Legge 21 maggio 2004, n. 128
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione
telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle
attività cinematografiche e dello spettacolo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno delle attività
cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno
1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la
fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere
le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di
reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e'
corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli
obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi. La comunicazione, di adeguata visibilita', contiene
altresi' l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche
violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni. Le relative modalita' tecniche e i soggetti obbligati
sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di
accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le
associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale
decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da
consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli
articoli 71-sexies, 71-septies e 174-&ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, nonche' quanto previsto dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.
2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono
sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".
3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica
al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa;".
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di
prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis)
del comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, assicurando il raccordo con le
Amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione, di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita'
di polizia le informazioni in proprio possesso utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione
dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire
l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste
dall'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o
trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e
analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione
di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3
per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".
9. All'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i
compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei
supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso
dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la
sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.".
Art. 2.
Disposizioni relative alle attivita' cinematografiche e allo spettacolo
01. All'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di
gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei
finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi";
1. All'art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle
imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'art.
27 ed all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla
medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse
abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale
nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la
competente Direzione generale il risultato dell'esame
tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui
all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 24 marzo 1994, concernente "Norme di attuazione del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in
favore del cinema", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il
riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano
corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano
finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del
presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con
priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito
positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse
culturale, ai sensi dell'art. 8, con esclusivo riferimento ai criteri
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art. 8.";
b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono
inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e".
2. Le risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90
milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche
di funzionamento, del settore dello spettacolo e della Societa'
per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus
S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalita'
di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione
del decreto di cui al medesimo comma 83 dell'art. 3 della legge n.
662 del 1996.
3. L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato. Le
risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di
finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3-bis. All'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di
partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al
patrimonio della fondazione non puo' superare la misura del quaranta
per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che
possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione
fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al
patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto
annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti
pubblici erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione,
verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso
nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di
composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel
consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai
fondatori privati e' subordinata all'erogazione da parte di questi
dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale
entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per
atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione
dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato
non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.
3-ter. L'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione
della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali non avente
natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1o gennaio 2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti
principi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di
ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici
concordati in sede convenzionale ai sensi dell'art. 17, anche con
riferimento al volume dell'attivita' produttiva ed allo spazio
riservato alle giovani generazioni di artisti;
c) misura degli investimenti destinati alla promozione del
pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonche'
alla formazione del pubblico giovanile;
d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati
in sede convenzionale;
e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed
amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e
dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono
previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto
della peculiarita' dei singoli enti, anche in relazione alla
eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione
sceno-tecnica;
f) valutazione della entita' della partecipazione dei privati al
patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.
3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovra' essere
valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di
standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di
rilevazione.
4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovra' essere
valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di
rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni
hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le
attivita' culturali una dettagliata relazione circa lo stato di
raggiungimento degli obiettivi concordati.
5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti
presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo
spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25.
6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in
conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, e'
determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico
per lo spettacolo.
7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239".
3-quater. Al comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
2001, n. 6, le parole: ", ovvero hanno una partecipazione inferiore
al dodici per cento dei finanziamenti statali per la gestione della
propria attivita'," sono soppresse.
3-quinquies. All'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione
di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse
di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione
concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore
delle fondazioni lirico-sinfoniche".
3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici
derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali
delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo
reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio
della fondazione. Di tali risorse non possono comunque far parte i
contributi dei fondatori pubblici e privati.
3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri
statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e
dello spettacolo "Arcus S.p.a."
1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui
all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi
agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata
l'aliquota del tre per cento prevista dall'art. 60 della citata legge
n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di
competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il programma degli
interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1.
Tale programma puo' ricomprendere anche interventi a favore delle
attivita' culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e
le attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione sugli
interventi realizzati ai sensi del presente comma.
3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui
al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura
e dello spettacolo "Arcus S.p.a.", ed i Ministeri per i beni e le
attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono
disciplinati i criteri e le modalita' per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.
4. All'art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e
successive modificazioni, dopo le parole: Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sono inserite le seguenti: , di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
Art. 4.
Interventi nei settori dei beni e delle attivita' culturali e dello sport
1. Per interventi nel settore dei beni e delle attivita' culturali
e dello sport e' autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per
l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di
euro per l'anno 2006.
2. E' assegnato a Cinecitta' Holding S.p.a. un contributo
straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. E' assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento
di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Gli interventi di cui al comma 1, sono definiti con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni
proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di
eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa
di 450 mila euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita'
celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il
contributo e' erogato agli enti organizzatori, in Italia e in
Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi
nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni
e le attivita' culturali.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a
35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno
2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari
a 450 mila euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma
17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di capitali" sono
inserite le seguenti parole: "o cooperativa".
6-ter. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma
18 e' sostituito dai seguenti:
"18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere
indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di
attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi
delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le
societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa'
di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni
del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli
organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in
caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima
carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in
possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere
all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17
attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso
dall'assemblea dei soci.".
6-quater. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi
20, 21 e 22 sono abrogati.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.