Diritto d’Autore
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Cos’è il diritto d’autore?
La legge speciale
22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela
delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al
teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali
dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità
dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il
"diritto d'autore".
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Quali sono i diritti morali?
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa
della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione
dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono
soggetti a termini legali di tutela.
I principali diritti morali sono:
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il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di
rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);
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il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di
opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa
danneggiare la reputazione dell’autore);
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il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se
pubblicare o meno l’opera).
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Quali sono i diritti di utilizzazione economica?
I principali diritti di utilizzazione economica
dell'opera sono:
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diritto di riproduzione: cioè
il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;
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diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera:
cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme
di comunicazione sopra specificate;
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diritto di diffusione:
cioè il diritto di effettuare la diffusione
dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o
via cavo, su reti telematiche, ecc.);
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diritto di distribuzione, cioè il
diritto di porre in commercio l’opera;
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diritto di elaborazione,
cioè il diritto di apportare modifiche all’opera
originale , di trasformarla, adattarla, ridurla ecc..
Tutti questi diritti permettono all’autore di
autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici
economici.
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Quando nasce il diritto d’autore? Ci sono delle formalità da
seguire?
Non c’è nessuna formalità
amministrativa da seguire
per ottenere il riconoscimento dei diritti d’ autore sull’ opera. Il diritto
d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera.
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Chi è il titolare dei diritti?
Il titolare dei diritti d’autore è, in via
originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera (oppure, nel caso
di opere in collaborazione, i coautori).
I diritti patrimoniali possono poi essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti
dalla legge.
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Quanto dura la tutela economica dell’opera?
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta
la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale
periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso
di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al
coautore che muore per ultimo.
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E’ libera l’utilizzazione di un’opera caduta in pubblico
dominio?
L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente
utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi
per diritto d’autore. Ciò purché si tratti dell’opera originale e non
di una sua elaborazione protetta.
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In che consiste l’attività della SIAE nell’ambito del diritto d’autore?
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività
di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE
concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere
protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i
proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia,
servendosi dei propri uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori
straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.
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E’ obbligatorio aderire alla SIAE?
Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione
alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di
curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i
propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione
specializzata e capillare è indispensabile.
In Italia, l’attività di intermediazione è
riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può
comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi
stranieri.
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L’autore che aderisca alla SIAE, deve sempre avvalersi della sua
intermediazione?
Dal momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si
avvale della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla
sua tutela. Se interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE
gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. L’autore non
può concedere direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai
diritti e non può accordare riduzioni. Tutto ciò nell’interesse
diretto dell’autore che, attraverso la gestione collettiva dei
diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è
assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni.
- Cosa sono i “diritti connessi” al diritto d’ autore ?
I “diritti connessi” al diritto d’ autore sono quei diritti che la legge
riconosce non all’ autore di un ‘opera, ma ad altri soggetti comunque
collegati o affini (si veda al riguardo il Titolo II della
legge speciale 633/1941). I diritti
connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti
ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o
supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e
televisive
Altri diritti connessi, con forme di tutela più
debole rispetto al diritto d’ autore, sono poi riconosciuti agli autori
(o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e
proprie “opere dell’ ingegno”: è il caso dei diritti sulle fotografie,
sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di
dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine
di tutela del diritto d’ autore ecc.
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