni, Ad un’altra fascia di compagni sottoposti a torture vengono estorte informazioni, ma alla prima occasione denunciano questo e riaffermano il loro antagonismo al sistema. Questi rimangono tutti interni alla classe e al processo rivoluzionario, pur non rappresentandone un punto di riferimento come avanguardie.
Ma coloro che per proprio tornaconto MIRANO AI BENEFICI DELLA “LEGGE PENTITI” E SI METTONO IN PRIMA FILA NELLA LOTTA CONTRO IL PROLETARIATO, IL RAPPORTO CHE SCELGONO E’ DI GUERRA, E CONSEGUENTE SARA’ LA NOSTRA RISPOSTA!

[1982] Decreto ministeriale, 22 dicembre: “I carceri speciali” – rinnovo e inasprimento

“Il Guardasigilli, ritenuto che nelle sezioni a maggior indice di sicurezza degli istituti penitenziari di Cuneo, Fossombrone, Trani, Palmi, Nuoro, Novara, Ascoli Piceno, Pianosa, Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma-Rebibbia, Napoli, Messina (sezione femminile speciale) sono ristretti soggetti ad elevato indice di pericolosità in relazione alle imputazioni loro ascritte e alle condanne loro inflitte;
considerato pertanto che ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza […] decreta:
dal 1° gennaio 1983 e sino al 30 aprile 1983 è sospesa negli stabilimenti penitenziari di cui in premessa l’applicazione dei seguenti istituti e regole di trattamento:
– è sospeso il diritto dei detenuti di corrispondere con altre persone detenute, anche ove trattasi di congiunti. La corrispondenza indirizzata a persone non detenute o proveniente dall’esterno è sempre sottoposta a visto di controllo;
– è sospesa la partecipazione dei detenuti al controllo delle tabelle e della preparazione del vitto, alla gestione del servizio di biblioteca, alla organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive;
– è sospesa la corrispondenza telefonica dei detenuti con i propri familiari, conviventi e terzi;
– è sospeso il diritto dei detenuti a ricevere generi alimentari ed oggetti contenuti in pacchi – salvo quelli contenenti biancheria ed indumenti intimi – provenienti dall’esterno;
– è sospesa la possibilità in questi reparti di avere colloqui tra detenuti, familiari, conviventi e terzi fuori dei limiti e della durata stabilita nel 7° comma dell’art 35 e nella prima parte del 9° comma dello stesso articolo (ossia non più di un’ora di colloquio ogni 15 giorni con i familiari stretti)”. (1)

[ Istituzione delle carceri speciali Decreto ministeriale 450 Maggio 1977

1983 – Decreto Ministeriale, 28 aprile: “I carceri speciali” – rinnovo

1983 – Decreto ministeriale, 3 agosto 1983. Sospensione parziale carceri speciali

1983 – Circolare della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, 3 agosto. Formalizzazione delle Aree Omogenee ]

(1) “Come detto, il sistema della differenziazione degli istituti penitenziari, non nasce con l’applicazione dell’articolo 90 O.P., bensì con il decreto interministeriale del 1977 che attribuiva il compito di coordinamento per la sicurezza esterna e interna degli istituti penitenziari al Generale Dalla Chiesa. Le successive decisioni del Generale sfociarono nella creazione delle «carceri speciali», ove veniva applicato un regime differenziato più gravoso rispetto alle carceri ordinarie. Difficile è l’individuazione delle «carceri speciali», poiché la loro istituzione avvenne tramite Decreti Ministeriali indirizzati ai singoli istituti. Riguardo al regime penitenziario applicato, come ricordato, si demandava al regolamento dell’istituto, raccomandando che le carceri appartenenti alla medesima categoria predisponessero un regolamento uniforme.

Successivamente, all’interno delle sezioni delle «carceri speciali», il regime penitenziario venne regolato attraverso l’applicazione dell’art. 90 O.P, ciò veniva a costituire una garanzia per coloro che erano ristretti in dette carceri. Infatti, prima della applicazione dell’art. 90 O.P, il regime differenziato che si applicava, era del tutto sconosciuto, non verificabile e soprattutto si prestava a diverse applicazioni nel tempo e nello spazio. L’applicazione della sospensione dei diritti, ex art. 90 O.P., chiariva quali dovevano essere le limitazioni da applicare al regime detentivo, limitava l’ambito territoriale della sua applicazione e, nonostante le diverse proroghe, definiva la durata temporale delle restrizioni.

Quello che emerge è una situazione molto caotica: da un lato, negli istituti già considerati «speciali», la previsione delle sospensioni delle regole trattamentali andò a sommarsi alle restrizioni esistenti; dall’altro aumentarono i «carceri di massima sicurezza». Infatti, dopo l’applicazione dell’art. 90 O.P. vennero considerati «carceri speciali» tutti quegli istituti ove trovava applicazione tale articolo.

In un intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, il 25 agosto 1983, il direttore della Direzione Amministrativa Penitenziaria, N. Amato, dichiarava che l’applicazione dell’art. 90 O.P. riguardava 18 istituti e poco meno di un migliaio di persone.

La prima applicazione dell’articolo 90 O.P., si avrà nel marzo del 1978.

Il 16 marzo 1978, in via Fani, un commando delle Brigate Rosse rapisce il Presidente della D.C. Aldo Moro e uccide i cinque uomini della scorta, a questo fatto di cronaca viene associata la prima applicazione dell’art. 90 O.P., con l’attuazione della censura sulla corrispondenza dei «detenuti differenziati», e per circa due anni resterà la sola applicazione di detto articolo.

Bisogna sottolineare che i «detenuti differenziati» erano coloro che, per la tipologia di reato che avevano commesso o perché considerati pericolosi dall’Amministrazione penitenziaria, si trovavano ristretti nelle «carceri speciali», cioè quelle individuate dal decreto interministeriale del maggio 1977. Dal 1982, il campo di applicazioni dell’articolo 90 O.P. subisce un’estensione che si concretizza in due Decreti Ministeriali, entrambi datati 22 dicembre 1982, che definiscono quali devono essere le limitazioni da applicare negli istituti penitenziari menzionati dagli stessi decreti.

Il primo Decreto Ministeriale prevede l’applicazione della sospensione, ex art. 90 O.P., nelle sezioni a maggior indice di sicurezza, di determinati istituti penitenziari, in quanto, in tali carceri sono ristretti soggetti ad elevato indice di pericolosità, rilevabile dai reati imputati o dalle condanne inflitte.

La sospensione delle regole di trattamento penitenziario previste dall’ordinamento penitenziario, riguardano:

  • L’art. 18 l. 354/76, in cui è previsto il diritto dei detenuti a corrispondere con altre persone detenute, anche ove trattasi di congiunti. La corrispondenza indirizzata a persone non detenute o quella proveniente dall’esterno è sempre sottoposta a visto di controllo del direttore. Inoltre, sono sospesi i colloqui telefonici con i familiari, conviventi o terze persone, previste ai commi 5 e 8 dell’art. 18. Viene anche limitato il diritto ai colloqui straordinari con familiari o terze persone.
  • gli articoli 9, commi 6, 12, ultimo comma e 27, ultimo comma l. 354/75, dove è prevista la possibilità per i detenuti di partecipare al controllo delle tabelle e alla preparazione del vitto, la gestione della biblioteca, l’organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive. Ancora, è sospeso il diritto previsto all’art. 9 O.P.- in relazione all’articolo 14 d.p.r. 29/4/1976 n. 431 – che consentono ai detenuti e agli internati di ricevere pacchi dall’esterno. Era solo consentito ricevere biancheria indumenti e libri, purché si trattasse di libri privi di dorso e rilegatura.

Nel secondo Decreto Ministeriale, datato 22 dicembre 1982, viene prevista una diversa l’applicazione dell’art.90 O. P. in tre carceri: Torino, Ariano Irpino e Foggia. Per questi penitenziari vengono aggiunte ulteriori sospensioni degli istituti previsti dalla l. 354/75, determinando così un regime penitenziario più rigido. Infatti, sono sospesi sia i diritti menzionati nel primo decreto, ma anche:

  • l’articolo 10, commi 1 e 2, che consentono ai detenuti di permanere almeno due ore al giorno all’aria aperta e prevede che tale permanenza si effettui in gruppi. Era consentito permanere all’aria aperta, sempre per non più di due ore al giorno anche in compagnia di un altro detenuto, previa autorizzazione dell’amministrazione penitenziaria;
  • l’art. 9, comma 7, ove è prevista la possibilità per il detenuto di acquistare genere alimentari a proprie spese.
  • Riguardo ai colloqui, è consentito un colloquio mensile con i familiari, si possono acquistare due quotidiani al giorno e un periodico la settimana. È consentito anche l’acquisto di un apparecchio radio, senza modulazioni di frequenza;
  • Sono inoltre sospese le garanzie previste dall’art. 33, riguardanti le ipotesi di applicazione dell’isolamento penitenziario.

Entrambi i Decreti Ministeriali del 22 dicembre 1982 prevedono che la sospensione del trattamento doveva durare dal 1 gennaio 1983 al 30 aprile 1983″.

Maria Rosaria Calderone, L’articolo 41 bis Ord. pen. e altri regimi particolari di detenzione – L’AltroDiritto 2005

[1983] “Do you remember revolution”

39_doyourememberrevolution1 “Proposta di lettura storico-politica per il movimento degli anni Settanta”

Documento a firma di Lucio Castellano, Arrigo Cavallina, Giustino Cortiana, Mario Dalmaviva, Luciano Ferrari Bravo, Chicco Funaro, Antonio Negri, Paolo Pozzi, Franco Tommei, Emilio Vesce, Paolo Virno, pubblicato in due puntate su “il manifesto” del 20/2/1983 e del 22/2/1983.

 

 

Do you remember revolution 1

Do you remember revolution 2

[1983] Decreto Ministeriale, 28 aprile: “I carceri speciali” – rinnovo

“[…] considerato che permangono tuttora i gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza […] le disposizioni contenute nel summenzionato d.m. sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1983”. (1)

[ Istituzione delle carceri speciali Decreto ministeriale 450 Maggio 1977

1982 – Decreto ministeriale, 22 dicembre: “I carceri speciali” – rinnovo e inasprimento

1983 – Decreto ministeriale, 3 agosto 1983. Sospensione parziale carceri speciali

1983 – Circolare della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, 3 agosto. Formalizzazione delle Aree Omogenee ]

(1)

Nel 1983 la sospensione dei diritti dei detenuti viene successivamente prorogata con altri due D.M., datati 28 aprile 1983, fino al dicembre dello stesso anno. Questi ultimi D.M., sono praticamente identici a quelli dell’anno precedente, viene però estesa l’applicazione dell’art. 90 O. P. ad un altro istituto penitenziario: Voghera. Si specifica, inoltre, che la corrispondenza, sottoposta a visto di controllo, è trattenuta o inoltrata su decisione del magistrato di sorveglianza o dell’autorità giudiziaria procedente.

Maria Rosaria Calderone, L’articolo 41 bis Ord. pen. e altri regimi particolari di detenzione – L’AltroDiritto 2005

[1983] Circolare della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, 3 agosto. Formalizzazione delle Aree Omogenee

51_DecretoMinisteriale3Agosto1983

1983 – Decreto Ministeriale e Circolare della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, 3 agosto. Formalizzazione Aree omogenee (da “il Bollettino”, n. 11, febbraio 1984)

[ Istituzione delle carceri speciali Decreto ministeriale 450 Maggio 1977

1982 – Decreto ministeriale, 22 dicembre: “I carceri speciali” – rinnovo e inasprimento

1983 – Decreto Ministeriale, 28 aprile: “I carceri speciali” – rinnovo

1983 – Decreto ministeriale, 3 agosto 1983. Sospensione parziale carceri speciali ]

[1983] Decreto ministeriale, 3 agosto 1983. Sospensione parziale carceri speciali

Decreto ministeriale 3 agosto 1983

1983 – Decreto ministeriale 3 agosto. Sospensione parziale carceri speciali. (1)

[ Istituzione delle carceri speciali Decreto ministeriale 450 Maggio 1977

1982 – Decreto ministeriale, 22 dicembre: “I carceri speciali” – rinnovo e inasprimento

1983 – Decreto Ministeriale, 28 aprile: “I carceri speciali” – rinnovo

1983 – Circolare della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, 3 agosto. Formalizzazione delle Aree Omogenee ]

(1)

Il 3 agosto 1983, viene emanato un nuovo Decreto Ministeriale, che abroga in parte i decreti precedenti. Infatti, dato che le esigenze di ordine e sicurezza, che avevano ispirato l’adozione dei precedenti decreti, erano in parte cessate. Si prevede che in alcuni degli istituti (Cuneo, Fossombrone, Trani, Palmi, Nuoro, Novara, Ascoli Piceno, Pianosa, Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma – Rebibbia compresa la sezione femminile, Napoli, Messina, Voghera.), non venga vietata la corrispondenza con altri detenuti, inoltre, deve essere concessa la possibilità di effettuare, per eccezionali circostanze, colloqui straordinari con i familiari eccedenti la durata massima di un’ora.

Maria Rosaria Calderone, L’articolo 41 bis Ord. pen. e altri regimi particolari di detenzione – L’AltroDiritto 2005

[1984] Lettera a Nicolò Amato (imputati al processo Prima Linea)

77bis_prima_linea
Lettera al direttore degli istituti di prevenzione e pena Nicolò Amato a firma:

Roberto Rosso, Liviana Tosi, Claudio Vaccher, Diego Forastieri, Enrico Galmozzi, Bruno Laronga, Sergio Segio, Maurice Bignami, Nicola Solimano, Giuseppe Polo, Franco Fornoni, Ciro Longo, Giulia Borelli, Silveria Russo, M. Teresa Conti, Vincenza Fioroni, Alba Donata Magnani, Piergiorgio Palmero, Francesco D’Urso, Angela Mondelli, Maurizio Pedrazzi, Rosario Schettini, Roberto Minervino, Claudio Minervino, Francesco Gorla, Susanna Ronconi, Guido Manina, Maurizio Costa, Lucio Cadoni, Raffaele Iemulo, Andrea Perrone.

Al direttore degli istituti di prevenzione e pena, Dott. Amato da Roberto Rosso et al.

[1984] Il proletariato non si è pentito – a cura di Adriana Chiaia

151 il proletariato non si è pentito - a cura di Adriana Chiaia, luglio 1984

“Il proletariato non si è pentito” è un libro di circa 600 pagine uscito nel luglio 1984 per le edizioni Giuseppe Maj, a cura della compagna Adriana Chiaia. Propone una riflessione ragionata e documentata della dissociazione con lo scopo immediato di combatterlo ‘non solo nelle sue forme più evidenti, ma in quelle più subdole e striscianti’.

Riportiamo qui l’introduzione, di Adriana Chiaia, e l’indice.

Il proletariato non si è pentito – a cura di Adriana Chiaia, luglio 1984