Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
GU n. L 167 del 22/06/2001
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno, e la
creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della
concorrenza nel mercato interno. L'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi
contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25
giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro
giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo
sviluppo della società dell'informazione in Europa. Ciò presuppone,
tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e
servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti
legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto
d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante funzione in
questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la
commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e
lo sfruttamento del loro contenuto creativo.
(3) L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle
quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei
principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra
cui la proprietà intellettuale, della libertà d'espressione e
dell'interesse generale.
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e
di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e
prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà
intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici
ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di
conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria
europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le
tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori
industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la
creazione di nuovi posti di lavoro.
(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori
della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non
sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà
intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali
sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere
adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di
sfruttamento.
(6) Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione
legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati
membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze
significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni
alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono
proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova
frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza
normativa. L'impatto di tali differenze ed incertezze normative
diverrà più significativo con l'ulteriore sviluppo della società
dell'informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento
transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è
destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenza di sensibili
differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe
ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti
e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del
diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza,
essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato
interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni
nazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi che siano
notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a
incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato
interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione in
Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti
rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare
o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul
funzionamento del mercato interno.
(8) Le varie implicazioni sociali e culturali della società
dell'informazione richiedono che si tenga conto della specificità del
contenuto dei prodotti e servizi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi
dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal
momento che tali diritti sono essenziali per la creazione
intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e
allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o
esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura,
dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto
che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del
diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori
e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per
l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter
finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare
prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti
multimediali e servizi quali i servizi su richiesta
("on-demand") sono considerevoli. È necessaria un'adeguata
protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per
garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un
soddisfacente rendimento degli investimenti.
(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d'autore
e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di
garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le
risorse necessarie nonché di preservare l'autonomia e la dignità di
creatori e interpreti o esecutori.
(12) Un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore
e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza
anche sotto il profilo culturale. L'articolo 151 del trattato obbliga
la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa
svolta.
(13) Una ricerca comune e un'utilizzazione coerente, su scala europea,
delle misure tecniche volte a proteggere le opere e altro materiale
protetto e ad assicurare la necessaria informazione sui diritti in
materia rivestono un'importanza fondamentale in quanto hanno per
oggetto, in ultima analisi, l'applicazione dei principi e delle
garanzie fissati dalle disposizioni giuridiche.
(14) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'apprendimento e la
cultura proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma
autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni
nell'interesse del pubblico a fini educativi e d'insegnamento.
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici
dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha
portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il
"Trattato della WIPO sul diritto d'autore" e il
"Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i
fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli
autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori
di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente
la protezione internazionale del diritto d'autore e dei diritti
connessi anche per quanto riguarda il piano d'azione nel settore del
digitale (la cosiddetta "digital agenda") e perfezionano i
mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la
maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono
già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva
serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi
internazionali.
(16) La responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al
diritto d'autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti,
come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto
dei marchi depositati, ed è trattata in modo orizzontale nella
direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno ("Direttiva sul commercio
elettronico")(4) che chiarisce ed armonizza vari aspetti
giuridici riguardanti i servizi della società dell'informazione,
compresi quelli riguardanti il commercio elettronico. La presente
direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti
per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, in quanto
tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che
riguardano tra l'altro alcune parti importanti della presente
direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative
alla responsabilità della direttiva suddetta.
(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale, è
necessario garantire che le società di gestione collettiva dei diritti
raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più
elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della
concorrenza.
(18) La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di
gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore
negli Stati membri.
(19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere
esercitati in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle
disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere
letterarie e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d'autore e del
trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i
fonogrammi. Detti diritti morali non rientrano pertanto nel campo di
applicazione della presente direttiva.
(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti
dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive
91/250/CEE(5), 92/100/CEE(6), 93/83/CEE(7), 93/98/CEE(8) e 96/9/CE(9)
e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva
della società dell'informazione. Le disposizioni della presente
direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette
direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente
direttiva.
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti
coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e
ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È necessaria una definizione
ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato
interno.
(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se
non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme
illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o
riprodotte abusivamente.
(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il
diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al
pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto
concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo
in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere
qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su
filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di
cui all'articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante
tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico
non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con
l'esclusione di tutti gli altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e
al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su
rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti
dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello
comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari
riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere
accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i
materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive
su richiesta ("on-demand"). Tali trasmissioni sono
caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono
accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
(26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a disposizione
nei servizi su richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive
contenenti, quale parte integrante, musica proveniente da fonogrammi
commerciali, vanno incoraggiati accordi collettivi in materia di
licenze per agevolare la remunerazione dei diritti in questione.
(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere
possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di
comunicazione ai sensi della presente direttiva.
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente
direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione
dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita
nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del
diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella
Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di
vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del
diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di
noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti
nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla
presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai
diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I
della direttiva suddetta.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di
servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche
per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti
realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare
del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito
dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che
sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei
CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un
supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line"
è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il
diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.
(30) I diritti oggetto della presente direttiva possono essere
trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza
pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in
materia di diritto d'autore e diritti connessi.
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli
interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari
titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e
limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati
membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente
elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni
relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul
funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e
dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente
accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica
transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde
garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali
eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più
uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe
dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato
interno.
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle
eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di
comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si
applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco
tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati
membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del
mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in
modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere
valutato al momento del riesame futuro della legislazione di
attuazione.
(33) Si dovrebbe prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di
riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea,
che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte
integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate
all'unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra
terzi con l'intervento di un intermediario o l'utilizzo legittimo di
un'opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione
non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto
siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che
facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie
"cache", compresi gli atti che facilitano l'effettivo
funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario non
modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di
tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull'impiego delle informazioni. L'utilizzo è da
considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non
è limitato dalla legge.
(34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere
talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per
l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi
pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione
giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di
handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti
amministrativi e giudiziari.
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti
dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente
indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel
determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo
compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun
caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello
dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante
dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto
un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di
licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il
livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in
cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate
dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per
il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun
obbligo di pagamento.
(36) Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari
anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle
eccezioni o limitazioni che non lo comportano.
(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non
creano, dove previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati
membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un'eccezione, o una
limitazione in relazione alla reprografia.
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere
un'eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni
tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso
privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto
l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per
indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. Le
differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo
sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto
riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto
significativo sullo sviluppo della società dell'informazione. La
realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica
più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe
pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata
digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi
aspetti, operare una distinzione tra loro.
(39) All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione
relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in
debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in
ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di
remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di
protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero
ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in
presenza di atti di elusione della legislazione.
(40) Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione
a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio
le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti
nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a
determinati casi specifici contemplati dal diritto di
riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere
l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura "on-line"
di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva non deve
pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al
diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da
istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva
del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno
incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo
specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la
realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
(41) L'applicazione dell'eccezione o della limitazione per le
registrazioni effimere effettuate da organismi di diffusione
radiotelevisiva va intesa nel senso che i servizi di un'emittente
comprendono quelli di persone che operano per conto o sotto la
responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva.
(42) Nell'applicare l'eccezione o la limitazione per finalità
didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, compreso
l'apprendimento a distanza, la natura non commerciale dell'attività in
questione dovrebbe essere determinata dall'attività in quanto tale. La
struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell'organismo di
cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine.
(43) È in ogni caso importante che gli Stati membri adottino tutte le
opportune misure per favorire l'accesso alle opere da parte dei
portatori di un handicap che impedisca di fruirne, tenendo
particolarmente conto dei formati accessibili.
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste
nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli
obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono
essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi
legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la
normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali
protetti. L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte
degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto
dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto
del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di
alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel
caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti.
(45) Le eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3
e 4 non dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni
contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei
diritti, nella misura consentita dalla legislazione nazionale.
(46) Il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei
diritti a risolvere le loro controversie. La Commissione dovrebbe, in
cooperazione con gli Stati membri, nell'ambito del Comitato di
contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi
giuridici per la risoluzione delle controversie relative al diritto
d'autore e i diritti connessi.
(47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei diritti di far
ricorso a misure tecnologiche per impedire o limitare atti non
autorizzati dal titolare del diritto d'autore, dei diritti connessi o
del diritto sui generis sulle banche dati. Esiste tuttavia il rischio
di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare
l'elusione della protezione tecnica offerta da tali misure. Per
evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare
il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una
protezione giuridica armonizzata contro l'elusione di efficaci misure
tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi
a tal fine.
(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle
misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati
dai titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto
sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale
funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo
tecnologico. Tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione
di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi a
tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi, prodotti,
componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'articolo
6. Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della
proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che
hanno una finalità commerciale significativa o un'utilizzazione
diversa dall'elusione della protezione tecnica. Segnatamente, questa
protezione non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla
crittografia.
(49) La protezione giuridica delle misure tecnologiche non pregiudica
l'applicazione delle disposizioni nazionali che possono vietare il
possesso privato di dispositivi, prodotti o componenti per l'elusione
di misure tecnologiche.
(50) Una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate le
disposizioni specifiche di protezione previste dalla direttiva
91/250/CEE. In particolare essa non si dovrebbe applicare alla tutela
delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi per
elaboratore, disciplinata esclusivamente da detta direttiva. Non
dovrebbe inoltre ostacolare né impedire lo sviluppo o l'utilizzo di
qualsiasi mezzo atto a eludere una misura tecnologica se necessario
per l'esecuzione degli atti da compiere ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 3, e dell'articolo 6 della direttiva 91/250/CEE. Gli
articoli 5 e 6 di tale direttiva si limitano a stabilire le eccezioni
ai diritti esclusivi applicabili ai programmi per elaboratore.
(51) La protezione giuridica delle misure tecnologiche si applica
senza pregiudicare l'ordine pubblico, come enunciato all'articolo 5, o
la sicurezza pubblica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere
l'adozione di misure volontarie da parte dei titolari, comprese la
conclusione e l'attuazione di accordi fra i titolari e altre parti
interessate, per tener conto, a norma della presente direttiva della
realizzazione degli obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni
previste nella normativa nazionale. Se, trascorso un congruo lasso di
tempo, tali misure o accordi volontari ancora mancassero, gli Stati
membri dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari
forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o limitazioni i mezzi
necessari per fruirne, modificando una misura tecnologica già in atto
o in altro modo. Tuttavia, per scongiurare abusi relativamente alle
misure prese dal titolare, anche nel quadro di un accordo, o da uno
Stato membro, tutte le misure tecnologiche attuate in applicazione
delle suddette misure dovrebbero godere di tutela giuridica.
(52) Nell'applicare un'eccezione o una limitazione per riproduzioni a
uso privato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), gli
Stati membri dovrebbero analogamente promuovere l'adozione di misure
volontarie per realizzare gli obiettivi di tali eccezioni o
limitazioni. Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere
possibile la riproduzione a uso privato, non siano state adottate
entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri possono
adottare provvedimenti per consentire che i beneficiari delle
eccezioni o limitazioni in questione ne fruiscano realmente. Le misure
volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre
parti interessate, come pure le misure prese dagli Stati membri, non
impediscono ai titolari di far uso di misure tecnologiche coerenti con
le eccezioni o limitazioni per riproduzioni ad uso privato previste
dalla normativa nazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 2,
lettera b), tenendo conto delle condizioni di equo compenso di cui a
tale disposizione, paragrafo 2, lettera b), né l'eventuale
differenziazione tra diverse condizioni d'uso conformemente
all'articolo 5, paragrafo 5, come il controllo del numero di
riproduzioni. Per scongiurare abusi relativamente alle suddette
misure, tutte le misure tecnologiche di protezione dovrebbero godere
di tutela giuridica.
(53) La protezione delle misure tecnologiche dovrebbe assicurare un
ambiente sicuro per la fornitura di servizi interattivi su richiesta
("on-demand"), in modo tale che il fruitore possa accedere
alle opere o ad altri materiali dal luogo e nel momento che ha scelto
individualmente. Laddove i servizi siano regolati da accordi
contrattuali, il primo ed il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo
4, non dovrebbero applicarsi. Le forme di uso non interattivo
"on-line" dovrebbero rimanere soggette a quelle
disposizioni.
(54) Sono stati fatti notevoli progressi in materia di
standardizzazione internazionale dei sistemi tecnici di
identificazione di opere ed altri materiali protetti in formato
digitale. Dato il sempre maggiore sviluppo dei collegamenti in rete,
le differenze tra le misure tecnologiche potrebbero dare luogo a
un'incompatibilità di sistemi all'interno della Comunità. Dovrebbero
essere incoraggiate la compatibilità e l'interoperabilità dei diversi
sistemi. Sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di
sistemi globali.
(55) Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere,
in particolare in rete, il che comporterà la necessità per i titolari
dei diritti di identificare meglio l'opera o i materiali protetti,
l'autore dell'opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire
informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell'opera o
di altro materiale protetto, così da rendere più facile la gestione
dei diritti ad essi connessi. Si dovrebbero incoraggiare i titolari,
quando mettono in rete opere o altri materiali protetti, a usare
contrassegni indicanti, tra l'altro, la loro autorizzazione, oltre
alle informazioni di cui sopra.
(56) Sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a
rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime del
diritto d'autore, apposte sull'opera ovvero a distribuire, importare a
fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare
o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti
dai quali siano state eliminate senza autorizzazione tali
informazioni. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che
potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno, è
necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte
queste attività.
(57) Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a
seconda della loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile
il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di
materiale protetto da parte di singoli consumatori e pertanto
consentire di registrarne il comportamento "on-line". Le
misure tecnologiche in oggetto devono presentare, nelle loro funzioni
tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto
dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati(10).
(58) Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni
efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti
nella presente direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure
necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e
l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci,
proporzionate e dissuasive e includere la possibilità del risarcimento
e/o di un provvedimento ingiuntivo e, se necessario, di procedere al
sequestro del materiale all'origine della violazione.
(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari
possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività
illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a
porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre
sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti
dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento
inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da
parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa
possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti
dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell'articolo
5. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo
dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati
membri.
(60) La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe
ostare all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o
comunitario in altri settori, come la proprietà industriale, la
protezione dei dati, l'accesso condizionato, l'accesso ai documenti
pubblici e la norma della cronologia dell'utilizzo dei media, che
possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti
connessi.
(61) Per conformarsi al trattato del WIPO sulle interpretazioni, le
esecuzioni e i fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva
93/98/CEE dovrebbero essere modificate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OBIETTIVO E CAMPO D'APPLICAZIONE
Art. 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto
d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con
particolare riferimento alla società dell'informazione.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non
modifica e non
pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi
al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla
radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti
connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.
CAPO II
DIRITTI ED ECCEZIONI
Art. 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro
riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto
riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda
le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o
via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Art. 3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto
di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o
senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del
pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del
pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro
riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto
riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda
le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o
via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione
del pubblico, come indicato nel presente articolo.
Art. 4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita
o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera
non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima
vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di
detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo
consenso.
Art. 5
Eccezioni e limitazioni
1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2
gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di
rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte
integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti
all'unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un
intermediario o
b) un utilizzo legittimo
di un'opera o di altri materiali.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o
limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per
quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di
qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente
effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a
condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona
fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente
commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali
interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche
accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che
non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o
indiretto;
d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di
diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro
proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi
ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere
documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da
istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non
commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti
ricevano un equo compenso.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o
limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi
seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso
didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di
impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap,
sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere
commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare
handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico
o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di
attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o
di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è
espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il
nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri
materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si
indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di
rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali
protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si
indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi
e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di
conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti,
nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché
si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o
cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura,
realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro
tipo in altri materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al
pubblico o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia
necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi
altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o
pastiche;
l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o
riparazioni di attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un
disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire
quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a
disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività
privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle
istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri
materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di
vendita o di licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza
in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione,
purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla
libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della
Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel
presente articolo.
4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione
al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente
articolo, essi possono anche disporre un'eccezione o limitazione al
diritto di distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura
giustificata dallo scopo della riproduzione permessa.
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono
applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri
materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare.
CAPO III
TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI
DIRITTI
Art. 6>
Obblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica
contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone
consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli,
di perseguire tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro
la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il
noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a
scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la
prestazione di servizi, che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una
commercializzazione, con la finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso
commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate
con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di
efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini della presente direttiva, per "misure
tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o
componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono
destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali
protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del
diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o
dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva
96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci"
nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia
controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di
accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la
distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro
materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che
realizza l'obiettivo di protezione.
4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza
di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari
e altre parti interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti
adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario
di un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in
conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o
dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire
della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale
eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale
all'opera o al materiale protetto in questione.
Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti
del beneficiario di un'eccezione di una limitazione prevista in
conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), a meno che i
titolari non abbiano già consentito la riproduzione per uso privato
nella misura necessaria per poter beneficiare dell'eccezione o
limitazione in questione e in conformità delle disposizioni
dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza
impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al
numero di riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.
Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche
in attuazione di accordi volontari e le misure tecnologiche attuate in
applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono
della protezione giuridica di cui al paragrafo 1.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo
non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico
sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i
componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal
luogo e nel momento scelti individualmente.
Quando il presente articolo si applica nel contesto delle direttive
92/100/CEE e 96/9/CE, il presente paragrafo si applica mutatis
mutandis.
Art. 7
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica
contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti
atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei
diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per
radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico
opere o altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva o
del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state
rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche
sul regime dei diritti; ove chi compie tali atti sia consapevole,
o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi
induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti
d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto sui
generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, per "informazioni sul regime
dei diritti" s'intende qualunque informazione fornita dai
titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di
cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui
al capitolo III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi altro
titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le
condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque
numero o codice che rappresenti tali informazioni.
La disposizione di cui al primo comma si applica quando uno qualsiasi
degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella
comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti
di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di
cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 8
Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso
contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella
presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire
l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di
ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e
dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i
titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una
violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione
per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il
sequestro del materiale all'origine della violazione, nonché delle
attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo 6, paragrafo
2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano
chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari
i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto
d'autore o diritti connessi.
Art. 9
Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni
concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli
di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri
tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione
via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale,
gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e
sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la
riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata,
l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale.
Art. 10
Applicazioni nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le
opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla
data del 22 dicembre 2002, sono tutelati dalla legislazione degli
Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o
rispondono ai criteri per la tutela di cui alla presente direttiva o
alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai
diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002.
Art. 11
Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:
a) l'articolo 7 è abrogato;
b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le limitazioni possono essere applicate solo in determinati
casi speciali che non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi
interessi dei titolari dei diritti o siano in contrasto con il normale
sfruttamento dei materiali protetti".
2. All'articolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: "2. I diritti dei produttori di
riproduzioni fonografiche scadono 50 anni dopo la
fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente
pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la
data della prima pubblicazione. Se nel periodo indicato nella prima
frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se la riproduzione
fonografica è lecitamente comunicata al pubblico durante detto
periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data di tale prima
comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal
presente paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata
dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione(11) i
diritti dei produttori fonografici non sono più protetti alla data del
22 dicembre 2002 il presente paragrafo non produce l'effetto di
proteggere tali diritti nuovamente."
Art. 12
Disposizioni finali
1. Entro il 22 dicembre 2004, e in seguito ogni tre anni, la
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente
direttiva, nella quale esamina, tra l'altro, in particolare, in base
alle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri,
l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8, alla luce dello sviluppo del
mercato digitale. Nel caso dell'articolo 6 essa esamina in particolare
se tale articolo offra un livello sufficiente di protezione e se l'uso
di efficaci misure tecnologiche abbia ripercussioni negative sugli
atti consentiti dalla legge. In particolare per garantire il buon
funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 14 del
trattato, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica
della presente direttiva.
2. La tutela dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva
non pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto
d'autore.
3. È istituito un comitato di contatto costituito dai rappresentanti
delle autorità competenti degli Stati membri. Esso è presieduto da un
rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa del
presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.
4. I compiti del comitato sono i seguenti:
a) esaminare l'impatto della presente direttiva sul funzionamento del
mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà;
b) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono
dall'applicazione della presente direttiva;
c) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della
legislazione e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi
economici, sociali, culturali e tecnologici;
d) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle
opere e degli altri elementi, compresi la copia privata e l'impiego di
misure tecnologiche.
Art. 13
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva anteriormente al 22 dicembre 2002. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Winberg
(1) GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6 e GU C 180 del 25.6.1999,
pag. 6.
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 30.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10.2.1999 (GU C 150 del
28.5.1999, pag. 171), posizione comune del Consiglio del 28 settembre
2000 (GU C 344 dell'1.12.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento
europeo del 14 febbraio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale). Decisione del Consiglio del 9 aprile 2001.
(4) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(5) Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa
alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del
17.5.1991, pag. 42). Direttiva modificata dalla direttiva
93/98/CE.
(6) Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992,
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61). Direttiva
modificata dalla direttiva 93/98/CE.
(7) Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il
coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti
connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla
ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).
(8) Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993,
concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto
d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290 del 24.11.1993
pag. 9).
(9) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L
77 del 27.3.1996, pag. 20).
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(11) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
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