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GIOVEDI' 9 GIUGNO 2005 - ore 21
REATI ASSOCIATIVI Art. 270, 270 bis e ter, 280, 304, 305, 306, 307 c.p. Voi potete modificare i codici, voi potete cercare di impedire alle organizzazioni di esistere nella forma in cui sono esistite fino ad adesso; non potete prevalere sulle condizioni obiettive in cui siete ccostretti a muovervi, voi non farete che costringere il proletariato a ricercare un indirizzo diverso da quello fino ad oggi più diffuso nel campo delle organizzazioni di massa. |