la
fotocopia proibita
Una nuova legge, perche'?
Il 19 settembre e' entrata in vigore la legge n. 248
del 28 agosto 2000, intitolata "Nuove norme di tutela
del diritto d'autore", pubblicata in Gazzetta Ufficiale
del 4 settembre 2000 n. 206.
Il progetto iniziale era stato presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri Romano Prodi e dal Ministro per i beni
culturali e ambientali Walter Veltroni il 17 ottobre 1996. Negli
ultimi quattro anni il progetto ha superato i pareri delle commissioni
a cui era stata assegnata con diverse modifiche, per essere
poi approvato dalla Camera dei Deputati il 21 giugno 2000, e
dal Senato della Repubblica lo scorso 25 luglio 2000.
Prima di incominciare ad analizzare i singoli articoli della
legge 248, che modifica in maniera sostanziale diversi articoli
della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, occorre
ricordare come negli ultimi anni sono intervenute diverse direttive
della Comunita' Europea per adeguare la legislazione europea
(e quindi anche quella italiana) in materia, che hanno precisato
i diritti degli autori in merito alle nuove forme di utilizzazione
economica dovute alla evoluzione tecnologica (vedi trasmissioni
via satellite, il digitale, ecc.) che stanno profondamente modificando
il mercato, soprattutto dei videogrammi e dei fonogrammi.
In particolare ricordiamo le direttive che hanno precisato il
diritto di noleggio, il diritto di prestito, i diritti connessi
al diritto d'autore, e quelle in merito alla trasmissione
via satellite e via cavo, introducendo nuovi articoli o modificando
quelli esistenti della legge n. 633/41 (che di seguito richiameremo
con l'acronimo LDA).
La tutela del diritto d'autore si e' rafforzata
anche in campo internazionale nel settore del commercio con
gli accordi Trips, ratificati in Italia con la legge n. 747
del 29 dicembre 1994.
Tutto cio' per adeguare la normativa, come si diceva,
alle nuove forme di diffusione dell'opera dell'ingegno:
radio, televisione, satellite, cavo, e poi anche il noleggio,
che tante controversie ha suscitato in Italia, e i nuovi supporti,
come CD e DVD, e le nuove tecnologie digitali, come la compressione
MPEG per il video e l'audio.
Inoltre il diffondersi a macchia d'olio della pirateria,
favorita dai nuovi mezzi digitali di comunicazione, come le
BBS prima e Internet oggi, ha creato una forte reazione degli
autori ma soprattutto delle grandi multinazionali, che hanno
a gran voce richiesto che la legge potesse fornire i mezzi per
difendersi dalle violazioni dei loro diritti.
In ogni caso la legge sul diritto d'autore italiana, vecchia
di oltre cinquanta anni, andava adeguata ai nostri tempi.
Il diritto di diffondere
L'art. 1 della legge 248/2000 sostituisce integralmente
l'articolo 16 della LDA, che ha per oggetto il diritto
di diffondere, ovvero quel diritto, che spetta all'autore,
di diffondere la propria opera al pubblico.
Gia' in precedenza, e piuttosto recentemente, l'art.
16 aveva subito una modificazione per mezzo del Dlgs n. 581
del 23 ottobre 1996, che aveva dato rilievo alla diffusione
al pubblico non solo via etere ma anche via satellite o mediante
la ritrasmissione via cavo. Inoltre aveva introdotto l'art.
16 bis, che definisce cosa si intende per satellite, per comunicazione
al pubblico via satellite, per ritrasmissione via cavo, fissando
anche i principi di diritto internazionale privato in merito
alle trasmissioni via satellite di opere dell'ingegno
protette.
La legge 248 interviene per introdurre una nuova realta'
tecnologica, quella della trasmissione in forma codificata,
ovvero quella delle cosiddette pay-tv, che anche in Italia sta
prendendo piede in maniera rilevante.
Le leggi che regolano la pay-tv sono il Dl n. 323 del 27 agosto
1993 n. 323, convertito in legge n. 442 del 27 ottobre 1993,
e la legge n. 249 del 31 luglio 1997.
Il nuovo articolo 16 stabilisce:
"Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego
di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo,
il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi
analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite
e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata
con condizioni di accesso particolari."
Come si ha subito modo di notare, l'elencazione della
legge non ha carattere esaustivo o tassativo, poiche'
si parla genericamente di "uno dei mezzi di diffusione
a distanza". Successivamente vengono elencati alcuni di
questi mezzi, senza con cio' indicarli tutti.
All'autore spetta, senza alcun dubbio, il diritto di utilizzare
economicamente l'opera diffondendola con qualsiasi mezzo
di diffusione a distanza, qualunque esso sia, compresa la trasmissione
mediante pay-tv. Ovviamente, come succede per tutti i diritti
di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno,
anche questo diritto puo' essere ceduto, senza che cio'
incida sul diritto morale dell'autore, in special modo
quello di rivendicare la paternita' dell'opera.
La fotocopia
Il successivo art. 2 introduce delle modifiche alla LDA assai
piu' sostanziali, e che toccano da piu' vicino sia
l'autore che l'utente finale, ovvero chi usufruisce
dell'opera dell'ingegno.
La norma, lo diciamo subito, riguarda l'attivita'
di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o sistemi analoghi
(pertanto le riproduzioni su supporto cartaceo) delle opere
protette dal diritto d'autore, e nasce per combattere
il fenomeno, diffusissimo, della pirateria letteraria.
Tecnologie di riproduzione di qualita' elevatissima, costi
contenuti, un costume (quello di fotocopiare) diffusissimo nel
nostro paese, hanno costretto il legislatore a un deciso giro
di vite.
Ricordiamo che il diritto di riprodurre l'opera con qualsiasi
mezzo spetta all'autore (art. 13 LDA), e solo in determinati
casi, stabiliti dall'art. 68 LDA, e' consentita
la copia libera. La violazione del diritto di riproduzione e'
poi sanzionata anche penalmente dall'art. 171 LDA, che
punisce chiunque, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce
un'opera altrui.
L'art. 2 della legge 248/2000 interviene proprio sugli
articoli sopra citati, modificandoli, e introduce l'art.
181-ter.
In precedenza, con la legge n. 93 del 5 febbraio 1992, che
disciplina la cosiddetta "copia privata senza scopo di
lucro", nel campo della riproduzione su nastri, CD o videocassette,
il legislatore aveva stabilito che una percentuale sul prezzo
di vendita del supporto vergine deve essere corrisposta agli
autori.
Nel caso dell'opera letteraria sono state invece ristrette
le ipotesi di riproduzione, che non puo' piu' essere
superiore al 15% dell'opera per uso personale, ed e'
stato stabilito un compenso da corrispondere agli autori.
Prima di analizzare la nuova disciplina, ricordiamo cosa prevedevano
le norme prima della modifica:
1) era libera la riproduzione di singole opere o brani di opere
per uso personale dei lettori, effettuata a amano con mezzi
non idonei allo spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
Tale disciplina e' rimasta invariata.
2) era libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche,
fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.
3) era vietato lo spaccio delle copie nel pubblico, e in genere
ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore. Tale disciplina e'
rimasta invariata.
Non era previsto alcun compenso, e i limiti erano funzionali
e non quantitativi.
Con la nuova normativa, invece, la situazione cambia. Il nuovo
art. 68, modificato al comma 2 e ampliato con l'aggiunta
di due ulteriori comma, 4 e 5, dice:
"E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere
per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione
non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche,
fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le
modalita' di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.
E ' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere
ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
spettanti all'autore.
E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata
e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399,
nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo
di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione
per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti
o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito
o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi
per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori
delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante
tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel
primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso
e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate
secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente
legge. Salvo diverso accordo tra la Siae e le associazioni delle
categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore
per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall'Istat per i libri. Gli articoli 1 e 2 della
legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,
fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto
comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti
dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori
dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso
in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al
comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso
e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei
limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai
quali le biblioteche dipendono."
In breve possiamo riassumere cosi' il nuovo articolo
68:
1) innanzitutto rimane libera la riproduzione di singole opere
o brani di opere per uso personale dei lettori, ma se la riproduzione
e' effettuata mediante fotocopia o xerocopia o analogo
mezzo, non puo' essere superiore al 15% del volume esclusa
la pubblicita'.
2) il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere
un compenso, quantificato ex lege salvo diverso accordo e legato
al numero delle pagine riprodotte, destinato a essere ripartito
tra gli autori e gli editori.
In particolare, non e' consentito:
1) riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori
catalogo presso biblioteche pubbliche;
2) riprodurre per un'utilizzazione in concorrenza con
i diritti di utilizzazine economica dell'autore;
3) riprodurre oltre il limite del 15% per uso personale;
4) riprodurre senza il pagamento del compenso, quando previsto;
5) spacciare delle copie, fatte per uso personale, nel pubblico.
Alcune precisazioni relative al termine biblioteca
Il nuovo articolo 68 al comma 2 fa riferimento espressamente
e genericamente al concetto di biblioteca, senza specificare
cosa intende con questo termine, e rimanda per quanto riguarda
la disciplina per le fotocopie, ai nuovi commi 4 e 5, che contengono
alcune disposizioni relative alla biblioteche pubbliche. Anche
in biblioteca si applicano i limiti del 15% dell'opera per le
fotocopie effettuate all'interno della struttura, ma il limite
e' escluso in caso di edizioni rare fuori dai cataloghi
editoriali, per le quali e' dovuto un compenso forfettario
a favore degli aventi diritto (art. 68 comma 5).
Per biblioteca si intende una o piu' raccolte librarie:
"Raccolta di libri per lettura o studio, e anche il luogo
(sala o edificio) dove si conservano, si consultano o si leggono"
(Dizionario della lingua italiana Devoto Oli, ed. Le Monnier).
Nel termine possono essere pertanto ricomprese le raccolte dello
Stato, degli enti pubblici territoriali o di privati, indipendentemente
dall'uso pubblico delle stesse.
Per l'applicabilita' dell'art. 68 comma 5 si richiede
che la biblioteca sia pubblica: cosa si intende allora per pubblica?
In questo caso non una biblioteca di uso pubblico, ma che appartiene
allo Stato o a enti pubblici, indipendentemente dall'uso al
quale sia destinata (aperta al pubblico o meno).
Cosa si intende per "uso personale"
Con l'espressione "per uso personale" si vuole
escludere un utilizzo della fotocopia o per fine di lucro o
per fine di diffusione, o per altre forme di concorrenza economica
con i diritti dell'autore. Nel caso delle biblioteche, l'uso
personale puo' rientrare nel concetto di utilizzazione
connessa ai compiti dell'istituto.
La fotocopia in biblioteca
La norma stabilisce che:
"le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui
al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei
limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di
opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione
di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto...".
Il compenso e' determinato "ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter" ed
e' versato "direttamente ogni anno dalle biblioteche,
nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai
quali le biblioteche dipendono" (art. 68 comma 5).
Il compenso e' dovuto quindi in forma forfettaria, calcolato
secondo i criteri dettati dall'art. 181ter, che analizziamo
nei successivi paragrafi, e viene versato direttamente dalle
biblioteche alla S.I.A.E.
Riassumendo, riprodurre un'opera in biblioteca pubblica e'
permesso nei seguenti casi:
1) Fotocopia delle opere conservate, uso personale: 15% di ciascun
volume;
2) Fotocopia delle opere conservate fuori catalogo, uso personale:
nessun limite, corresponsione di un compenso forfettario;
3) Riproduzione fatta a mano o con mezzi non idonei allo spaccio,
uso personale del lettore: nessuna limitazione.
In caso di opere conservate in biblioteche private, a uso pubblico
o meno, per la riproduzione mediante fotocopia per uso personale,
vige il limite del 15% di ciascun volume e il responsabile del
centro o punto di riproduzione deve corrispondere un compenso
non forfettario. |