Legge n. 110, 18 aprile 1975
Qualifica le bottiglie incendiarie come armi da guerra e introduce, per la detenzione di armi ed esplosivi, l’aggravante della finalità sovversiva.
Legge n. 110, 18 aprile 1975
Qualifica le bottiglie incendiarie come armi da guerra e introduce, per la detenzione di armi ed esplosivi, l’aggravante della finalità sovversiva.
Legge 22 maggio 1975, n. 152
Estende la possibilità di essere fermati (fino a 96 ore), restringe notevolmente la possibilità di usufruire della libertà provvisoria (segnando un arretramento rispetto alla cosiddetta “legge Valpreda”), vieta l’uso di caschi e travisamenti nelle manifestazioni (art. 5), permette alla polizia giudiziaria e alla forza pubblica di effettuare perquisizioni sul posto “in casi eccezionali di necessità e di urgenza” senza autorizzazione del magistrato, amplia i casi di impiego legittimo delle armi da parte delle forze di polizia e garantisce loro una sostanziale impunità.
Legge n. 354, 26 luglio 1975
Dal punto di vista dell’ordinamento penitenziario la riforma del 1975 (L. 354/1975), pur contenendo elementi di reale rinnovamento rispetto al precedente regolamento del 1931, dà facoltà, con l’articolo 90, all’esecutivo di modificare in contesti specifici le regole di trattamento dei detenuti:
“Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza il Ministro per la Grazia e la Giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”.