2010.06.29
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Considerare la dimensione planetaria.
— Gilles Clément - Manifesto del Terzo paesaggio (Sullo statuto)
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(entro il 30 giugno) c'e' da pagare l'acconto dell'ICI
[FiloDiPaglia] ritirare i prodotti IRIS
Notes
In cosa consiste il regime speciale IVA applicabile alle imprese agricole?
Per le cessioni di prodotti agricoli serve lo scontrino o la ricevuta fiscale?
Le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul loro fondo non sono assoggettate all'obbligo dell'emissione dello scontrino, purché tali soggetti rientrino nel regime speciale di detrazione d'imposta di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972.
Il regime speciale è un regime speciale di detrazione dell'Iva. In particolare, la detrazione dell'Iva (sia in sede di liquidazione periodica, che in sede di dichiarazione annuale) viene calcolata in via forfetaria mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione sull'ammontare delle cessioni di prodotti agricoli.
Il regime speciale si applica ai seguenti soggetti:
- produttori agricoli che esercitano individualmente o in forma associata le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, a prescindere dal volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente; vi rientra anche la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti propri;
- organismi di intervento in agricoltura (ad esempio l'A.G.E.A.) a prescindere dal volume d'affari;
- cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che effettuano
cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o
partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o
trasformazione, sull'intera produzione effettuata.
Il regime speciale si applica anche:
- alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;
- alla manipolazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione
che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che
l'ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli
provenienti dal proprio fondo.
Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva.