Scheda sull’uscita dal carcere

Modalità di uscita dal carcere

Tutti coloro che hanno usufruito della legge 29 maggio 1982 n. 304 (legge sui pentiti) sono usciti dal carcere perché la legge prevedeva la non punibilità dei reati associativi, la riduzione di un terzo delle pene degli altri reati, la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione da quindici a ventuno anni.
Tutti coloro che hanno usufruito della legge del 18 febbraio 1987 n. 34 (legge sui
dissociati) sono usciti dal carcere perché la legge prevedeva la riduzione a metà
delle pene per i reati associativi, la riduzione di un terzo per gli altri reati, la sostituzione della pena dell’ergastolo con la reclusione a 30 anni.

I detenuti che non hanno usufruito delle leggi sul pentitismo e sulla dissociazione hanno dovuto espletare una carcerazione più lunga. Ciò nonostante molti militanti della lotta armata, compresi gli ergastolani, sono fuori dal carcere o hanno raggiunto la fine pena.

Quali sono le modalità di uscita dal carcere?

  • Lavoro esterno. (art. 21 dell’ordinamento penitenziario – L. 26 luglio 1975
    n. 354 – Il detenuto viene ammesso ad un lavoro esterno, pertanto è fuori dal
    carcere per il tempo giornaliero e per i giorni settimanali previsti dal suo
    contratto;
  • Semilibertà. Regolata dall’articolo 48 e ss. dell’ordinamento penitenziario,
    riformata dalla legge Gozzini (l. 10/10/1986 n. 663). Il condannato trascorre la
    giornata fuori dal carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o utili
    al reinserimento sociale. Il tribunale di sorveglianza fissa nel provvedimento di
    concessione della semilibertà l’orario di uscita e rientro in carcere nonché le
    altre limitazioni per il condannato. Per essere ammesso alla semilibertà il reo
    deve aver scontato almeno metà della pena, 20 anni per il condannato
    all’ergastolo.
  • Libertà condizionale. Regolata dagli artt. 176-177 del codice penale, riformata
    dalla legge Gozzini. Il condannato può usufruirne dopo aver scontato una parte
    congrua della pena 3/4 o 2/3 a seconda dell’entità della pena. L’ergastolano
    deve aver scontato 26 anni. Il detenuto in libertà condizionale è libero, non rientra in carcere, ma è sempre sottoposto a limitazioni. Dopo 5 anni di libertà condizionale viene dichiarato il fine pena per il condannato.

Nessun beneficio è automatico; tutti i benefici devono essere richiesti dal detenuto e sono concessi dal giudice di sorveglianza.

A metà degli anni ’90 incominciarono ad essere ammessi ai sopraelencati benefici i militanti della lotta armata. Su richiesta dell’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, i giudici di sorveglianza, pur non essendo previsto da nessuna legge, hanno incominciato a chiedere ai detenuti di allegare alla documentazione di richiesta del beneficio una prova di avvenuto contatto in forma scritta con si parenti delle loro vittime.