PRETURA DI TORINO
Decreto 28 settembre 1981
Di seguito il testo del decreto emanato dal Giudice Tutelare di Torino con cui lo stesso non convalida
il decreto del sindaco che prorogava un TSO, per inadeguatezza della motivazione.Esso rappresenta un
precedente molto importante da citare nei casi di richiesta di revoca o sospensione del TSO.
Il Pretore, - premesso che il sig. P.V., nato a..., il 25 aprile 1949, abitante in Torino alla via ...,
è stato ricoverato presso l'ospedale ..., in data 19 settembre 1981 ed è stato sottoposto a trattamento
sanitario obbligatorio (tso) in condizioni di degenza ospedaliera; - che detta degenza è stata
prorogata sino alla data del ...;
- che con fonogramma n. 210 del 24 settembre 1981 il direttore del reparto psichiatrico richiedeva
altra proroga del tso sino alla data dell'8 ottobre 1981, allegando la seguente diagnosi: bouffèe
delirante in schizofrenico cronico;
- che il sindaco di Torino, e per esso l'assessore alla sanità, prof. Olivieri, in data 24 settembre
1981 emanava un provvedimento con il quale ordinava la prosecuzione della degenza ospedaliera sino
alla data richiesta, notificando poi tale atto al giudice tutelare in data 25 settemvre 1981;
- ritenuto che gli artt. 33, 34, 35 legge 23 dicembre 1978 n.833 dispongono che il tso in condizioni
di degenza ospedaliera può essere adottato in determinate condizioni, e configurano un particolare
procedimento mirato a disporre detto trattamento;
- che, per quanto qui interessa, il procedimento si articola in tre fasi, ciascuna delle quali mette
capo ad un atto, specificatamente disciplinato dalla legge: 1) fase medica: il primo sanitario
intervenuto formula una proposta motivata (art. 33, 3°comma), che potrà o meno essere convalidata da
un medico dell'USL (art. 34, 4° comma); 2) fase sindacale: il sindaco, nella qualità di autorità
sanitaria locale, sulla base degli atti precedenti, dispone, o meno, l'adozione del tso in condizioni
di assistenza ospedaliera od extraospedaliera (art. 33, 3° comma); 3) fase giudiziale: il giudice
tutelare, esaminati gli atti precedenti, assunte le informazioni del caso, disposti gli accertamenti
eventualmente opportuni, emana un decreto motivato con il quale convalida, o meno, il provvedimento
del sindaco (art. 35, 3° comma);
- che tale procedura deve essere seguita sia in caso di primo ricovero (art. 35, 1° e 2° comma), sia
in caso di proroga del ricovero già disposto (art. 35, 4° comma), aggiungendo, in codesto ultimo caso,
la prevedibile durata ulteriore del trattamento medesimo (art. 35, 4° comma);
- che detto procedimento configura tre distinte competenze, tendenti, nella loro sintesi, alla
attuazione del precetto di cui all'art. 32 Cost.: la prima, dei sanitari, costituita dall'esercizio
obbligatorio della discrezionalità tecnica, esercizio da attuarsi in condizioni di piena e
approfondita controllabilità; la seconda, del sindaco, costituita dall'obbligo di controllo
dell'operato dei sanitari, e dalla valutazione più ampia e complessiva del caso, anche in rapporto
allo stato dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri, ove la legge vuole avvenga prioritariamente
l'intervento terapeutico (art. 34, 4° comma); la terza, del giudice, di garanzia piena della libertà
individuale del cittadino (art. 13, 2° comma, Cost.), e di osservanza sostanziale dei limiti di
rispetto della persona umana (art. 32, 2° comma, Cost., art. 33, 2° comma legge cit.);
- che la struttura del procedimento è ulteriolmente rafforzata dall'imposizione di termini brevi sia
all'intervento del sindaco (art. 35, 1° comma; termini codesti mutati in peius per il ricoverato
rispetto all'abrogata, in parte qua, legge 13 maggio 1978, n. 180), - che a quello del giudice
tutelare (art. 35, 2° comma),
- che il procedimento in esame assolve realmente alla razionalità teleologica della legge, con che
ogni fase di esso sia correttamente attuata;
- che, infatti, solo in presenza di una proposta sanitaria motivata (contenente cioè anamnesi;
descrizione del fatto che ha determinato il tso; comportamento del paziente, soprattutto durante il
periodo di ricovero già effettuato; intervento terapeutico svolto sia in condizioni di degenza
ospedaliera, che extraospedaliera; diagnosi e prognosi prevedibile) è possibile al sindaco valutare
se occorra, o meno, prorogare il tso, se mutare la degenza ospedaliera in assistenza ambulatoriale
ecc., ed al giudice valutare comparativamente le ragioni terapeutiche con quelle di libertà del
paziente, eventualmente anche disponendo controlli e verifiche sanitarie;
- che tutto ciò è imposto dalla interpretazione della legge più rigorosamente conforme alla sua ratio
ed ai precetti costituzionali, soprattutto ove si rammenti che in queste situazioni - potenzialmente -
la libertà individuale dell'assistito può essere compressa per un tempo indeterminato, di proroga in
proroga;
- rilevato che, nel caso di specie, la richiesta di proroga anzidetta è carente di qualsiasi elemento
idoneo a farla considerare motivata, come richiesto dalla legge;
- che infatti l'annotazione di una sommaria diagnosi costituisce una mera postulazione di principio
(il paziente è affetto da bouffèe delirante, e pertanto deve essere ricoverato con tso, ciò al momento
del primo ricovero; il paziente deve continuare il ricovero essendo affetto da bouffèe delirante, ciò
al momento della proroga), il che non consente alcun controllo vero, e non fornisce alcuna delle
indicazioni ridette;
- che il provvedimento sindacale è pur esso privo di qualsiasi motivazione, limitandosi a recepire
acriticamente la diagnosi del sanitario;
- che tali atti amministrativi sono pertanto affetti da totale illegittimità, essendo in violazione di
legge;
- che questo giudice ha l'obbligo di disapplicare quegli atti, a mente degli art. 2 e 5 legge 20 marzo
1865 n. 2248, all. E 8cfr., altresì art. 33, 2° comma, cit.), impregiudicata ogni valutazione del
comportamento tenuto dagli organi amministrativi predetti;
- che pertanto il provvedimento del sindaco non può essere convalidato.
Per questi motivi, visto l'art. 35, 2° comma, legge 23 dicembre 1978 n. 833, decreta: il provvedimento
di sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera, emanata
dal sindaco di Torino in data 24 settembre 1981 nei confronti del sig. P.V., non è convalidato
(tratto da Foro It. 1981, I, c. 3011)