scheda
SIAE
La SIAE esiste di fatto dal 1882, quando fu fondata a Milano
da personaggi del calibro di Arrigo Boito, De Amicis, Verga,
Verdi, Sonzogno, Treves, Hoepli, Ricordi, Lombroso, Cavallotti
e Carducci.
Nel 1941, nell'ambito della legge italiana relativa al diritto
di autore, la sua esistenza viene regolata dallo stato italiano,
pur rimanendo una societa' privata, che non beneficia
di alcuna sovvenzione pubblica diretta.
L'art. 180 della legge sul diritto di autore dispone che l'attivita'
di intermediario, comunque attuata, sotto forma diretta o indiretta
di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza e anche cessione
per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica
e cinematografica, sia riservata in via esclusiva alla SIAE.
La funzione di intermediazione della SIAE non e' obbligatoria.
La legge non vieta agli autori ed agli editori di gestire direttamente
i propri diritti, anche se tale gestione diretta sia in pratica
molto difficile.
La SIAE assume la gestione solo in quanto i titolari del diritto
le danno volontariamente l'incarico, il che avviene, quasi sempre,
mediante la loro iscrizione presso la societa'.
Compiti della SIAE:
- Concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto,
di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere
tutelate
- Percezione dei proventi derivanti da dette licenze e autorizzazioni
- Ripartizione dei proventi
- Determinazione del diritto demaniale sui pezzi staccati
e sulle brevi composizioni musicali
- Tenuta del registro delle denunce riguardanti gli aumenti
del valore delle opere figurative
- Timbratura delle copie stampate di ciascun volume al fine
di controllare l'esecuzione del contratto di esecuzione
- Tenuta del registro speciale per le opere cinematografiche
- Rappresentanza ed amministrazione dei coeredi
La SIAE puo' assumere altri compiti connessi con la protezione
delle opere di ingegno, per conto dello stato e di enti pubblici
e privati.
Anche nell'ambito della legge n. 518/92 (legge relativa alla
protezione del software) vengono previsti specifici compiti
per la SIAE, in quanto deve istituire un registro pubblico speciale
per i programmi per elaboratore (art. 6) e contrassegnare i
supporti.
Alla SIAE possono iscriversi tutti coloro che compongono una
canzone, una poesia, che scrivono un libro o una commedia.
Gli iscritti nel 1993 sono stati circa 53000, ma altra cosa
e' il potersi definire socio della Societa', diritto
concesso solo a 1200 persone in tutta italia, cioe' a
quegli autori e compositori di professione, che partecipano
anche ad un fondo di solidarieta' e da cui ricavano un
vitalizio.
Soltanto a costoro e' riservato l'elettorato attivo e
passivo degli organismi interni.
Esistono quindi all'interno della societa' diversi trattamenti
economici e di conseguenza societari: degli oltre 50000 autori
il 33% non incassa nemmeno una lira all'anno, il 23% da 1 lira
a 75000, il 18% dalle 75000 alle 500000.
Piu' del 90% dei creatori di opere non riesce a vivere
del proprio lavoro e solamente l'8% matura diritti per piu'
di tre milioni annui.
Proprio nell'ultimo anno, a causa della grande siparita'
di trattamento all'interno dell'organizzazione, e' sorto
un aspro conflitto a proposito della democrazia interna, risolto
alla fine solo in sede di Cassazione.
La differenza fra iscritti e soci fa si che solo questi ultimi
possano eleggere i commissari delle cinque sezioni nelle quali
si articola la societa', senza il cui parere conforme
- e quindi vincolante - non possono essere ripartiti gli introiti.
La cassazione, a sezioni unite, ha cosi' respinto (sentenza
n.7841) il ricorso della SIAE contro la decisione del Consiglio
di Stato che nel 1992 aveva annullato le parti dello Statuto,
del regolamento generale e di quello del fondo di solidarieta'
che discriminano la posizione dei semplici iscritti rispetto
a quella dei soci, nonche' gli atti del procedimento elettorale. |