Dic 182017
 

 

 

La mobilitazione dello scorso‭ ‬24‭ ‬novembre a L’Aquila,‭ ‬in occasione di un processo alla prigioniera delle BR-PCC Nadia Lioce,‭ ‬era inserita in un percorso di lotta anti-carceraria‭; ‬tale percorso individua il regime di‭ ‬41bis come l’apice,‭ ‬la punta di diamante del sistema di repressione italiano,‭ ‬nonché‭ ‬“scuola‭” ‬per le amministrazioni penitenziarie di tutti gli stati occidentali e non solo‭ (‬pensiamo ad esempio alla Turchia‭)‬.

Come campagna‭ “‬pagine contro la tortura‭” ‬nell’ultimo anno e mezzo,‭ ‬e come‭ ‬compagni e compagne contro il carcere,‭ ‬da una decina di anni a questa parte,‭ ‬abbiamo lanciato a più riprese diversi appuntamenti nel capoluogo abruzzese,‭ ‬proprio per la presenza in quel territorio del supercarcere che rinchiude oltre‭ ‬100‭ ‬persone,‭ ‬quasi tutte ristrette in‭ ‬41bis.

Lo scorso‭ ‬24‭ ‬novembre ci siamo così recate/i a L’Aquila da differenti parti della penisola individuando nel processo a Nadia una doppia occasione:‭ ‬poter solidarizzare con lei,‭ ‬accusata per una serie di proteste contro le condizioni di detenzione,‭ ‬attuate per mezzo di battiture,‭ ‬e per‭ ‬ribadire che il‭ ‬41bis,‭ ‬regime detentivo cui la compagna è sottoposta da‭ ‬12‭ ‬anni,‭ ‬è tortura.

Di fronte all’entrata del tribunale,‭ ‬un presidio con striscioni e volantini è stato partecipato da decine di solidali,‭ ‬mentre una cinquantina di persone hanno preteso,‭ ‬con necessaria determinazione,‭ ‬di poter essere presenti in aula‭; ‬e così è stato.
Per molti/e era la prima volta che ci si trovava a un processo con l’imputata in videoconferenza,‭ ‬prassi obbligata per chi come Nadia si trova in‭ ‬41bis,‭ ‬ma negli anni estesa anche ad altra‭ “‬tipologia‭” ‬di detenuti/e.
La videoconferenza è solo un esempio di come ciò che viene normato per la detenzione speciale,‭ ‬diventi poi‭ “‬normale‭”‬,‭ “‬di normale amministrazione‭” ‬appunto,‭ ‬quindi‭ “‬accettabile‭”‬,‭ ‬così da poter‭ ‬passare agli altri circuiti del sistema carcerario con una certa,‭ ‬supposta,‭ ‬legittimità.
Insomma,‭ ‬noi dall’altra parte dello schermo abbiamo potuto,‭ ‬per ora,‭ ‬solo immaginare cosa possa significare essere privati della possibilità di scambiare qualche sguardo complice con i propri affetti,‭ ‬sentire da vicino la solidarietà di chi è presente in aula,‭ ‬confrontarsi simultaneamente e non per interposta persona con i propri avvocati,‭ ‬eventualmente intervenire rispetto alle cose che vengono dette nel processo che si sta subendo…‭ ‬Proprio in questa udienza,‭ ‬che ha visto la partecipazione di un’ispettrice dei G.O.M.‭ (‬reparti‭ “‬specializzati‭” ‬della polizia penitenziaria operativi nelle sezioni del‭ ‬41‭) ‬come testimone dei fatti imputati alla compagna,‭ ‬è stato particolarmente difficile non esprimere sdegno.‭ ‬La naturalezza con cui questa guardia riferiva le condizioni di detenzione‭ (‬leggere:‭ ‬di annientamento psico-fisico‭) ‬all’interno delle sezioni a‭ ‬41bis,‭ ‬imposte dalle regole scritte sull’ordinamento penitenziario,‭ ‬e che‭ ‬lei‭ “‬doveva‭” ‬rendere esecutive,‭ ‬era di-sar-man-te:‭ ‬se c’è scritto che vanno fatte‭ ‬3‭ ‬perquisizioni al giorno,‭ ‬si fanno‭ ‬3‭ ‬perquisizioni al giorno.‭ ‬Punto.‭ ‬Se vige il divieto assoluto di comunicare tra detenute,‭ ‬la diretta conseguenza anche solo di un cenno della testa o di uno sguardo è il rapporto disciplinare.‭ ‬E così via.‭ ‬Candidamente.

D’altra parte,‭ ‬il dato rilevante di questa udienza,‭ ‬e che in qualche modo segna una novità,‭ ‬è stata la presa di parola da parte di Nadia,‭ ‬che ha presentato alla corte un documento di una decina di pagine in cui ha ritenuto necessario ripercorrere i passaggi della detenzione speciale,‭ ‬dall’art.90‭ ‬al‭ ‬41bis,‭ ‬descrivendo la natura vessatoria delle condizioni cui si pretende di sottoporre i detenuti e le detenute in‭ ‬41bis,‭ ‬contestualizzandole e rendendo chiaro quanto grottesche possano risultare le accuse a lei rivolte in questo processo.‭ ‬È un documento prezioso e ci sembra evidente che quella sollevata dalla compagna sia una questione di principio,‭ ‬posta con la presentazione di questo testo come memoria processuale,‭ ‬così da farlo giungere all’esterno,‭ ‬tra le mani di noi tutti/e.‭ ‬Nella memoria appunto,‭ ‬che pubblichiamo in fondo a questo testo,‭ ‬Nadia ci consegna la testimonianza diretta di ciò che ci stanno facendo.‭ ‬E tutte/i noi abbiamo la responsabilità di farne a nostra volta‭ ‬memoria.‭ ‬Memoria viva,‭ ‬perché ciò che stanno facendo a oltre‭ ‬700‭ ‬persone sottoposte in Italia al cosiddetto carcere duro,‭ ‬è ciò che potrebbe in un modo o nell’altro riguardarne molte altre.‭ ‬I paletti della legalità sono nelle mani dello stato,‭ ‬e dove vengano di volta in volta piantati dipende dal terreno fertile che trovano.‭ ‬Una parte in campo spetta sicuramente a chi ritiene di non potere e volere accettare in silenzio la tortura dell’isolamento,‭ ‬così come le condizioni di sfruttamento,‭ ‬imposte,‭ ‬torniamo a dire,‭ ‬candidamente‭ ‬dagli stati.‭ ‬Che questo terreno diventi quarzo‭!

Possiamo senz’altro dire che non sia stato il silenzio a caratterizzare la giornata del‭ ‬24:‭ ‬arrivati al momento del rinvio alla successiva udienza,‭ ‬fissata per il‭ ‬4‭ ‬maggio‭ ‬2018,‭ ‬grida e cori si sono alzati dalle file dei/delle solidali in aula,‭ ‬è stato aperto uno striscione con su scritto‭ ‬41BIS‭ = ‬TORTURA,‭ ‬qualcuno ne ha sottolineato il significato con un discorso estemporaneo…‭ ‬Nel frattempo il giudice faceva sgomberare l’aula,‭ ‬ma l’udienza era già finita e il corteo di solidali,‭ ‬con lo striscione alla testa,‭ ‬lasciava il tribunale raggiungendo il presidio all’esterno.
Di fatto non sappiamo se le nostre grida siano giunte fino a Nadia,‭ ‬il cui collegamento audio potrebbe essere stato prontamente interrotto‭; ‬d’altra parte questo dispositivo fa parte del meccanismo perverso di‭ ‬annientamento pianificato e applicato.
Lasciato il tribunale in un’ottantina ci si è diretti al carcere dove,‭ ‬con un presidio ricco di interventi a‭ ‬microfono aperto si‭ ‬è cercato di raccontare la giornata,‭ ‬rompere la monotonia della vita internata e mandare un messaggio di solidarietà a Nadia e a tutti i detenuti‭ ‬e le detenute che non abbassano la testa.

Di fronte all’abominio possiamo alzare le spalle in un gesto di rassegnazione e girare la testa dall’altra parte,‭ ‬oppure guardare dritto in avanti e rimboccarci le maniche‭! ‬Quest’ultima la nostra scelta‭!

1°‭ ‬Dicembre‭ ‬2017

CAMPAGNA‭ “‬PAGINE CONTRO LA TORTURA‭”

Di seguito la memoria processuale di Nadia:

Al Tribunale Penale de L’Aquila

La sottoscritta Nadia Lioce ha presentato opposizione al decreto penale di condanna n.29/2016‭ ‬ritenendo di poter qualificare le azioni,‭ ‬addebitatele come di disturbo delle altre detenute,‭ ‬come tradizionali azioni di protesta verso l’amministrazione penitenziaria‭ (‬battitura delle sbarre‭)‬,‭ ‬e di poter argomentare come non potesse ritenere di aver arrecato un disturbo alle altre detenute,‭ ‬non avendo udito lamentele‭; ‬né che tali azioni arrecassero un tale disturbo,‭ ‬essendo state storicamente accettate e/o condivise dalle detenute della sezione femminile‭ ‬41‭ ‬bis dell’istituto de L’Aquila,‭ ‬come in generale lo sono per tutti i detenuti.‭
‬Gli eventi in oggetto‭ –‬di battitura delle sbarre-‭ ‬sono quelli del‭ ‬25/08/2015,‭ ‬27/08/2015,‭ ‬29/08/2015,‭ ‬31/08/2015,‭ ‬04/09/2015‭ ‬e‭ ‬07/09/2015,‭ ‬quali segmento di una protesta durata dal‭ ‬27‭ ‬marzo‭ ‬2015‭ ‬al‭ ‬30‭ ‬settembre‭ ‬2015,‭ ‬con una frequenza analoga a quella citata‭ (‬documentata dalle sanzioni irrogate le cui notifiche sono state depositate agli atti‭)‬,‭ ‬e forme identiche‭ (‬battitura con bottiglietta di plastica del cancello‭) ‬e durata‭ (‬mezz’ora‭)‬,‭ ‬per un totale di episodi superiore alla cinquantina,‭ ‬in un regime di prigionia‭ “‬speciale‭” ‬quale,‭ ‬essendo segregativo nella natura e nello scopo è ordinariamente ben poco conosciuto.‭ ‬Eppure per poter contestualizzare i fatti è necessario poterne distinguere le caratteristiche,‭ ‬per cui la sottoscritta cercherà di tratteggiarle per come si sono andate determinando storicamente,‭ ‬pur nella consapevolezza che il salto esistente tra la vita civile e le condizioni della prigionia speciale in particolare,‭ ‬complessificando la rappresentazione in parole della sua concretezza,‭ ‬possa non essere colmato dal proprio tentativo e lasciarne incompleta la comprensione.‭
‬Ma è tanto più necessario quanto più è rilevabile una certa ambiguità aleggiante sulle regole che attengono alla prigionia speciale,‭ ‬sulla quale si tornerà in seguito con degli esempi.‭
‬Il‭ ‬41‭ ‬bis nasce negli anni‭ ’‬90,‭ ‬ma come antesignano ha quello che si chiamava‭ “‬articolo‭ ‬90‭”‬,‭ ‬che veniva applicato ai prigionieri politici,‭ ‬e non solo,‭ ‬ed era parte anche di una più vasta trasformazione dell’istituzione carceraria in direzione della differenziazione in più circuiti detentivi‭ (‬bassa,‭ ‬media,‭ ‬alta sicurezza‭ – ‬politici e non‭) ‬e della normalizzazione di sistemi premiali‭; ‬oltre che inquadrato in ragioni politiche la cui trattazione esula da queste precisazioni.‭
‬Entrambi finalizzati a segregazione dall’esterno e controllo interno della popolazione detenuta,‭ ‬all’origine concepiti come regimi di prigionia speciale rispondenti ad un’emergenza,‭ ‬ovvero ad una situazione a termine,‭ ‬non strutturale‭ – ‬l’art.‭ ‬90‭ ‬fu addirittura abrogato una volta ritenuta esaurita l’emergenza rivoluzionaria‭ – ‬che in quelle condizioni politiche lo rendeva compatibile con i principi costituzionali.
Il‭ ‬41‭ ‬bis conserva‭ –‬all’origine‭– ‬questa giustificazione nelle forme applicative ma,‭ ‬non sussistendo più le condizioni politiche generali dei decenni precedenti,‭ ‬in se stesso può nascere per restare come forma di prigionia speciale‭ “‬normalizzata‭”‬.
Almeno in una prima fase viene concretamente gestito con applicazioni di durata limitata della misura che la legge prevedeva potessero essere anche di‭ ‬3‭ – ‬6‭ ‬mesi e con proroghe non automatiche,‭ ‬e sia l’amministrazione che la giurisprudenza le concepiva revocabili‭; ‬successivamente la legge aumentò la durata della singola applicazione a‭ ‬1‭ ‬o‭ ‬2‭ ‬anni e poi ancora,‭ ‬così che attualmente la durata della prima applicazione è imposta a‭ ‬4‭ ‬anni,‭ ‬quasi‭ ‬10‭ ‬volte più che all’origine,‭ ‬mentre le proroghe sono di un biennio e sono automatiche nella sostanza.‭ ‬Se fino al‭ ‬2009‭ ‬esisteva una teorica possibilità di revoca della misura,‭ ‬in sede ministeriale o giurisdizionale,‭ ‬in quanto l’onere di provare la sussistenza di motivi di applicazione era in capo al proponente o al decisore,‭ ‬con le modifiche apportate questa teorica possibilità non esiste più‭ (‬che non significa che non ci sia stata più alcuna revoca da allora,‭ ‬ma un conto è la regola,‭ ‬un altro il caso particolare‭)‬.‭[‬1‭]
Precedentemente la detenzione speciale consisteva nella separazione delle sezioni o dei reparti di‭ ‬41‭ ‬bis da quelli ordinari‭ (‬comuni,‭ ‬A.S.,‭ ‬EIVC‭); ‬nella limitazione dei rapporti con l’esterno ai colloqui con il vetro con familiari entro il‭ ‬3°‭ ‬grado per una o due volte al mese decise dal ministero oppure dal tribunale di sorveglianza territoriale in sede di reclamo,‭ ‬quando la competenza a decidere dei reclami al‭ ‬41‭ ‬bis era dei tribunali di sorveglianza locali‭; ‬limitazioni dei‭ “‬pacchi‭” ‬di vestiario e cibi mensili a‭ ‬2‭ ‬per‭ ‬10‭ ‬kg totali‭; ‬limitazione delle telefonate a‭ ‬1‭ ‬o‭ ‬2‭ ‬a familiari‭ (‬che per riceverla devono recarsi al carcere‭)‬.‭ ‬Per quanto riguarda la limitazione dei rapporti all’interno essa consisteva:‭ ‬nella frequentazione di‭ ‬2‭ ‬ore di passeggi e‭ ‬2‭ ‬ore di saletta in gruppi formati al massimo da cinque persone.‭
‬Per dare un termine di comparazione rispetto all’antesignano:‭ ‬l’art.‭ ‬90‭ ‬non prevedeva suddivisioni in gruppi,‭ ‬cioè i‭ “‬gruppi‭” ‬non esistevano,‭ “‬l’aria‭” (‬o passeggi‭) ‬era frequentata dalla sezione nel suo complesso‭; (“‬la socialità‭” ‬forse al tempo non esisteva‭)‬.
Rispetto agli altri circuiti detentivi:‭ ‬tutti i circuiti prevedono che l’aria sia a frequentazione comune,‭ ‬di tutta la sezione o di tutto il reparto.‭ ‬Non tutti i reparti utilizzano sale per la socialità che perciò può essere fatta nelle celle in un numero limitato di persone scelte dal detenuto volta per volta.
I detenuti comuni usufruiscono di sei ore mensili di colloquio con un arco più esteso di familiari,‭ ‬quelli in alta sicurezza o del fu EIVC,‭ ‬di quattro ore.
Tutti i detenuti di bassa,‭ ‬media e alta sicurezza possono fare una telefonata settimanale di dieci minuti ai familiari.
Il‭ ‬41‭ ‬bis prevede inoltre in tutti i casi la censura della corrispondenza che il censore operativo esamina,‭ ‬ed eventualmente sottopone al giudice competente,‭ ‬per la decisione dell’inoltro o meno.‭ ‬Una misura applicabile anche a detenuti non in‭ ‬41‭ ‬bis,‭ ‬in genere a quelli in A.S.
Tutto il resto del trattamento in teoria non avrebbe ragione di differire.
Cioè:‭ ‬si potrebbe erroneamente pensare che le altre condizioni di prigionia di detenuti ordinari e in‭ ‬41‭ ‬bis,‭ ‬possano essere le stesse.
In realtà non è mai stato così.
Innanzitutto perché la legge nel definire‭ “‬le misure eccezionali‭” ‬rispetto all’ordinamento non ha mai citato limiti minimi,‭ ‬con cui di norma si asseriscono le condizioni garantite per ogni condizione della prigionia,‭ ‬ma solo massimi.
Ad esempio:‭ ‬le ore di colloquio,‭ ‬di aria,‭ ‬di saletta,‭ ‬i chilogrammi e il numero dei pacchi,‭ ‬i capi di vestiario e i generi alimentari e di conforto detenibili in cella‭… ‬sono tutti limiti non superabili.‭ ‬Le ore all’aperto‭ – ‬una all’aria,‭ ‬l’altra in saletta‭ – ‬sono‭ “‬non superiori a due‭”‬.‭
Cioè,‭ ‬mai condizioni garantite,‭ ‬proprio perché è stato un regime concepito come una eccezione‭ (‬e lo è‭) ‬rispetto ad una normalità.
Poi perché il decreto riserva al vertice dell’amministrazione ulteriori specifiche disposizioni,‭ ‬individualizzate e non,‭ ‬sicché tutto il resto può anche differire totalmente e ulteriori compressioni delle libertà residue ed estensioni delle restrizioni possono colpire ogni aspetto della vita quotidiana,‭ ‬che sia per iniziativa del Dipartimento o per iniziativa locale,‭ ‬di interpretazione delle direttive,‭ ‬o di propositività di iniziativa.
Infine perché addetti alla custodia dei detenuti al‭ ‬41‭ ‬bis sono i G.O.M.,‭ ‬cioè un corpo speciale di polizia penitenziaria,‭ ‬forse introdotto nel‭ ‬1998‭ ‬e dal‭ ‬2009‭ ‬obbligatoriamente nei reparti di‭ ‬41‭ ‬bis,‭ ‬che consiste in una sorta di polizia penitenziaria militarizzata‭ ‬-finora informalmente-‭ ‬centrata su compiti di contrasto e in grado di praticare questo genere di direttive.‭
‬Questa serie di peculiarità incidono su tutti gli aspetti della vita quotidiana:‭ ‬da quello delle disponibilità materiali‭ – ‬detenibilità di materiali in cella,‭ ‬dal vestiario,‭ ‬al cartaceo,‭ ‬a generi alimentari e di conforto o per l’igiene ambientale,‭ ‬o degli oggetti personali‭; ‬a quello dell’accessibilità all’acquisto di prodotti non inclusi nella lista dei generi acquistabili di‭ “‬sopravvitto‭”; ‬a quello delle modalità e frequenza di svolgimento delle perquisizioni personali o della cella.‭
‬Ognuno di questi aspetti delle necessità,‭ ‬condizioni e disponibilità personali può essere investito,‭ ‬e concretamente lo è stato e lo è,‭ ‬da un regime ulteriormente restrittivo,‭ ‬quando in modo‭ “‬regolamentato‭” ‬quando nella pratica provocatoria e nella finalità vessatoria che voglia essere messa in atto ad arbitrio,‭ ‬incidendo in modo significativo sulla vivibilità quotidiana della prigionia,‭ ‬con una tendenza dominante alla generalizzazione delle condizioni più restrittive e privative,‭ ‬per un principio di cosiddetta uguaglianza.
A tutto ciò va aggiunto che,‭ ‬con le modifiche legislative introdotte nel‭ ‬2009,‭ ‬la logica giuridica generale che sopravviveva alla base del‭ ‬41‭ ‬bis originario viene rovesciata e viene sancita una sostanziale e permanente esternità‭ “‬spaziale‭” ‬del regime speciale all’ordinamento giuridico generale,‭ ‬che subentra alla eccezionalità e al suo carattere per così dire temporale.
Innanzitutto,‭ ‬appunto,‭ ‬esso,‭ ‬da misura almeno in teoria circoscritta nel tempo,‭ ‬diventa strutturale per un tipo di persone,‭ ‬cioè per coloro ai quali fosse stata applicata dal ministero.
L’inversione giuridica attraverso la quale può concretamente succedere è il trasferimento dell’onere della motivazione.‭ ‬Da questo momento quella che andrà motivata,‭ ‬di fatto,‭ ‬non è più la proroga della misura,‭ ‬ma la sua revoca.‭ ‬Dunque l’onere viene trasferito dal proponente o decisore al detenuto in‭ ‬41‭ ‬bis,‭ ‬che deve dimostrare:‭ ‬o che c’è stato uno scambio di persona,‭ ‬che cioè non è lui la persona che il Ministero vuole assoggettare alla misura,‭ ‬oppure di essere un collaboratore,‭ ‬cioè non il tipo di persona cui la misura è destinata.‭
‬Per un prigioniero che si è assunto le sue responsabilità verso un referente politico‭ – ‬l’organizzazione rivoluzionaria d’appartenenza‭ – ‬e sociale‭ – ‬la classe a cui ha rivolto la proposta rivoluzionaria‭ – ‬è cioè una esplicita richiesta di abiura politica che,‭ ‬di fatto,‭ ‬in se stessa abolisce il diaframma giuridico ordinariamente interposto dallo stato nel rapporto col prigioniero politico e politicizza il rapporto stesso,‭ ‬facendo diventare il regime di prigionia speciale uno specifico piano di confronto.‭ ‬Confronto nel quale,‭ ‬in sostanza e in generale,‭ ‬l’interesse del prigioniero ad una prigionia‭ “‬normale‭”‬,‭ ‬non segregata,‭ ‬viene usato contro lui stesso,‭ ‬ossia come leva per ottenere la collaborazione,‭ ‬praticamente in modo esplicito.
E,‭ ‬a corroborare la coercitività del regime speciale ai fini della torsione della volontà degli assoggettati ad esso,‭ ‬viene allargato lo spettro delle misure restrittive fino a quel momento adottate e vengono intensificate quelle già esistenti,‭ ‬in parte con la legge stessa,‭ ‬in altra parte tramite ordinanze e circolari dell’amministrazione centrale o locale.
La sottoscritta approfondirà ora le condizioni particolari del regime di‭ ‬41‭ ‬bis in cui si sono collocati i fatti in oggetto,‭ ‬specificando cosa siano i gruppi,‭ ‬partendo da quello che sono diventati.‭
‬La legge del‭ ‬2009‭ ‬restringe i‭ “‬gruppi‭”‬:‭ ‬da‭ ‬5‭ ‬componenti‭ – ‬al massimo‭ – ‬li riduce a‭ ‬4.
Inoltre,‭ ‬essa dispone che le carceri per‭ ‬41‭ ‬bis siano distinte dalle altre,‭ ‬allocate nelle isole e,‭ ‬mentre il Ministero stabilisce la costruzione di apposite strutture carcerarie con sezioni‭ “‬monogruppo‭”‬,‭ ‬la legge dispone anche che le strutture carcerarie adibite al regime di‭ ‬41‭ ‬bis,‭ ‬in generale siano attrezzate logisticamente per assicurare che i movimenti degli appartenenti a un gruppo avvengano precludendo la comunicazione con appartenenti a gruppi diversi dal proprio‭ (‬la qual cosa in una sezione‭ “‬plurigruppo‭” – ‬come quella dei fatti in oggetto‭ – ‬avviene con l’accostamento dei‭ “‬blindati‭” ‬delle celle,‭ ‬da parte del personale penitenziario,‭ ‬durante il passaggio nel corridoio di un detenuto‭)‬,‭ ‬in quanto stabilisce anche il divieto di comunicare tra appartenenti a gruppi diversi‭ (‬comunicazione che sarebbe fisicamente possibile nelle sezioni‭ “‬plurigruppo‭”)[‬2‭]‬.
Con questa ulteriore stretta segregativa è avvenuto che i‭ “‬gruppi‭” ‬non siano più stati delimitazioni circoscritte alla frequentazione di passeggi e saletta per una funzione di controllo interno,‭ ‬ma siano diventati‭ “‬esclusivi‭”‬.
E‭’ ‬avvenuto cioè uno slittamento sostanziale dei paradigmi alla base della legge originaria che già‭ – ‬rispetto all’art.‭ ‬90-‭ ‬introduceva delimitazioni alla frequentazione comune di aria e socialità,‭ ‬rispetto alle condizioni degli altri circuiti detentivi.
Un’evoluzione della normalizzazione dell’eccezione per il tramite della torsione giuridica,‭ ‬che sembra giungere a un momento di inversione del senso giuridico particolare della prigionia speciale,‭ ‬sancendone una ambigua ma strutturata e strutturale esternità ad un contesto regolamentare sistematico.
In pratica,‭ ‬con questo slittamento,‭ ‬i‭ “‬gruppi‭” ‬diventano‭ “‬gruppi di segregazione‭” ‬che escludono tutti gli altri.
Prima erano limitati ad un’aggregazione di‭ ‬5‭ ‬persone,‭ ‬per un’asserita garanzia di controllo,‭ ‬ora la vita in ogni sua espressione,‭ ‬anche verbale,‭ ‬non deve fuoriuscire dal gruppo di assegnazione‭ (‬ridotto ad un massimo di‭ ‬4‭ ‬persone‭)‬.
Non un‭ “‬buongiorno‭” ‬può essere scambiato.
Così come effettivamente disposto dalla direzione dell’istituto de L’Aquila in data‭ ‬6‭ ‬novembre‭ ‬2016.‭ ‬Un divieto di scambio di saluto tra detenuti presenti all’interno di una medesima sezione,‭ ‬che in concreto interruppe questa sopravvissuta tradizione e che è una delle espressioni,‭ ‬materializzate,‭ ‬di quella ambiguità aleggiante sulle regole del‭ ‬41‭ ‬bis,‭ ‬che si genera tra disposizioni di legge già citate,‭ ‬disposizioni del decreto di‭ ‬41‭ ‬bis,‭ ‬apparentemente a raggio di azione circoscritto‭[‬3‭]; ‬e contenuti di giurisprudenza costituzionale‭ (‬esempio:‭ ‬sent.‭ ‬C.Cost.‭ ‬122/2017‭) ‬che,‭ ‬dagli asseriti legittimi limiti alla comunicazione dei detenuti appare escludere,‭ ‬e con un argomento pesante quale quello dell’inviolabilità della persona,‭ ‬la possibilità di precludere comunicazioni tra detenuti compresenti in una sezione,‭ ‬in quanto argomenta di limitazioni alla facoltà dei detenuti di intrattenere colloqui diretti con persone esterne all’ambiente carcerario‭[‬4‭]‬.
Uno slittamento che pare essere potuto avvenire in una condizione generale formata da una reiterazione di rappresentazioni pubbliche del carcere come un‭ “‬santuario‭”‬,‭ ‬ovvero luogo in cui chi vi si trovi è invulnerabile,‭ ‬incontrollabile e incoercibile,‭ ‬opposte alla realtà della prigione,‭ ‬in cui le libertà sono a priori residue,‭ ‬e chi vi è rinchiuso è‭ “‬coatto‭”‬,‭ ‬che hanno sollecitato un’aspettativa pubblica giustificante le scelte politiche alla base della legiferazione.‭
‬In ogni caso,‭ ‬ricostruendo gli avvenimenti,‭ “‬la parola‭” ‬segregata fu in realtà introdotta già da una circolare ministeriale nell’agosto‭ ‬2008,‭ ‬cioè circa‭ ‬10‭ ‬anni fa,‭ ‬plausibilmente come sperimentazione della successiva introduzione legislativa.
La‭ “‬parola‭”‬,‭ ‬ovvero quella facoltà innata del genere umano che storicamente presso un po‭’ ‬tutte le civiltà ne tipicizza la dignità rispetto alle altre specie animali,‭ ‬viene criminalizzata in se stessa.‭ ‬Verso il detenuto in‭ ‬41‭ ‬bis che non si auto inibisse,‭ ‬lo è dal‭ ‬2008‭ ‬in poi con la sanzione disciplinare,‭ ‬sebbene non prevista come indisciplina specifica dall’ordinamento penitenziario né dal regolamento di esecuzione almeno fino al settembre‭ ‬2017,‭ ‬ma,‭ ‬si presume,‭ ‬suscettibile di sanzione in quanto inosservanza di un ordine.‭ ‬Ma verso chiunque altro‭ “‬consentisse‭” ‬al detenuto in‭ ‬41‭ ‬bis di‭ “‬comunicare‭” ‬con‭ “‬l’esterno‭” (‬presumibilmente anche del gruppo‭) ‬-dal personale penitenziario,‭ ‬all’avvocato,‭ ‬al familiare,‭ ‬a chiunque solidarizzi-‭ ‬la previsione legislativa del‭ ‬2009‭ ‬è l’incriminazione penale.‭ ‬E tenuto conto che‭ “‬verba volant‭”‬,‭ ‬che significa che le parole non hanno consistenza materiale,‭ ‬né in se stesse potenzialità di effetti materiali,‭ ‬intorno a questa criminalizzazione è venuto a formarsi un grumo antigiuridico potenzialmente ad alto tasso di criminogenità,‭ ‬potendo chiunque essere accusato di qualunque cosa‭[‬5‭]‬.
Questa innovazione legislativa,‭ ‬insieme a quella che andava a creare un regime speciale per il diritto di difesa del detenuto in‭ ‬41‭ ‬bis limitandone le ore di colloquio e la durata delle telefonate‭ (‬negli anni arrivate alla consulta e dichiarate incostituzionali‭) ‬e insieme centralizzazione presso un unico Tribunale di Sorveglianza‭ – ‬quello territoriale del Ministero decretante la misura-‭ ‬dei reclami contro i decreti di‭ ‬41‭ ‬bis,‭ ‬andarono ad integrare il nuovo paradigma del‭ “‬carcere duro‭”‬.‭ ‬Un paradigma la cui specificità rispetto al precedente è la capacità di proiezione di conseguenze a largo raggio,‭ ‬molto oltre l’ambito dei suoi‭ “‬ristretti‭” ‬o dell’intera popolazione detenuta,‭ ‬venendo ad incidere sul ruolo e sull’operatività di tutta la Magistratura di Sorveglianza.
Conseguenze al confronto delle quali le tendenze all’inibizione della parola non solo conversazionale,‭ ‬ma pure funzionale‭[‬6‭] ‬sono solo una deriva parossistica localizzata dentro le mura del‭ ‬41‭ ‬bis.
A questo punto è necessario accennare alla specificità della componente femminile della popolazione detenuta a‭ ‬41‭ ‬bis.
La specificità della sezione‭ ‬41‭ ‬bis femminile dell’Aquila è quella di essere stata istituita da zero.‭ ‬Cioè scegliendo:‭ ‬ubicazione geografica e strutturale,‭ ‬personale assegnato e sua formazione,‭ ‬e il trattamento a cui sottoporre le‭ “‬politiche‭” ‬per cui è nata.‭ ‬E ciò potendo contare sul fatto che le prigioniere sottoposte alla misura non avessero un’esperienza pregressa,‭ ‬nemmeno storica,‭ ‬del‭ ‬41‭ ‬bis‭ (‬misura che viene previsto possa essere applicata anche ai politici nel‭ ‬2002‭)‬.‭ ‬Inoltre,‭ ‬la mancanza di una loro coesione per ragioni di forza maggiore,‭ ‬ha reso più praticabile un trattamento di‭ “‬massimo rigore‭”‬.
Col passare degli anni,‭ ‬e radicato l’insediamento e le sue caratteristiche di fondo,‭ ‬la particolarità è stata essenzialmente quella di essere poche.
Ma è necessario fare un passo indietro.
Fino al‭ ‬2005,‭ ‬la sezione‭ ‬41‭ ‬bis femminile era quella di Rebibbia,‭ ‬a Roma,‭ ‬dove le restrizioni applicate erano quelle di legge e generali,‭ ‬e il personale penitenziario era ordinario.
Quella sezione nel‭ ‬2009‭ ‬chiuse.
In quella aquilana,‭ ‬aperta nell’ottobre‭ ‬2005,‭ ‬per applicare il‭ “‬massimo rigore‭” ‬fu adottato l’espediente di elaborare ed affiggere nella saletta della sezione un regolamento apposito per la sezione,‭ ‬che voleva dare l’impressione che,‭ ‬data la peculiarità di genere della sezione,‭ ‬essendo femminile in un carcere esclusivamente maschile,‭ ‬ne servisse uno apposta,‭ ‬altrimenti esisteva un regolamento di istituto che era vigente a tutti gli effetti.
In realtà,‭ ‬quando nel‭ ‬2006‭ ‬fu chiesto di poter acquisire il regolamento d’istituto‭ –‬tutti gli istituti devono averne uno‭ – ‬non fu opposto un diniego,‭ ‬non sarebbe stato giustificabile,‭ ‬ma fu affissa una copia del regolamento mancante di alcune pagine iniziali e anche al suo interno.‭ ‬Se ne dovette perciò reclamare l’affissione nella sua interezza al Magistrato di sorveglianza.‭ ‬E infatti così fu fatto quando il magistrato lo ordinò.
Allora si poté scoprire che,‭ ‬quelle mancanti,‭ ‬erano pagine concernenti modalità di perquisizione personale,‭ ‬quantità e generi alimentari,‭ ‬di vestiario e altro,‭ ‬detenibili in cella.‭ ‬Ambiti in cui la prassi nella sezione femminile non osservava il regolamento a scapito delle detenute,‭ ‬fino a quel momento ancora poco esperte.
La sottoscritta farà alcuni esempio pratici:‭ ‬le‭ “‬perquisizioni personali con denudamento‭” ‬venivano fatte con denudamento integrale nonostante il regolamento d’istituto prescrivesse che il detenuto restasse con gli indumenti intimi.
Un altro esempio:‭ ‬il regolamento d’istituto prevedeva che in cella si potessero detenere‭ ‬10‭ ‬pacchetti di sigarette.‭ ‬Quello di sezione non contemplava l’argomento,‭ ‬sicché la quantità detenibile veniva comunicata oralmente.‭ ‬Diventarono‭ ‬8,‭ ‬poi‭ ‬6,‭ ‬poi‭ ‬4.‭ ‬E il momento della decisione di ridurre da‭ ‬8‭ ‬a‭ ‬6‭ ‬ecc.‭ ‬era quello in cui nel corso della perquisizione della cella,‭ ‬a quel tempo settimanale,‭ ‬se ne trovavano‭ ‬7,‭ ‬poi‭ ‬5‭ ‬e così via.
Alla detenuta veniva contestata la detenzione di un‭ “‬eccesso‭”‬,‭ ‬alla previsa e scontata rimostranza,‭ ‬la prima volta c’era l’avvertimento,‭ ‬la seconda il rapporto disciplinare.‭ ‬E così per ogni variazione in senso restrittivo che potesse/volesse essere inventata.
A quel tempo,‭ ‬fino a tutto il‭ ‬2009,‭ ‬era un metodo,‭ ‬poi è diventato periodico,‭ ‬mentre,‭ ‬più in generale,‭ ‬anche sui generi detenibili in cella il dipartimento ha sussunto molte delle potestà prima in capo,‭ ‬almeno formalmente,‭ ‬ai direttori.
Come detto,‭ ‬la particolarità della sezione femminile‭ ‬41‭ ‬bis è ora in buona parte dovuta alla scarsità di detenute,‭ ‬un dato di fatto che di per sé si traduce in una pressione più elevata,‭ ‬e che consente di gestire la frequentazione alternata dei comuni passeggi e della saletta,‭ ‬anche formando‭ “‬gruppi‭” ‬di due persone.
E poiché come prima opzione l’amministrazione privilegia la composizione di gruppi di numero minimo di persone,‭ ‬i‭ “‬gruppi‭”‬,‭ ‬salvo cause di forza maggiore,‭ ‬sono sempre di due donne.‭
‬I gruppi di due persone nella vita civile si chiamano coppie.‭ ‬Anche in carcere,‭ ‬tempo fa,‭ ‬la definizione di‭ “‬gruppo‭”‬,‭ ‬almeno nelle controversie insorte tra amministrazione,‭ ‬detenuti e magistratura,‭ ‬rispettava il senso comune.‭ ‬Il gruppo,‭ ‬cioè,‭ ‬era costituito da un minimo di‭ ‬3‭ ‬persone.‭
‬I gruppi di‭ ‬2-3‭ ‬persone,‭ ‬inoltre,‭ ‬erano limitati alle‭ “‬aree riservate‭”‬,‭ ‬cosi dette perché braccetti separati‭ “‬monogruppo‭”‬,‭ ‬isolati dagli altri e con un trattamento più duro,‭ ‬fino al‭ ‬2009‭ ‬presenti in poche unità per carcere ove fossero ubicate.
Trovate forme di legittimazione,‭ ‬di fatto con la legge del‭ ‬2009,‭ “‬l’area riservata‭” ‬è diventata il modulo segregativo della popolazione detenuta al‭ ‬41‭ ‬bis.‭ ‬E anche in questo senso,‭ ‬la sezione femminile,‭ ‬che dall’apertura della sezione de L’Aquila è sempre stata un’area riservata per un massimo di‭ ‬4‭ ‬detenute‭ – ‬fino al‭ ‬2013‭ – ‬si è ritrovata ad essere il‭ “‬benchmark‭” ‬ed infine‭ “‬la nuova normalità‭”‬.
Come si può intuire,‭ ‬i mini gruppi di‭ ‬2‭ ‬persone sono la composizione a massimo condizionamento reciproco.
Ad esempio offrono la possibilità con una sanzione di erogarne informalmente‭ ‬2.
È quello che sarebbe successo alla sventurata detenuta che fosse capitata nel gruppo con la sottoscritta,‭ ‬anche dall’aprile‭ ‬2015‭ ‬all’ottobre‭ ‬2017,‭ ‬quando avrebbe dovuto restare sola al passo delle sanzioni scontate dalla sottoscritta per la protesta effettuata dei fatti di un segmento della quale qui si discute.
E invece non è successo perché la sottoscritta,‭ ‬anche per senso di responsabilità verso le altre detenute,‭ ‬all’atto del trasferimento in una sezione più grande in grado di custodire ulteriori detenute sopravvenute,‭ ‬ha scelto di non condividere gruppi con nessuna,‭ ‬ovvero dal gennaio‭ ‬2013‭ ‬a tutt’oggi.
In parole povere,‭ ‬composizioni di gruppi minimali sono una condizione che genera isolamenti in se stessa perché l’unico altro componente resta solo in casi di:‭ ‬sanzione,‭ ‬malattia,‭ ‬colloquio,‭ ‬udienza,‭ ‬o semplice,‭ ‬legittima,‭ ‬mancanza di volontà di uscire dalla cella,‭ ‬o di svolgere le medesime attività durante l’ora d’aria o di saletta,‭ ‬dell’altro.
Tutte condizioni concretamente verificatesi centinaia di volte dal‭ ‬2005,‭ ‬da quando cioè L’Aquila aprì la sezione femminile per‭ “‬le politiche‭”‬.
Dopodiché l’essere umano è per sua natura sociale,‭ ‬cioè lo è sia interiormente che nelle sue interazioni,‭ ‬non lo è solo circostanzialmente,‭ ‬perciò le circostanze sono ciò con cui potenzialità e istanze si misurano e con cui le persone possono maturare,‭ ‬anzi tanto più possono aspirare a migliorarsi,‭ ‬quanto più difficili fossero le circostanze che si presentassero.‭
‬La sottoscritta,‭ ‬non potendo sapere quale sia l’idea dei presenti sulle comunicazioni nelle sezioni‭ ‬41‭ ‬bis,‭ ‬immaginando che non fossero note né le circostanze derivanti dalla propria condizione di‭ “‬solitudine‭” ‬e dunque di preclusione assoluta delle comunicazioni con altre detenute,‭ ‬né che‭ – ‬tra le altre cose‭ – ‬all’epoca dei fatti la sottoscritta avesse conosciuto soltanto due delle altre sei detenute presenti nella sezione femminile in quanto già a L’Aquila dal‭ ‬2010‭ – ‬2011,‭ ‬e infine immaginando che possa essere ritenuto‭ – ‬erroneamente‭ – ‬che una situazione del genere,‭ ‬contrastando con un principio di inviolabilità della persona,‭ ‬non possa verificarsi in questo paese,‭ ‬ha preferito dilungarsi a illustrare le condizioni d’esistenza proprie e delle altre detenute,‭ ‬nel regime di prigionia di‭ ‬41‭ ‬bis,‭ ‬prima di entrare nel merito di quanto in oggetto.
Perché in questo contesto di inibizione delle comunicazioni sociali nello spazio comune della sezione in cui i suoni fisicamente si trasmettono,‭ ‬che la sottoscritta non ha proprio avuto modo di sapere/capire di aver arrecato un concreto disturbo ad altre detenute.
Perché battiture delle sbarre sono sempre state fatte collettivamente,‭ ‬e non,‭ ‬per periodi di mesi e anche di anni e per più volte al giorno ognuna di‭ ‬10-15‭ ‬minuti,‭ ‬la qual cosa autorizzava a ritenere che ce ne fosse una pacifica accettazione.

Poiché la sottoscritta mentre faceva la battitura leggeva,‭ ‬come del resto facevano altre detenute in occasione di altre battiture,‭ ‬cioè la battitura era compatibile con altre attività,‭ ‬o,‭ ‬quando non lo fosse stata,‭ ‬ad es.‭ ‬durante la somministrazione di terapie farmacologiche,‭ ‬la sottoscritta,‭ ‬su richiesta,‭ ‬la interrompeva.

Perché la sottoscritta non ha mai sentito nessuna lamentarsi né avrebbe potuto sapere di una lagnanza per comunicazione da qualche detenuta la cui quiete fosse stata disturbata,‭ ‬a causa del divieto di parlarsi di cui sopra,‭ ‬come asserito invece da terzi,‭ ‬interessati perché destinatari della protesta.

Perché quando la sottoscritta ha letto le contestazioni dei rapporti del‭ ‬25‭ ‬e del‭ ‬27‭ ‬agosto‭ ‬2015,‭ ‬recitanti:‭ “‬dopo la perquisizione ordinaria effettuata nella propria camera detentiva,‭ ‬nonostante non le fosse contestato nulla,‭ ‬lei iniziava a battere con una bottiglia di plastica contro il cancello della sua cella,‭ ‬provocando le lamentele esasperate della restante popolazione detenuta.‭ ‬Per quanto sopra,‭ ‬le si contesta l’infrazione prevista dall’art.‭ ‬77‭ ‬punti‭ ‬4‭ (‬atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità‭)‬,‭ ‬19‭ (‬promozione di disordini o di sommosse‭)‬,‭ ‬21‭ (‬fatti previsti dalla legge come reato commessi in danno di compagni,‭ ‬di operatori penitenziari,‭ ‬di visitatori‭)”‬,‭ ‬la sottoscritta,‭ ‬non avendo udito lamentele esasperate dalla restante popolazione detenuta,‭ ‬non gli ha attribuito rilievo,‭ ‬se non ai fini di ipotizzare una volontà dell’amministrazione di applicarle anche il regime di‭ ‬14‭ ‬bis‭ (‬ipotesi confermata dagli atti depositati in quanto richiesta fatta da un responsabile GOM‭)‬,‭ ‬per l’inverosimiglianza degli addebiti‭ (‬punto‭ ‬19‭) ‬nella situazione concreta,‭ ‬oltre che per un’illinearità di interpretazione del‭ “‬fatto battitura‭” ‬che si ripeteva dal‭ ‬24‭ ‬marzo‭ ‬2015‭ ‬almeno due volte alla settimana‭ – ‬in occasione cioè delle perquisizioni della sua camera detentiva‭ (‬a seguito della originaria perquisizione nella quale ne venne asportato materiale cartaceo,‭ ‬corrispondenza e atti giudiziari‭) ‬e che sono terminate il‭ ‬30‭ ‬settembre‭ ‬2015‭ ‬a seguito della restituzione di gran parte del materiale,‭ ‬con le stesse identiche forme e durate,‭ ‬e per l’incoerenza tra gli addebiti al punto‭ ‬19‭ ‬e‭ ‬21.

Oltretutto le sanzioni anche del‭ ‬26‭ ‬e del‭ ‬30‭ ‬settembre,‭ ‬sono per le infrazioni al punto‭ ‬4‭ ‬e‭ ‬21,‭ ‬ma delle quali,‭ ‬dopo due anni,‭ ‬non si ha notizia di denuncia.‭ ‬Né se ne ha di denunce o di decreti emessi da codesto Tribunale penale per un reato di oltraggio a pubblico ufficiale come asserito a pag.‭ ‬11‭ ‬del decreto di proroga del regime speciale,‭ ‬notificato alla sottoscritta il‭ ‬6‭ ‬settembre‭ ‬2017,‭ ‬e che si allega agli atti.


‬Nadia Lioce


[‬1‭]‬ La legge sulla sicurezza del luglio‭ ‬2009‭ ‬sostituisce l’articolo‭ ‬41‭ ‬bis con un nuovo testo,‭ ‬e nel nuovo viene escluso che il‭ “‬mero decorso del tempo‭” ‬costituisca‭ “‬di per sé‭” ‬elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno della operatività della stessa.‭
[‬2‭]‬ La legge sulla sicurezza del luglio‭ ‬2009,‭ ‬già citata,‭ ‬apporta modifiche all’art.‭ ‬41‭ ‬bis co.‭ ‬2‭ ‬quater lett.‭ ‬F,‭ ‬aggiungendovi:‭ “‬saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità,‭ ‬scambiare oggetti e cuocere cibi‭”‬.

‭[‬3‭]‬ A pag.‭ ‬17‭ ‬del decreto di proroga del regime di‭ ‬41‭ ‬bis alla sottoscritta del‭ ‬06/09/2017,‭ ‬all’art.‭ ‬2:‭ “‬Il direttore dell’istituto di pena,‭ ‬ove l’anzidetta detenuta è ristretta,‭ ‬adotterà le misure di elevata sicurezza interna ed esterna,‭ ‬anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione necessarie a prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento,‭ ‬contrasti con elementi di sodalizi contrapposti,‭ ‬interazione con altre detenute appartenenti alla medesima associazione ovvero ad altre ad essa alleate,‭ ‬secondo le disposizione dell’amministrazione penitenziaria‭”‬.

‭[‬4‭]‬ Sent.‭ ‬122/2017‭ ‬C.Cost del‭ ‬08/02/2017‭ ‬pag.11‭ “… ‬non può che essere ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte,‭ ‬secondo il quale la legittima restrizione della libertà personale,‭ ‬cui è sottoposta la persona detenuta,‭ ‬non annulla affatto la tutela costituzionale dei diritti fondamentali.‭ ‬Chi si trova in stato di detenzione,‭ ‬pur privato della maggior parte della sua libertà,‭ ‬ne conserva sempre un residuo,‭ ‬che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua libertà individuale‭ (‬sentenze n.‭ ‬20‭ ‬del‭ ‬2017‭ ‬e n.‭ ‬349‭ ‬del‭ ‬1993‭)‬,‭ ‬e il cui esercizio,‭ ‬proprio per questo,‭ ‬non può essere rimesso alla discrezionalità dell’autorità amministrativa preposta all’esecuzione della pena detentiva‭ (‬sentenze n.‭ ‬26‭ ‬del‭ ‬1999‭ ‬e n.‭ ‬212‭ ‬del‭ ‬1997‭)‬.

La tutela dei diritti costituzionali del detenuto opera,‭ ‬pur tuttavia,‭ «‬con le limitazioni che,‭ ‬come è ovvio,‭ ‬lo stato di detenzione necessariamente comporta‭» (‬sentenza n.‭ ‬349‭ ‬del‭ ‬1993‭)‬.‭

La legittima restrizione della libertà personale cui il detenuto è soggetto,‭ ‬e che trova alla sua base un provvedimento giurisdizionale,‭ ‬si riverbera inevitabilmente,‭ ‬in modo più o meno significativo,‭ ‬sulle modalità di esercizio delle altre libertà costituzionalmente alla prima collegate.‭ ‬Ciò avviene anche per la libertà di comunicazione,‭ ‬la quale,‭ ‬nel corrente apprezzamento,‭ ‬rappresenta‭ – ‬al pari della libertà di domicilio‭ (‬art.‭ ‬14‭ ‬Cost.‭) – ‬una integrazione e una precisazione del fondamentale principio di inviolabilità della persona,‭ ‬sancito dall’art.‭ ‬13‭ ‬Cost.,‭ ‬in quanto espressione della‭ “‬socialità‭” ‬dell’essere umano,‭ ‬ossia della sua naturale aspirazione a collegarsi spiritualmente con i propri simili.

È evidente,‭ ‬così,‭ ‬che lo stato di detenzione incide in senso limitativo sulla facoltà del detenuto di intrattenere colloqui diretti con persone esterne all’ambiente carcerario:‭ ‬colloqui che,‭ ‬quali comunicazioni tra presenti,‭ ‬ricadono certamente nella sfera di protezione dell’art.‭ ‬15‭ ‬Cost.‭ ‬Di necessità,‭ ‬i colloqui personali dei detenuti‭ «‬sono soggetti a contingentamenti e regolazioni da parte dell’ordinamento penitenziario‭» (‬artt.‭ ‬18‭ ‬ord.‭ ‬pen.‭ ‬e‭ ‬37‭ ‬reg.‭ ‬esec.‭) (‬sentenza n.‭ ‬20‭ ‬del‭ ‬2017‭) ‬ed è l’autorità penitenziaria che,‭ ‬in concreto,‭ ‬stabilisce‭ (‬in particolare,‭ ‬tramite il regolamento interno dell’istituto:‭ ‬art.‭ ‬36,‭ ‬comma‭ ‬2,‭ ‬lettera f,‭ ‬reg.‭ ‬esec.‭) ‬i luoghi,‭ ‬i giorni e gli orari del loro svolgimento,‭ ‬senza che in ciò possa scorgersi alcuna violazione della norma costituzionale evocata‭”‬.


[‬5‭]‬ La legge sulla sicurezza,‭ ‬già citata in nota‭ ‬2:

‭“‬Nel libro II titolo III capo II del codice penale dopo l’art.‭ ‬391‭ ‬è inserito il seguente:‭
‬Articolo‭ ‬391‭ ‬bis‭ (‬agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario‭) ‬Chiunque consenta a un detenuto,‭ ‬sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo‭ ‬41‭ ‬bis della Legge‭ ‬26‭ ‬luglio‭ ‬1975‭ ‬n.‭ ‬354,‭ ‬di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale,‭ ‬da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni‭”‬.

‭[‬6‭]‬ Il riferimento è al tentativo‭ – ‬in pochi giorni rinunciato‭ – ‬risalente al giorno successivo alla visita del garante nazionale dei detenuti,‭ ‬che avvenne il‭ ‬05/05/2017,‭ ‬di vietare lo scambio verbale funzionale tra detenute e‭ “‬portavitto‭”‬,‭ ‬ossia la lavorante nell’esercizio della sua funzione.