Risposta all'interrogazione al parlamento europeo E-2820/05IT Risposta data dalla signora Reding a nome della Commissione (8 settembre 2005) La direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche prevede, per gli Stati membri, l'obbligo di garantire la riservatezza delle comunicazioni e dei dati che transitano attraverso le reti pubbliche e i servizi pubblici di telecomunicazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 5 della suddetta direttiva, e' vietato l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, senza consenso degli utenti interessati. Tuttavia, la direttiva consente ad uno Stato membro di adottare disposizioni legislative volte a limitare i suddetti diritti ed obblighi qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria, opportuna e proporzionata per la salvaguardia della sicurezza nazionale della difesa, della sicurezza pubblica e per la prevenzione, la ricerca, l?accertamento e il perseguimento dei reati. Tali misure devono essere conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di liberta', democrazia e rispetto dei diritti dell?uomo e delle liberta'. La Commissione non puo' formulare osservazioni sui singoli casi che le vengono segnalati, in particolare in quanto non ha avuto parte nei fatti e in quanto gli eventi riferiti potrebbero essere oggetto di procedimenti giudiziari nello Stato membro interessato. Nel caso specifico riferito dall'onorevole parlamentare, spetta anzitutto agli organi competenti a livello nazionale e' come l'autorita' italiana per la protezione dei dati, il "Garante per la protezione dei dati personali" stabilire se le azioni intraprese siano state necessarie, opportune e proporzionate. Un cittadino o una persona giuridica che ritiene che siano stati violati i diritti conferitigli da norme specifiche o dai principi generali del diritto comunitario, puo' inoltre presentare una denuncia alla Commissione. Nell'esame di tale denuncia la Commissione valutera' se la questione sia stata sollevata dinanzi ai competenti organi nazionali e, inoltre, dovra' prendere in considerazione il fatto che la suddetta direttiva non si applica alle attivita' che esulano dall'ambito dello stesso trattato CE, come ad esempio le attivita' attinenti la pubblica sicurezza e le attivita' dello Stato nell'ambito del diritto penale. Pertanto, la Commissione si limiterebbe ad esaminare, ove necessario, se le disposizioni legislative nazionali che autorizzano limitazioni del diritto alla riservatezza siano o no conformi al diritto comunitario.